Testo dell'articoloVigente
Art. 69 D.Lgs. 151/2001 – Congedo parentale lavoratrici autonome
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al presente Capo, genitori di bambini nati a decorrere dal 1 gennaio 2000, è esteso il diritto al congedo parentale di cui all’articolo 32, compresi il relativo trattamento economico e iltrattamento previdenziale di cui all’articolo 35, limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino.
1-bis. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari.
Testo vigente da Normattiva.
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Vedi anche
→art. 67 MATERNITA (Modalità di erogazione)→art. 68 MATERNITA (Misura dell'indennità)→art. 70 MATERNITA (Indennità di maternità per le libere profess)→art. 71 MATERNITA (Termini e modalità della domanda)→art. 37 Cost. (Donna lavoratrice)→art. 31 Cost. (Famiglia)→art. 3 L. 104/1992 (Soggetti aventi diritto)
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
L'articolo 69 del D.Lgs. 151/2001 estende alle lavoratrici e ai lavoratori del Capo (autonomi) genitori di bambini nati dal 1° gennaio 2000 il diritto al congedo parentale dell'art. 32, compreso il trattamento economico e previdenziale dell'art. 35, limitatamente a un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino (comma 1). Il comma 1-bis applica la norma anche ai genitori adottivi o affidatari.Indice dei contenuti
Ratio della norma
Estende ai lavoratori autonomi una forma ridotta di congedo parentale.
Analisi e struttura
L'articolo ha due commi. Il comma 1 estende il diritto al congedo parentale dell'art. 32, con trattamento economico e previdenziale dell'art. 35, limitatamente a tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, ai genitori di bambini nati dal 1° gennaio 2000. Il comma 1-bis lo applica anche ai genitori adottivi o affidatari. Non esistono commi 2 e 3.
Quando si applica
Ai genitori lavoratori autonomi destinatari del Capo, per bambini nati dal 1° gennaio 2000, nel primo anno di vita del bambino e per un massimo di tre mesi.
Norme correlate
Congedo parentale dei dipendenti: art. 32. Trattamento previdenziale: art. 35.
Casi pratici
Caso 1: Lavoratrice autonoma
Caso 2: Genitore adottivo
Domande frequenti
Quanti mesi di congedo parentale spettano agli autonomi?
Tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino (art. 69, comma 1).
Per quali figli vale?
Per i figli nati a decorrere dal 1° gennaio 2000 (comma 1).
Vale per adozioni e affidamenti?
Sì (comma 1-bis).