Testo dell'articoloVigente
Art. 65 D.Lgs. 151/2001 – Attività socialmente utili e maternità
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, impegnati in attività socialmente utili hanno diritto al congedo di maternità e di paternità. Alle lavoratrici si applica altresì la disciplina di cui all’articolo 17 del presente testo unico.
2. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1, che non possono vantare una precedente copertura assicurativa ai sensi dell’articolo 24, per i periodi di congedo di maternità e di paternità, viene corrisposta dall’INPS un’indennità pari all’80 per cento dell’importo dell’assegno previsto dall’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468. I conseguenti oneri sono rimborsati, annualmente, tramite rendiconto dell’INPS, a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, o del soggetto finanziatore dell’attività socialmente utile.
3. Alle lavoratrici e ai lavoratori viene riconosciuto il diritto a partecipare alle medesime attività socialmente utili ancora in corso o prorogate al termine del periodo di congedo di maternità e di paternità.
4. Alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati a tempo pieno in lavori socialmente utili sono riconosciuti, senza riduzione dell’assegno, i riposi di cui agli articoli 39 e 40.
5. L’assegno è erogato anche per i permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche ai sensi di quanto previsto all’articolo 42, commi 2, 3 e 6, del presente testo unico.
Testo vigente da Normattiva.
In sintesi
L'articolo 65 del D.Lgs. 151/2001 riconosce ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili (D.Lgs. 468/1997) il congedo di maternità e di paternità; alle lavoratrici si applica anche l'art. 17 (comma 1). Chi non può vantare una precedente copertura assicurativa riceve dall'INPS un'indennità pari all'80% dell'assegno dell'art. 8, comma 3, D.Lgs. 468/1997 (comma 2). Al termine del congedo hanno diritto di partecipare alle stesse attività ancora in corso o prorogate (comma 3), con riposi senza riduzione dell'assegno (comma 4) e assegno anche per i permessi della L. 104/1992 (comma 5).Indice dei contenuti
Ratio della norma
Estende congedi e indennità a una categoria priva di un vero rapporto di lavoro dipendente, sostenuta da un assegno e non da una retribuzione.
Analisi e struttura
Il comma 1 riconosce il congedo di maternità e di paternità ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili e applica alle lavoratrici l'art. 17. Il comma 2 prevede, per chi non ha una precedente copertura assicurativa ai sensi dell'art. 24, un'indennità INPS pari all'80% dell'assegno dell'art. 8, comma 3, D.Lgs. 468/1997; gli oneri sono rimborsati annualmente all'INPS dal Fondo per l'occupazione o dal soggetto finanziatore dell'attività. Il comma 3 garantisce il diritto di partecipare alle stesse attività ancora in corso o prorogate al termine del congedo. Il comma 4 riconosce i riposi degli artt. 39 e 40 a chi è impegnato a tempo pieno, senza riduzione dell'assegno. Il comma 5 estende l'erogazione dell'assegno ai permessi dell'art. 33, comma 3, L. 104/1992, anche ai sensi dell'art. 42, commi 2, 3 e 6.
Quando si applica
Ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili nei termini del D.Lgs. 468/1997, richiamato dal testo.
Norme correlate
Indennità: art. 22. Mancanza di copertura assicurativa: art. 24. Riposi: artt. 39-40. Permessi: art. 42.
Casi pratici
Caso 1: Congedo di maternità
Caso 2: Rientro nell'attività
Domande frequenti
Chi svolge attività socialmente utili ha diritto al congedo?
Sì: il congedo di maternità e di paternità spetta ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili (art. 65, comma 1).
Quanto spetta come indennità?
Se non c'è una precedente copertura assicurativa ai sensi dell'art. 24, l'INPS corrisponde un'indennità pari all'80% dell'assegno dell'art. 8, comma 3, D.Lgs. 468/1997 (comma 2).
Al ritorno si può riprendere l'attività?
Sì, il comma 3 riconosce il diritto di partecipare alle medesime attività ancora in corso o prorogate.