Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 64-bis D.Lgs. 151/2001 – Adozioni per iscritte alla gestione separata

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. In caso di adozione, nazionale o internazionale, alle lavoratrici di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme obbligatorie, spetta, sulla base di idonea documentazione, un’indennità per i cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia, alle condizioni e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato ai sensi dell’articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Testo vigente da Normattiva.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →

In sintesi

L'articolo 64-bis del D.Lgs. 151/2001 è composto da un solo comma: in caso di adozione, nazionale o internazionale, alle lavoratrici dell'art. 2, comma 26, L. 335/1995 non iscritte ad altre forme obbligatorie spetta, sulla base di idonea documentazione, un'indennità per i cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore in famiglia, alle condizioni e con le modalità del decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 59, comma 16, L. 449/1997.
Indice dei contenuti

Ratio della norma

Estende alle lavoratrici iscritte alla gestione separata una tutela economica per le adozioni, equiparabile ai cinque mesi del congedo di maternità adottivo.

Analisi e struttura

L'articolo ha un solo comma. Riguarda le lavoratrici dell'art. 2, comma 26, L. 335/1995 non iscritte ad altre forme obbligatorie e vale per l'adozione nazionale e internazionale. L'indennità spetta per i cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore in famiglia, sulla base di idonea documentazione, alle condizioni e con le modalità del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia, adottato ai sensi dell'art. 59, comma 16, L. 449/1997.

Quando si applica

Alle iscritte alla gestione separata INPS senza altra iscrizione obbligatoria. Misura e condizioni rinviano al decreto richiamato.

Norme correlate

Congedo di maternità per adozione: art. 26. Tutela della maternità delle iscritte alla gestione separata: art. 64.

Casi pratici

Caso 1: Adozione internazionale

Domande frequenti

Quanto dura l'indennità per adozione?

Cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore in famiglia (art. 64-bis).

Vale per l'adozione internazionale?

Sì, la norma si riferisce all'adozione nazionale o internazionale.

Che cosa serve per ottenerla?

Idonea documentazione, secondo le condizioni e le modalità del decreto ministeriale richiamato dal testo.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.