Art. 67 D.Lgs. 151/2001 – Modalità di erogazione indennità autonome
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. L’indennità di cui all’articolo 66 viene erogata dall’INPS a seguito di apposita domanda in carta libera, corredata da un certificato medico rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente per territorio, attestante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto ovvero dell’interruzione della gravidanza spontanea o volontaria ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194.
1-bis. L’indennità di cui all’articolo 66, comma 1-bis, è erogata previa domanda all’INPS, corredata dalla certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono il padre lavoratore autonomo ne rende dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. In caso di adozione o di affidamento, l’indennità di maternità di cui all’articolo 66 spetta, sulla base di idonea documentazione, per i periodi e secondo quanto previsto all’articolo 26.
3. L’INPS provvede d’ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
In sintesi
L'articolo 67 del D.Lgs. 151/2001 stabilisce che l'indennità dell'art. 66 è erogata dall'INPS su domanda in carta libera, corredata dal certificato medico della ASL competente con la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto, o dell'interruzione della gravidanza (comma 1). Per il padre autonomo (art. 66, comma 1-bis) serve la certificazione delle condizioni previste e, in caso di abbandono, una dichiarazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 (comma 1-bis). In caso di adozione o affidamento l'indennità spetta per i periodi dell'art. 26 (comma 2). L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti (comma 3).
Indice dei contenuti
Ratio della norma
Fissa la procedura per ottenere l'indennità delle lavoratrici autonome: dove si presenta la domanda e quali documenti servono.
Analisi e struttura
Il comma 1 richiede la domanda in carta libera all'INPS con certificato medico rilasciato dalla ASL territorialmente competente, che attesti la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto o dell'interruzione della gravidanza (L. 194/1978). Il comma 1-bis disciplina la domanda del padre lavoratore autonomo per l'art. 66, comma 1-bis: certificazione delle condizioni e, in caso di abbandono, dichiarazione ex art. 47 D.P.R. 445/2000. Il comma 2 prevede che per adozione o affidamento l'indennità spetti, con idonea documentazione, per i periodi dell'art. 26. Il comma 3 affida all'INPS gli accertamenti amministrativi d'ufficio.
Quando si applica
Alle lavoratrici e ai lavoratori autonomi destinatari dell'indennità dell'art. 66. La procedura per le libere professioniste è nell'art. 71.
Come si chiede l'indennità di maternità da lavoratrice autonoma?
Con domanda in carta libera all'INPS, corredata da un certificato medico della ASL competente che attesti la data di inizio gravidanza e quella presunta del parto (art. 67, comma 1).
Vale anche per adozioni e affidamenti?
Sì, sulla base di idonea documentazione, per i periodi e secondo l'art. 26 (comma 2).
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Funzionale
Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici.L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
In sintesi
L'articolo 67 del D.Lgs. 151/2001 stabilisce che l'indennità dell'art. 66 è erogata dall'INPS su domanda in carta libera, corredata dal certificato medico della ASL competente con la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto, o dell'interruzione della gravidanza (comma 1). Per il padre autonomo (art. 66, comma 1-bis) serve la certificazione delle condizioni previste e, in caso di abbandono, una dichiarazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 (comma 1-bis). In caso di adozione o affidamento l'indennità spetta per i periodi dell'art. 26 (comma 2). L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti (comma 3).Indice dei contenuti
Ratio della norma
Fissa la procedura per ottenere l'indennità delle lavoratrici autonome: dove si presenta la domanda e quali documenti servono.
Analisi e struttura
Il comma 1 richiede la domanda in carta libera all'INPS con certificato medico rilasciato dalla ASL territorialmente competente, che attesti la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto o dell'interruzione della gravidanza (L. 194/1978). Il comma 1-bis disciplina la domanda del padre lavoratore autonomo per l'art. 66, comma 1-bis: certificazione delle condizioni e, in caso di abbandono, dichiarazione ex art. 47 D.P.R. 445/2000. Il comma 2 prevede che per adozione o affidamento l'indennità spetti, con idonea documentazione, per i periodi dell'art. 26. Il comma 3 affida all'INPS gli accertamenti amministrativi d'ufficio.
Quando si applica
Alle lavoratrici e ai lavoratori autonomi destinatari dell'indennità dell'art. 66. La procedura per le libere professioniste è nell'art. 71.
Norme correlate
Indennità delle autonome: art. 66. Misura: art. 68. Adozioni: art. 26.
Casi pratici
Caso 1: Domanda dell'artigiana
Caso 2: Padre autonomo
Domande frequenti
Come si chiede l'indennità di maternità da lavoratrice autonoma?
Con domanda in carta libera all'INPS, corredata da un certificato medico della ASL competente che attesti la data di inizio gravidanza e quella presunta del parto (art. 67, comma 1).
Vale anche per adozioni e affidamenti?
Sì, sulla base di idonea documentazione, per i periodi e secondo l'art. 26 (comma 2).
Chi fa gli accertamenti?
L'INPS, d'ufficio (comma 3).