Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 63 D.Lgs. 151/2001 – Lavoro in agricoltura e maternità

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. Le prestazioni di maternità e di paternità di cui alle presenti disposizioni per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo indeterminato sono corrisposte, ferme restando le modalità erogative di cui all’articolo 1, comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, con gli stessi criteri previsti per i lavoratori dell’industria.

2. Le lavoratrici e i lavoratori agricoli con contratto a tempo determinato iscritti o aventi diritto all’iscrizione negli elenchi nominativi di cui all’articolo 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto alle prestazioni di maternità e di paternità a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell’anno precedente per almeno 51 giornate.

3. È consentita l’ammissione delle lavoratrici e dei lavoratori alle prestazioni di maternità e di paternità, mediante certificazione di iscrizione d’urgenza negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, e successive modificazioni.

4. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo indeterminato le prestazioni per i congedi, riposi e permessi di cui ai Capi III, IV, V e VI sono calcolate sulla base della retribuzione di cui all’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, prendendo a riferimento il periodo mensile di paga precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo.

5. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo determinato, esclusi quelli di cui al comma 6, le prestazioni per i congedi, riposi e permessi sono determinate sulla base della retribuzione fissata secondo le modalità di cui all’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, ai sensi dell’articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

6. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli di cui al comma 2 il salario medio convenzionale determinato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e rilevato nel 1995, resta fermo, ai fini della contribuzione e delle prestazioni temporanee, fino a quando il suo importo per le singole qualifiche degli operai agricoli non sia superato da quello spettante nelle singole province in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. A decorrere da tale momento trova applicazione l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni.

7. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli compartecipanti e piccoli coloni l’ammontare della retribuzione media è stabilito in misura pari a quella di cui al comma 5.

Testo vigente da Normattiva.

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In sintesi

L'articolo 63 del D.Lgs. 151/2001 disciplina le prestazioni di maternità e paternità dei lavoratori agricoli. Per i tempi indeterminati valgono gli stessi criteri dell'industria (comma 1). I tempi determinati iscritti negli elenchi nominativi hanno diritto alle prestazioni se risultano iscritti nell'anno precedente per almeno 51 giornate (comma 2); è ammessa l'iscrizione d'urgenza (comma 3). I commi 4-7 stabiliscono la retribuzione di riferimento per il calcolo.
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Ratio della norma

Adatta le prestazioni al lavoro agricolo, dove sono frequenti i contratti a termine e il riferimento alle giornate di iscrizione negli elenchi.

Analisi e struttura

Il comma 1 prevede che le prestazioni per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato siano corrisposte con gli stessi criteri dell'industria, ferme le modalità erogative del D.L. 663/1979. Il comma 2 riconosce le prestazioni ai lavoratori a tempo determinato iscritti, o aventi diritto all'iscrizione, negli elenchi nominativi, a condizione che risultino iscritti nell'anno precedente per almeno 51 giornate. Il comma 3 consente l'ammissione con certificazione di iscrizione d'urgenza. Il comma 4 calcola le prestazioni dei tempi indeterminati sulla retribuzione dell'art. 12 L. 153/1969, riferita al periodo mensile di paga precedente l'inizio del congedo. Il comma 5 determina quelle dei tempi determinati secondo le modalità dell'art. 28 D.P.R. 488/1968. Il comma 6 mantiene fermo il salario medio convenzionale rilevato nel 1995 fino a quando non sia superato da quello previsto dai contratti collettivi provinciali. Il comma 7 equipara per compartecipanti e piccoli coloni la retribuzione media a quella del comma 5.

Quando si applica

Il requisito delle 51 giornate riguarda solo i lavoratori agricoli a tempo determinato del comma 2.

Norme correlate

Congedi, riposi e permessi: Capi III, IV, V e VI. Indennità: art. 22.

Casi pratici

Caso 1: Bracciante a tempo determinato

Caso 2: Iscrizione d'urgenza

Domande frequenti

Quanti giorni di iscrizione servono per i braccianti a termine?

Almeno 51 giornate nell'anno precedente negli elenchi nominativi (art. 63, comma 2).

Gli agricoli a tempo indeterminato hanno requisiti particolari?

Le prestazioni sono corrisposte con gli stessi criteri previsti per i lavoratori dell'industria (comma 1).

Su quale retribuzione si calcolano le prestazioni?

Per i tempi indeterminati sulla retribuzione dell'art. 12 L. 153/1969 riferita al periodo mensile di paga precedente al congedo (comma 4); per i tempi determinati secondo l'art. 28 D.P.R. 488/1968 (comma 5).

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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