Testo dell'articoloVigente
Art. 64-bis D.Lgs. 151/2001 – Adozioni per iscritte alla gestione separata
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. In caso di adozione, nazionale o internazionale, alle lavoratrici di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme obbligatorie, spetta, sulla base di idonea documentazione, un’indennità per i cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia, alle condizioni e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato ai sensi dell’articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Testo vigente da Normattiva.
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Vedi anche
→art. 63 MATERNITA (Lavoro in agricoltura)→art. 64 MATERNITA (Lavoratrici iscritte alla gestione separata)→art. 64-ter MATERNITA (Automaticità delle prestazioni)→art. 65 MATERNITA (Attività socialmente utili)→art. 37 Cost. (Donna lavoratrice)→art. 31 Cost. (Famiglia)→art. 3 L. 104/1992 (Soggetti aventi diritto)
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In sintesi
L'articolo 64-bis del D.Lgs. 151/2001 è composto da un solo comma: in caso di adozione, nazionale o internazionale, alle lavoratrici dell'art. 2, comma 26, L. 335/1995 non iscritte ad altre forme obbligatorie spetta, sulla base di idonea documentazione, un'indennità per i cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore in famiglia, alle condizioni e con le modalità del decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 59, comma 16, L. 449/1997.Indice dei contenuti
Ratio della norma
Estende alle lavoratrici iscritte alla gestione separata una tutela economica per le adozioni, equiparabile ai cinque mesi del congedo di maternità adottivo.
Analisi e struttura
L'articolo ha un solo comma. Riguarda le lavoratrici dell'art. 2, comma 26, L. 335/1995 non iscritte ad altre forme obbligatorie e vale per l'adozione nazionale e internazionale. L'indennità spetta per i cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore in famiglia, sulla base di idonea documentazione, alle condizioni e con le modalità del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia, adottato ai sensi dell'art. 59, comma 16, L. 449/1997.
Quando si applica
Alle iscritte alla gestione separata INPS senza altra iscrizione obbligatoria. Misura e condizioni rinviano al decreto richiamato.
Norme correlate
Congedo di maternità per adozione: art. 26. Tutela della maternità delle iscritte alla gestione separata: art. 64.
Casi pratici
Caso 1: Adozione internazionale
Domande frequenti
Quanto dura l'indennità per adozione?
Cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore in famiglia (art. 64-bis).
Vale per l'adozione internazionale?
Sì, la norma si riferisce all'adozione nazionale o internazionale.
Che cosa serve per ottenerla?
Idonea documentazione, secondo le condizioni e le modalità del decreto ministeriale richiamato dal testo.