Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 67 D.Lgs. 151/2001 – Modalità di erogazione indennità autonome

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. L’indennità di cui all’articolo 66 viene erogata dall’INPS a seguito di apposita domanda in carta libera, corredata da un certificato medico rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente per territorio, attestante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto ovvero dell’interruzione della gravidanza spontanea o volontaria ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194.

1-bis. L’indennità di cui all’articolo 66, comma 1-bis, è erogata previa domanda all’INPS, corredata dalla certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono il padre lavoratore autonomo ne rende dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. In caso di adozione o di affidamento, l’indennità di maternità di cui all’articolo 66 spetta, sulla base di idonea documentazione, per i periodi e secondo quanto previsto all’articolo 26.

3. L’INPS provvede d’ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.

Testo vigente da Normattiva.

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In sintesi

L'articolo 67 del D.Lgs. 151/2001 stabilisce che l'indennità dell'art. 66 è erogata dall'INPS su domanda in carta libera, corredata dal certificato medico della ASL competente con la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto, o dell'interruzione della gravidanza (comma 1). Per il padre autonomo (art. 66, comma 1-bis) serve la certificazione delle condizioni previste e, in caso di abbandono, una dichiarazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 (comma 1-bis). In caso di adozione o affidamento l'indennità spetta per i periodi dell'art. 26 (comma 2). L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti (comma 3).
Indice dei contenuti

Ratio della norma

Fissa la procedura per ottenere l'indennità delle lavoratrici autonome: dove si presenta la domanda e quali documenti servono.

Analisi e struttura

Il comma 1 richiede la domanda in carta libera all'INPS con certificato medico rilasciato dalla ASL territorialmente competente, che attesti la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto o dell'interruzione della gravidanza (L. 194/1978). Il comma 1-bis disciplina la domanda del padre lavoratore autonomo per l'art. 66, comma 1-bis: certificazione delle condizioni e, in caso di abbandono, dichiarazione ex art. 47 D.P.R. 445/2000. Il comma 2 prevede che per adozione o affidamento l'indennità spetti, con idonea documentazione, per i periodi dell'art. 26. Il comma 3 affida all'INPS gli accertamenti amministrativi d'ufficio.

Quando si applica

Alle lavoratrici e ai lavoratori autonomi destinatari dell'indennità dell'art. 66. La procedura per le libere professioniste è nell'art. 71.

Norme correlate

Indennità delle autonome: art. 66. Misura: art. 68. Adozioni: art. 26.

Casi pratici

Caso 1: Domanda dell'artigiana

Caso 2: Padre autonomo

Domande frequenti

Come si chiede l'indennità di maternità da lavoratrice autonoma?

Con domanda in carta libera all'INPS, corredata da un certificato medico della ASL competente che attesti la data di inizio gravidanza e quella presunta del parto (art. 67, comma 1).

Vale anche per adozioni e affidamenti?

Sì, sulla base di idonea documentazione, per i periodi e secondo l'art. 26 (comma 2).

Chi fa gli accertamenti?

L'INPS, d'ufficio (comma 3).

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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