Art. 66 D.Lgs. 151/2001 – Indennità di maternità per lavoratrici autonome
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, alle imprenditrici agricole a titolo principale, nonché alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, dì cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni, è corrisposta una indennità giornaliera per il periodo di gravidanza e per quello successivo al parto calcolata ai sensi dell’articolo 68.
1-bis. L’indennità di cui al comma 1 spetta al padre lavoratore autonomo, per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre lavoratrice autonoma o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
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In sintesi
L'articolo 66 del D.Lgs. 151/2001 riconosce alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, alle imprenditrici agricole a titolo principale e alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne una indennità giornaliera per il periodo di gravidanza e per quello successivo al parto, calcolata ai sensi dell'art. 68 (comma 1). Il comma 1-bis la riconosce al padre lavoratore autonomo, per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre o per la parte residua, in caso di morte o grave infermità della madre, abbandono o affidamento esclusivo al padre.
Indice dei contenuti
Ratio della norma
Riconosce alle lavoratrici autonome e alle imprenditrici agricole un sostegno economico per la maternità.
Analisi e struttura
L'articolo ha due commi. Il comma 1 individua le beneficiarie (lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali; imprenditrici agricole a titolo principale; pescatrici autonome della piccola pesca) e stabilisce l'indennità giornaliera per il periodo di gravidanza e per quello successivo al parto, calcolata ai sensi dell'art. 68. Il comma 1-bis riconosce l'indennità al padre lavoratore autonomo, per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre o per la parte residua, in caso di morte o grave infermità della madre, di abbandono o di affidamento esclusivo del bambino al padre. Non esistono un comma 2 né un comma 3.
Quando si applica
La durata e la misura sono nell'art. 68; l'art. 66 individua i destinatari.
Norme correlate
Calcolo e misura: art. 68. Modalità di erogazione: art. 67. Congedo parentale delle autonome: art. 69. Padre in congedo alternativo: art. 28, commi 1-bis e 1-ter.
Casi pratici
Caso 1: Artigiana in maternità
Caso 2: Padre autonomo
Domande frequenti
Chi ha diritto all'indennità dell'art. 66?
Lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane, esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale e pescatrici autonome della piccola pesca (comma 1).
Come si calcola l'indennità?
L'art. 66 rinvia all'art. 68.
Spetta anche al padre?
Sì, al padre lavoratore autonomo, per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre o per la parte residua, in caso di morte o grave infermità della madre, abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre (comma 1-bis).
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
L'articolo 66 del D.Lgs. 151/2001 riconosce alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, alle imprenditrici agricole a titolo principale e alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne una indennità giornaliera per il periodo di gravidanza e per quello successivo al parto, calcolata ai sensi dell'art. 68 (comma 1). Il comma 1-bis la riconosce al padre lavoratore autonomo, per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre o per la parte residua, in caso di morte o grave infermità della madre, abbandono o affidamento esclusivo al padre.Indice dei contenuti
Ratio della norma
Riconosce alle lavoratrici autonome e alle imprenditrici agricole un sostegno economico per la maternità.
Analisi e struttura
L'articolo ha due commi. Il comma 1 individua le beneficiarie (lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali; imprenditrici agricole a titolo principale; pescatrici autonome della piccola pesca) e stabilisce l'indennità giornaliera per il periodo di gravidanza e per quello successivo al parto, calcolata ai sensi dell'art. 68. Il comma 1-bis riconosce l'indennità al padre lavoratore autonomo, per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre o per la parte residua, in caso di morte o grave infermità della madre, di abbandono o di affidamento esclusivo del bambino al padre. Non esistono un comma 2 né un comma 3.
Quando si applica
La durata e la misura sono nell'art. 68; l'art. 66 individua i destinatari.
Norme correlate
Calcolo e misura: art. 68. Modalità di erogazione: art. 67. Congedo parentale delle autonome: art. 69. Padre in congedo alternativo: art. 28, commi 1-bis e 1-ter.
Casi pratici
Caso 1: Artigiana in maternità
Caso 2: Padre autonomo
Domande frequenti
Chi ha diritto all'indennità dell'art. 66?
Lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane, esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale e pescatrici autonome della piccola pesca (comma 1).
Come si calcola l'indennità?
L'art. 66 rinvia all'art. 68.
Spetta anche al padre?
Sì, al padre lavoratore autonomo, per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre o per la parte residua, in caso di morte o grave infermità della madre, abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre (comma 1-bis).