Art. 60 D.Lgs. 151/2001 – Lavoro a tempo parziale e maternità
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e, in particolare, del principio di non discriminazione, la lavoratrice e il lavoratore a tempo parziale beneficiano dei medesimi diritti di un dipendente a tempo pieno comparabile, per quanto riguarda la durata dei congedi previsti dal presente testo unico. Il relativo trattamento economico è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.
2. Ove la lavoratrice o il lavoratore a tempo parziale e il datore di lavoro abbiano concordato la trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo pieno per un periodo in parte coincidente con quello del congedo di maternità, è assunta a riferimento la base di calcolo più favorevole della retribuzione, agli effetti di quanto previsto dall’articolo 23, comma 4.
3. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell’articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia contributiva.
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In sintesi
L'articolo 60 del D.Lgs. 151/2001 riconosce ai lavoratori a tempo parziale i medesimi diritti di un dipendente a tempo pieno comparabile quanto alla durata dei congedi, con trattamento economico riproporzionato alla ridotta entità della prestazione (comma 1). Se il rapporto viene trasformato a tempo pieno per un periodo in parte coincidente con il congedo di maternità, per l'art. 23, comma 4, si assume la base di calcolo più favorevole (comma 2). Si applica l'art. 8 D.Lgs. 564/1996 in materia contributiva (comma 3).
Indice dei contenuti
Ratio della norma
Applica ai lavoratori part-time il principio di non discriminazione: stessa durata dei congedi, indennità proporzionata alla retribuzione.
Analisi e struttura
Il comma 1, richiamando il principio di non discriminazione, equipara i lavoratori a tempo parziale a un dipendente a tempo pieno comparabile per la durata dei congedi; il trattamento economico è riproporzionato. Il comma 2 prevede che, se part-time e datore di lavoro concordano la trasformazione in rapporto a tempo pieno per un periodo in parte coincidente con il congedo di maternità, si assume la base di calcolo più favorevole della retribuzione agli effetti dell'art. 23, comma 4. Il comma 3 rinvia all'art. 8 D.Lgs. 564/1996 per la contribuzione.
Quando si applica
A tutti i lavoratori a tempo parziale. Il testo richiama il D.Lgs. 61/2000, che era la disciplina del part-time al momento dell'emanazione.
Norme correlate
Calcolo dell'indennità: art. 23. Congedo di maternità: art. 16.
Casi pratici
Caso 1: Part-time al 50%
Caso 2: Trasformazione a tempo pieno
Domande frequenti
Un part-time ha un congedo più breve?
No: ha gli stessi diritti di un dipendente a tempo pieno comparabile quanto alla durata dei congedi (art. 60, comma 1).
L'indennità è uguale a quella del tempo pieno?
No: il trattamento economico è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.
E se il part-time diventa full-time durante il congedo?
Se la trasformazione è concordata per un periodo in parte coincidente con il congedo di maternità, si assume la base di calcolo più favorevole della retribuzione (comma 2).
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
L'articolo 60 del D.Lgs. 151/2001 riconosce ai lavoratori a tempo parziale i medesimi diritti di un dipendente a tempo pieno comparabile quanto alla durata dei congedi, con trattamento economico riproporzionato alla ridotta entità della prestazione (comma 1). Se il rapporto viene trasformato a tempo pieno per un periodo in parte coincidente con il congedo di maternità, per l'art. 23, comma 4, si assume la base di calcolo più favorevole (comma 2). Si applica l'art. 8 D.Lgs. 564/1996 in materia contributiva (comma 3).Indice dei contenuti
Ratio della norma
Applica ai lavoratori part-time il principio di non discriminazione: stessa durata dei congedi, indennità proporzionata alla retribuzione.
Analisi e struttura
Il comma 1, richiamando il principio di non discriminazione, equipara i lavoratori a tempo parziale a un dipendente a tempo pieno comparabile per la durata dei congedi; il trattamento economico è riproporzionato. Il comma 2 prevede che, se part-time e datore di lavoro concordano la trasformazione in rapporto a tempo pieno per un periodo in parte coincidente con il congedo di maternità, si assume la base di calcolo più favorevole della retribuzione agli effetti dell'art. 23, comma 4. Il comma 3 rinvia all'art. 8 D.Lgs. 564/1996 per la contribuzione.
Quando si applica
A tutti i lavoratori a tempo parziale. Il testo richiama il D.Lgs. 61/2000, che era la disciplina del part-time al momento dell'emanazione.
Norme correlate
Calcolo dell'indennità: art. 23. Congedo di maternità: art. 16.
Casi pratici
Caso 1: Part-time al 50%
Caso 2: Trasformazione a tempo pieno
Domande frequenti
Un part-time ha un congedo più breve?
No: ha gli stessi diritti di un dipendente a tempo pieno comparabile quanto alla durata dei congedi (art. 60, comma 1).
L'indennità è uguale a quella del tempo pieno?
No: il trattamento economico è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.
E se il part-time diventa full-time durante il congedo?
Se la trasformazione è concordata per un periodo in parte coincidente con il congedo di maternità, si assume la base di calcolo più favorevole della retribuzione (comma 2).