Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 63 D.Lgs. 151/2001 — Lavoro in agricoltura e maternità
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Alle lavoratrici agricole a tempo determinato e indeterminato spetta l’indennità di maternità nella misura dell’80 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera determinata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali.
Stesso numero, altri codici
- Art. 63 D.Lgs. 504/1995 — Licenze di esercizio e diritti annuali
- Articolo 63 L. 184/1983: Modifica del capo II del titolo VIII del codice civile
- Art. 63 Reg. (UE) 2024/1689 — Deroghe per operatori specifici
- Art. 63 Cod. Amb. — Autorità di bacino distrettuale
- Art. 63 D.Lgs. 159/2011 — Dichiarazione di fallimento successiva al sequestro
- Art. 63 D.Lgs. 209/2005 — (Responsabilità del consiglio di amministrazione e sistema di governo societario)