Art. 57 D.Lgs. 151/2001 – Lavoro a termine nelle pubbliche amministrazioni
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Ferma restando la titolarità del diritto ai congedi di cui al presente testo unico, alle lavoratrici e ai lavoratori assunti dalle amministrazioni pubbliche con contratto a tempo determinato, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230, o utilizzati con contratto di lavoro temporaneo, di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, spetta il trattamento economico pari all’indennità prevista dal presente testo unico per i congedi di maternità, di paternità e parentali, salvo che i relativi ordinamenti prevedano condizioni di migliore favore.
2. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1 si applica altresì quanto previsto dall’articolo 24, con corresponsione del trattamento economico a cura dell’amministrazione pubblica presso cui si è svolto l’ultimo rapporto di lavoro.
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In sintesi
L'articolo 57 del D.Lgs. 151/2001 riconosce alle lavoratrici e ai lavoratori assunti dalle amministrazioni pubbliche con contratto a tempo determinato o utilizzati con contratto di lavoro temporaneo, ferma restando la titolarità dei congedi, il trattamento economico pari all'indennità prevista dal testo unico per i congedi di maternità, paternità e parentali, salvo condizioni di migliore favore (comma 1). Si applica anche l'art. 24, con corresponsione a cura dell'amministrazione presso cui si è svolto l'ultimo rapporto (comma 2).
Indice dei contenuti
Ratio della norma
Evita che i dipendenti pubblici con contratti precari restino senza copertura economica per i congedi.
Analisi e struttura
Il comma 1 riguarda chi è assunto dalle amministrazioni pubbliche con contratto a tempo determinato (L. 230/1962) o utilizzato con contratto temporaneo (L. 196/1997): spetta un trattamento economico pari all'indennità del testo unico per i congedi di maternità, di paternità e parentali, salvo che gli ordinamenti prevedano condizioni migliori. Il comma 2 applica l'art. 24 (indennità anche dopo la cessazione del rapporto, nei casi previsti) con pagamento a cura dell'amministrazione presso cui si è svolto l'ultimo rapporto di lavoro.
Quando si applica
Ai rapporti di lavoro a termine e temporanei con le pubbliche amministrazioni. Il rinvio alle leggi del 1962 e del 1997 è quello del testo pubblicato su Normattiva.
Norme correlate
Indennità nei casi di risoluzione o sospensione del rapporto: art. 24. Congedo di maternità: art. 16. Congedo parentale: art. 32.
Casi pratici
Caso 1: Contratto a termine in un ente pubblico
Caso 2: Rapporto scaduto durante il congedo
Domande frequenti
Un dipendente pubblico a termine ha diritto all'indennità di maternità?
Sì: spetta il trattamento economico pari all'indennità prevista dal testo unico, salvo condizioni di migliore favore (art. 57, comma 1).
Vale anche per paternità e congedo parentale?
Sì, il comma 1 cita i congedi di maternità, di paternità e parentali.
Chi paga se il rapporto è finito?
Applicando l'art. 24, la corresponsione è a cura dell'amministrazione pubblica presso cui si è svolto l'ultimo rapporto di lavoro (comma 2).
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
L'articolo 57 del D.Lgs. 151/2001 riconosce alle lavoratrici e ai lavoratori assunti dalle amministrazioni pubbliche con contratto a tempo determinato o utilizzati con contratto di lavoro temporaneo, ferma restando la titolarità dei congedi, il trattamento economico pari all'indennità prevista dal testo unico per i congedi di maternità, paternità e parentali, salvo condizioni di migliore favore (comma 1). Si applica anche l'art. 24, con corresponsione a cura dell'amministrazione presso cui si è svolto l'ultimo rapporto (comma 2).Indice dei contenuti
Ratio della norma
Evita che i dipendenti pubblici con contratti precari restino senza copertura economica per i congedi.
Analisi e struttura
Il comma 1 riguarda chi è assunto dalle amministrazioni pubbliche con contratto a tempo determinato (L. 230/1962) o utilizzato con contratto temporaneo (L. 196/1997): spetta un trattamento economico pari all'indennità del testo unico per i congedi di maternità, di paternità e parentali, salvo che gli ordinamenti prevedano condizioni migliori. Il comma 2 applica l'art. 24 (indennità anche dopo la cessazione del rapporto, nei casi previsti) con pagamento a cura dell'amministrazione presso cui si è svolto l'ultimo rapporto di lavoro.
Quando si applica
Ai rapporti di lavoro a termine e temporanei con le pubbliche amministrazioni. Il rinvio alle leggi del 1962 e del 1997 è quello del testo pubblicato su Normattiva.
Norme correlate
Indennità nei casi di risoluzione o sospensione del rapporto: art. 24. Congedo di maternità: art. 16. Congedo parentale: art. 32.
Casi pratici
Caso 1: Contratto a termine in un ente pubblico
Caso 2: Rapporto scaduto durante il congedo
Domande frequenti
Un dipendente pubblico a termine ha diritto all'indennità di maternità?
Sì: spetta il trattamento economico pari all'indennità prevista dal testo unico, salvo condizioni di migliore favore (art. 57, comma 1).
Vale anche per paternità e congedo parentale?
Sì, il comma 1 cita i congedi di maternità, di paternità e parentali.
Chi paga se il rapporto è finito?
Applicando l'art. 24, la corresponsione è a cura dell'amministrazione pubblica presso cui si è svolto l'ultimo rapporto di lavoro (comma 2).