Testo dell'articoloVigente
Art. 61 D.Lgs. 151/2001 – Lavoro a domicilio e maternità
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Le lavoratrici e i lavoratori a domicilio hanno diritto al congedo di maternità e di paternità. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 3, 16, 17, 22, comma 3, e 54, ivi compreso il relativo trattamento economico e normativo.
2. Durante il periodo di congedo, spetta l’indennità giornaliera di cui all’articolo 22, a carico dell’INPS, in misura pari all’80 per cento del salario medio contrattuale giornaliero, vigente nella provincia per i lavoratori interni, aventi qualifica operaia, della stessa industria.
3. Qualora, per l’assenza nella stessa provincia di industrie similari che occupano lavoratori interni, non possa farsi riferimento al salario contrattuale provinciale di cui al comma 2, si farà riferimento alla media dei salari contrattuali provinciali vigenti per la stessa industria nella regione, e, qualora anche ciò non fosse possibile, si farà riferimento alla media dei salari provinciali vigenti nella stessa industria del territorio nazionale.
4. Per i settori di lavoro a domicilio per i quali non esistono corrispondenti industrie che occupano lavoratori interni, con apposito decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate, si prenderà a riferimento il salario medio contrattuale giornaliero vigente nella provincia per i lavoratori aventi qualifica operaia dell’industria che presenta maggiori caratteri di affinità.
5. La corresponsione dell’indennità di cui al comma 2 è subordinata alla condizione che, all’inizio del congedo di maternità, la lavoratrice riconsegni al committente tutte le merci e il lavoro avuto in consegna, anche se non ultimato.
Testo vigente da Normattiva.
In sintesi
L'articolo 61 del D.Lgs. 151/2001 riconosce ai lavoratori a domicilio il congedo di maternità e di paternità, con l'applicazione di artt. 6 (comma 3), 16, 17, 22 (comma 3) e 54 (comma 1). Durante il congedo spetta l'indennità giornaliera dell'art. 22, a carico dell'INPS, pari all'80% del salario medio contrattuale giornaliero della provincia per gli operai interni della stessa industria (comma 2). I commi 3 e 4 indicano i riferimenti in mancanza di industrie similari; il comma 5 subordina l'indennità alla riconsegna al committente di merci e lavoro.Indice dei contenuti
Ratio della norma
Adatta il congedo di maternità a chi lavora a domicilio, dove manca una retribuzione oraria o mensile da cui ricavare l'indennità.
Analisi e struttura
Il comma 1 riconosce il diritto al congedo di maternità e paternità e rinvia agli artt. 6, comma 3, 16, 17, 22, comma 3, e 54, con il relativo trattamento economico e normativo. Il comma 2 fissa l'indennità giornaliera, a carico dell'INPS, all'80% del salario medio contrattuale giornaliero vigente nella provincia per i lavoratori interni con qualifica operaia della stessa industria. Il comma 3 prevede, in assenza di industrie similari nella provincia, il riferimento alla media dei salari contrattuali provinciali nella regione e poi nel territorio nazionale. Il comma 4 demanda a un decreto ministeriale, per i settori senza industrie corrispondenti, l'individuazione del salario di riferimento dell'industria più affine. Il comma 5 condiziona l'indennità alla riconsegna al committente, all'inizio del congedo, di tutte le merci e del lavoro avuto in consegna, anche se non ultimato.
Quando si applica
Ai lavoratori a domicilio; il comma 5 vale per l'indennità del comma 2.
Norme correlate
Congedo di maternità: art. 16. Indennità: artt. 22-23. Divieto di licenziamento: art. 54.
Casi pratici
Caso 1: Lavoratrice a domicilio
Caso 2: Nessuna industria similare
Domande frequenti
Quanto spetta ai lavoratori a domicilio?
Un'indennità giornaliera pari all'80% del salario medio contrattuale giornaliero vigente nella provincia per gli operai interni della stessa industria (art. 61, comma 2).
Chi paga l'indennità?
L'INPS (comma 2).
Quale condizione bisogna rispettare?
Alla data di inizio del congedo si riconsegnano al committente tutte le merci e il lavoro avuto in consegna, anche se non ultimato (comma 5).