Testo dell'articoloVigente
Art. 70 D.Lgs. 151/2001 – Indennità di maternità libere professioniste
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Alle libere professioniste, iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza di cui alla tabella D allegata al presente testo unico, è corrisposta un’indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa. Nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici di cui all’articolo 17, comma 3, l’indennità di maternità è corrisposta anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto.
2. L’indennità di cui al comma 1 viene corrisposta in misura pari all’80 per cento di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell’evento.
3. In ogni caso l’indennità di cui al comma 1 non può essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all’80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall’articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo.
3-bis. L’indennità di cui al comma 1 non può essere superiore a cinque volte l’importo minimo derivante dall’applicazione del comma 3, ferma restando la potestà di ogni singola cassa di stabilire, con delibera del consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un importo massimo più elevato, tenuto conto delle capacità reddituali e contributive della categoria professionale e della compatibilità con gli equilibri finanziari dell’ente.
3-ter. L’indennità di cui al comma 1 spetta al padre libero professionista per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre libera professionista o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
Testo vigente da Normattiva.
In sintesi
L'articolo 70 del D.Lgs. 151/2001 riconosce alle libere professioniste iscritte a un ente previdenziale della tabella D un'indennità di maternità per i due mesi antecedenti il parto e i tre successivi, anche prima in caso di gravi complicanze (comma 1). È pari all'80% di cinque dodicesimi del solo reddito professionale denunciato nel secondo anno precedente l'evento (comma 2), con un minimo di cinque mensilità all'80% del salario minimo dell'impiegato (comma 3) e un massimo di cinque volte il minimo, salvo diversa delibera della cassa (comma 3-bis). Spetta al padre libero professionista in caso di morte, grave infermità o abbandono della madre o di affidamento esclusivo (comma 3-ter).Indice dei contenuti
Ratio della norma
Dà alle professioniste una tutela economica legata al reddito professionale, con una soglia minima e un tetto, gestita dalle casse di previdenza.
Analisi e struttura
Il comma 1 riconosce l'indennità alle libere professioniste iscritte a un ente previdenziale della tabella D, per i due mesi prima del parto e i tre dopo; in caso di gravi complicanze o forme morbose aggravate dalla gravidanza, accertate come all'art. 17, comma 3, l'indennità spetta anche prima dei due mesi. Il comma 2 la fissa nell'80% di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo nel secondo anno precedente a quello dell'evento. Il comma 3 garantisce in ogni caso un minimo di cinque mensilità, calcolate all'80% del salario minimo giornaliero dell'art. 1 D.L. 402/1981 per la qualifica di impiegato. Il comma 3-bis pone come massimo cinque volte il minimo, ferma la potestà di ogni cassa di fissare con delibera un importo massimo più elevato, soggetta ad approvazione del Ministero del lavoro. Il comma 3-ter estende l'indennità al padre libero professionista per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre o per la parte residua, in caso di morte, grave infermità o abbandono, e di affidamento esclusivo al padre.
Quando si applica
Alle libere professioniste iscritte alle casse della tabella D. Procedure e termini della domanda sono nell'art. 71.
Norme correlate
Domanda: art. 71. Adozioni: art. 72. Interruzione della gravidanza: art. 73. Gravi complicanze: art. 17.
Casi pratici
Caso 1: Calcolo dell'indennità
Caso 2: Padre libero professionista
Domande frequenti
Come si calcola l'indennità delle libere professioniste?
L'80% di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato come reddito da lavoro autonomo nel secondo anno precedente a quello dell'evento (art. 70, comma 2).
Esiste un minimo?
Sì: non può essere inferiore a cinque mensilità calcolate all'80% del salario minimo giornaliero dell'art. 1 D.L. 402/1981 per la qualifica di impiegato (comma 3).
Esiste un massimo?
Non può superare cinque volte il minimo, salvo un importo più elevato fissato dalla singola cassa con delibera approvata dal Ministero del lavoro (comma 3-bis).
Spetta anche al padre?
Sì, in caso di morte o grave infermità della madre, abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre (comma 3-ter).