Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 63 D.Lgs. 151/2001 – Lavoro in agricoltura e maternità
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Alle lavoratrici agricole a tempo determinato e indeterminato spetta l’indennità di maternità nella misura dell’80 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera determinata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali.
Vedi anche
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
L'articolo 63 del D.Lgs. 151/2001 disciplina l'indennità di maternità per le lavoratrici agricole, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, parificandole nella misura dell'indennità (80 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera) ma adottando una base di calcolo convenzionale specifica per il settore. La retribuzione convenzionale giornaliera per le lavoratrici agricole è determinata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, riconoscendo le peculiarità retributive di un settore caratterizzato da forte stagionalità, cottimi, differenze regionali e diversità tra colture. L'inclusione delle lavoratrici a tempo determinato - categoria numericamente molto rilevante in agricoltura - garantisce che la precarietà contrattuale non si traduca in minore protezione della maternità.Indice dei contenuti
Ratio della norma
L'agricoltura è uno dei settori con maggiore irregolarità lavorativa e precarietà contrattuale, specialmente per le lavoratrici stagionali impiegate nella raccolta. Il doppio binario ministeriale (Lavoro + Agricoltura) per la determinazione della retribuzione convenzionale riflette la necessità di tener conto delle specificità del comparto: produttività per ettaro, colture, zone geografiche e tipologia di contratto. Senza questa norma, molte lavoratrici agricole si troverebbero con tutele di maternità più basse o assenti.
Analisi e struttura
La norma si applica sia alle lavoratrici a tempo indeterminato (operaie agricole fisse) sia a quelle a tempo determinato (braccianti stagionali). Il requisito contributivo per le stagionali è quello generale delle lavoratrici stagionali (art. 59). L'indennità è pari all'80% della retribuzione convenzionale, che varia per zona geografica, tipologia di coltura e qualifica contrattuale. L'erogazione avviene tramite l'INPS, gestione agricola.
Quando si applica
Si applica alle lavoratrici agricole dipendenti iscritte alla gestione previdenziale agricola INPS. Non si applica alle imprenditrici agricole o alle coltivatrici dirette, che hanno tutele previdenziali proprie. Le lavoratrici stagionali devono soddisfare i requisiti contributivi minimi verificati dall'INPS in base alla contribuzione versata nelle stagioni precedenti.
Confronto e norme correlate
Le lavoratrici agricole condividono con le stagionali non agricole (art. 59) il principio dell'equiparazione alle lavoratrici a tempo indeterminato. La specificità è il meccanismo di determinazione della retribuzione convenzionale, che tiene conto delle peculiarità del settore. Le coltivatrici dirette iscritte all'INPS agricoltura hanno invece una tutela autonoma nell'ambito della previdenza agricola.
Problemi applicativi
Il principale problema pratico è la definizione della retribuzione convenzionale applicabile: in un settore così frammentato, la lavoratrice può non sapere quale tabella convenzionale le si applica in base alla coltura o alla zona. Un secondo problema è il lavoro sommerso, particolarmente diffuso in agricoltura: le lavoratrici non registrate non hanno accesso all'indennità di maternità. La denuncia del lavoro irregolare in corso di gravidanza è una strada percorribile ma rischiosa per la lavoratrice.
Casi pratici
Caso 1: Bracciante stagionale incinta: diritto all'indennità
Caso 2: Operaia agricola a tempo indeterminato: indennità identica alla stagionale
Caso 3: Lavoratrice agricola in nero: nessuna tutela previdenziale
Domande frequenti
Le lavoratrici agricole hanno diritto all'indennità di maternità?
Sì. Sia le lavoratrici agricole a tempo indeterminato sia quelle a tempo determinato (braccianti stagionali) regolarmente iscritte all'INPS hanno diritto all'indennità di maternità pari all'80% della retribuzione convenzionale giornaliera determinata per decreto ministeriale.
Come si calcola la retribuzione convenzionale per le agricole?
La retribuzione convenzionale giornaliera è stabilita annualmente con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro delle politiche agricole. Varia in base alla zona geografica, alla tipologia di coltura e alla qualifica contrattuale della lavoratrice.
Vale anche per le braccianti stagionali con pochi mesi di lavoro?
Le braccianti stagionali devono soddisfare i requisiti contributivi minimi verificati dall'INPS (gestione agricola). L'entità della contribuzione necessaria dipende dai periodi lavorati nelle stagioni precedenti. Per informazioni specifiche sulla propria posizione è consigliabile rivolgersi a un CAF o patronato.
Una coltrivatrice diretta ha diritto alla stessa indennità di una bracciante?
No. Le coltivatrici dirette (che lavorano la propria terra) hanno una posizione previdenziale distinta (INPS gestione artigiani/commercianti o coltivatori diretti) e una tutela della maternità regolata da norme specifiche, diverse dall'art. 63 che riguarda le lavoratrici dipendenti agricole.