Art. 59-bis D.Lgs. 151/2001 – Maternità nel settore dello spettacolo
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Le lavoratrici e i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo hanno diritto alle tutele previste dal presente testo unico rispettivamente per i rapporti di lavoro subordinato o autonomo.
2. Per le lavoratrici e i lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, ai fini del calcolo dell’indennità di cui all’articolo 23 la retribuzione media globale giornaliera corrisponde all’importo ottenuto dividendo l’ammontare del reddito percepito in relazione alle attività lavorative nel settore dello spettacolo nei dodici mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti nel medesimo periodo.
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In sintesi
L'articolo 59-bis del D.Lgs. 151/2001 riconosce alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo le tutele del testo unico, rispettivamente per i rapporti di lavoro subordinato o autonomo (comma 1). Per alcune categorie del D.Lgs. 182/1997 (art. 2, comma 1, lettere a e b) la retribuzione media globale giornaliera, ai fini dell'indennità dell'art. 23, è il reddito dei dodici mesi antecedenti l'inizio del periodo indennizzabile diviso per i giorni lavorati o comunque retribuiti (comma 2).
Indice dei contenuti
Ratio della norma
Adatta il calcolo dell'indennità alle carriere discontinue del settore dello spettacolo, dove la retribuzione varia molto da mese a mese.
Analisi e struttura
Il comma 1 attribuisce agli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo le tutele del testo unico, secondo che il rapporto sia subordinato o autonomo. Il comma 2 fissa, per i lavoratori dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b), D.Lgs. 182/1997, la retribuzione media globale giornaliera ai fini dell'art. 23: reddito percepito per le attività nel settore dello spettacolo nei dodici mesi antecedenti l'inizio del periodo indennizzabile, diviso per i giorni lavorati o comunque retribuiti nel medesimo periodo.
Quando si applica
Il comma 2 vale per le categorie richiamate nel D.Lgs. 182/1997; l'elenco non è riportato nel testo dell'art. 59-bis.
Norme correlate
Calcolo dell'indennità: art. 23. Indennità di maternità: art. 22.
Casi pratici
Caso 1: Lavoratrice dello spettacolo
Caso 2: Calcolo sui dodici mesi
Domande frequenti
Il testo unico vale per i lavoratori dello spettacolo?
Sì, per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, rispettivamente per i rapporti subordinati o autonomi (art. 59-bis, comma 1).
Come si calcola la retribuzione media giornaliera?
Dividendo il reddito percepito per le attività nello spettacolo nei dodici mesi antecedenti l'inizio del periodo indennizzabile per il numero di giorni lavorati o comunque retribuiti (comma 2).
A quali categorie si applica il comma 2?
A quelle dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b), D.Lgs. 182/1997.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
L'articolo 59-bis del D.Lgs. 151/2001 riconosce alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo le tutele del testo unico, rispettivamente per i rapporti di lavoro subordinato o autonomo (comma 1). Per alcune categorie del D.Lgs. 182/1997 (art. 2, comma 1, lettere a e b) la retribuzione media globale giornaliera, ai fini dell'indennità dell'art. 23, è il reddito dei dodici mesi antecedenti l'inizio del periodo indennizzabile diviso per i giorni lavorati o comunque retribuiti (comma 2).Indice dei contenuti
Ratio della norma
Adatta il calcolo dell'indennità alle carriere discontinue del settore dello spettacolo, dove la retribuzione varia molto da mese a mese.
Analisi e struttura
Il comma 1 attribuisce agli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo le tutele del testo unico, secondo che il rapporto sia subordinato o autonomo. Il comma 2 fissa, per i lavoratori dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b), D.Lgs. 182/1997, la retribuzione media globale giornaliera ai fini dell'art. 23: reddito percepito per le attività nel settore dello spettacolo nei dodici mesi antecedenti l'inizio del periodo indennizzabile, diviso per i giorni lavorati o comunque retribuiti nel medesimo periodo.
Quando si applica
Il comma 2 vale per le categorie richiamate nel D.Lgs. 182/1997; l'elenco non è riportato nel testo dell'art. 59-bis.
Norme correlate
Calcolo dell'indennità: art. 23. Indennità di maternità: art. 22.
Casi pratici
Caso 1: Lavoratrice dello spettacolo
Caso 2: Calcolo sui dodici mesi
Domande frequenti
Il testo unico vale per i lavoratori dello spettacolo?
Sì, per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, rispettivamente per i rapporti subordinati o autonomi (art. 59-bis, comma 1).
Come si calcola la retribuzione media giornaliera?
Dividendo il reddito percepito per le attività nello spettacolo nei dodici mesi antecedenti l'inizio del periodo indennizzabile per il numero di giorni lavorati o comunque retribuiti (comma 2).
A quali categorie si applica il comma 2?
A quelle dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b), D.Lgs. 182/1997.