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Art. 59-bis D.Lgs. 151/2001 — Maternità nel settore dello spettacolo
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Alle lavoratrici dello spettacolo, iscritte al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, che nel corso di ciascun anno solare abbiano effettuato almeno ventisei contribuzioni giornaliere e la cui retribuzione media giornaliera nel trimestre precedente l’inizio del congedo di maternità sia superiore al massimale giornaliero stabilito per l’anno dall’INPS, spetta l’indennità di maternità calcolata sulla retribuzione media giornaliera.