Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 56 D.Lgs. 151/2001 – Diritto al rientro e conservazione del posto
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Al termine dei periodi di congedo di maternità e di paternità di cui al capo III, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupati all’inizio del periodo di congedo o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanere nella stessa fino al compimento di un anno di età del bambino; hanno altresì diritto di essere adibiti allo stesso posto di lavoro o a mansioni equivalenti.
2. Ai medesimi diritti può avvalersi il lavoratore padre che ha usufruito del congedo di paternità ai sensi degli articoli 27-bis e 28.
Vedi anche
→art. 54 MATERNITA (Divieto di licenziamento)→art. 55 MATERNITA (Dimissioni)→art. 57 MATERNITA (Rapporti di lavoro a termine nelle pubbliche)→art. 59 MATERNITA (Lavoro stagionale)→art. 37 Cost. (Donna lavoratrice)→art. 31 Cost. (Famiglia)→art. 3 L. 104/1992 (Soggetti aventi diritto)→art. 3 D.Lgs. 81/15
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
L'articolo 56 del D.Lgs. 151/2001 garantisce alla lavoratrice e al lavoratore che rientrano dal congedo di maternità o di paternità il diritto di tornare nella stessa unità produttiva in cui erano occupati prima del congedo, o in altra ubicata nello stesso comune. La tutela si estende fino al compimento di un anno di vita del bambino: durante questo periodo il genitore non può essere trasferito unilateralmente dal datore di lavoro in un comune diverso. Oltre alla tutela geografica, la norma riconosce il diritto ad essere adibiti allo stesso posto di lavoro o a mansioni equivalenti: il genitore che rientra dal congedo non può essere declassato, assegnato a mansioni inferiori o demansionato. Il diritto al rientro nelle stesse mansioni è una specificazione del divieto generale di demansionamento, qui rafforzata dalla connessione con il periodo di cura del figlio. Le medesime garanzie si applicano al padre che ha usufruito del congedo di paternità obbligatorio o alternativo.Indice dei contenuti
Ratio della norma
Il diritto al rientro nel medesimo posto di lavoro risponde all'esigenza di evitare che il congedo di maternità o paternità si traduca in una penalizzazione professionale. Senza questa garanzia, il datore potrebbe approfittare dell'assenza del genitore per riorganizzare il lavoro in modo da rendere difficile o impossibile il rientro nelle stesse condizioni. La tutela geografica (stessa unità o stesso comune) è particolarmente importante per i genitori che hanno organizzato la propria vita familiare - inclusa la cura del figlio - in prossimità del luogo di lavoro: un trasferimento in un'altra città può rendere impossibile la conciliazione, costringendo di fatto il genitore a dimettersi.
Analisi e struttura
Il comma 1 prevede due distinti diritti: il diritto di rientrare nella stessa unità produttiva (o in altra nello stesso comune) e il diritto di essere adibiti allo stesso posto di lavoro o a mansioni equivalenti. Il diritto geografico opera fino al compimento di un anno di vita del bambino: dopo questa data, il datore riacquista la piena facoltà di trasferire il lavoratore secondo le regole ordinarie (art. 2103 c.c.), previa giustificazione con comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive. Il diritto alle mansioni equivalenti è invece un diritto permanente che non si esaurisce con il compimento dell'anno: il rientro in mansioni equivalenti è una specificazione del divieto generale di demansionamento, applicabile per tutta la durata del rapporto. Il comma 2 estende i medesimi diritti al padre che ha usufruito del congedo di paternità obbligatorio (art. 27-bis) o alternativo (art. 28).
Quando si applica
Si applica al termine del congedo di maternità o paternità, non durante il congedo stesso. La tutela geografica (stesso comune) dura fino al compimento di un anno del bambino. La tutela professionale (mansioni equivalenti) opera al rientro e si cristallizza come diritto permanente. Si applica sia alle lavoratrici madri sia ai lavoratori padri che abbiano usufruito del congedo. Si applica anche in caso di adozione e affidamento, per effetto delle norme di equiparazione.
Confronto e norme correlate
L'art. 56 va coordinato con l'art. 2103 c.c. (ius variandi del datore di lavoro) e con le norme sul demansionamento, riformate dall'art. 3 del D.Lgs. 81/2015: il datore può assegnare mansioni inferiori solo in presenza di modifiche degli assetti organizzativi aziendali, con procedura concordata. Il divieto di trasferimento senza consenso durante il primo anno del bambino è invece assoluto (salvo chiusura dell'unità produttiva). Rispetto alla L. 104/1992, che prevede un analogo divieto di trasferimento per i caregivers di disabili gravi, la tutela dell'art. 56 è temporalmente limitata al primo anno del bambino.
Problemi applicativi
Il principale problema pratico è la definizione di «mansioni equivalenti»: in seguito alla riforma del 2015, la giurisprudenza tende a interpretare l'equivalenza in senso formale (stesso livello contrattuale, stesso inquadramento), ma il contenuto effettivo delle mansioni può cambiare anche all'interno dello stesso livello, creando un demansionamento sostanziale difficile da contestare. Un secondo profilo è il trasferimento in un'altra unità dello stesso comune: se la nuova sede è lontana dal domicilio del genitore e dalle strutture di cura del figlio, anche il trasferimento all'interno dello stesso comune può diventare di fatto incompatibile con la cura del neonato. La norma non tutela espressamente questa situazione, ma la giurisprudenza ha talvolta riconosciuto l'abuso del diritto datoriale in questi casi.
Casi pratici
Caso 1: Trasferimento al rientro dalla maternità: è lecito?
Caso 2: Rientro dalla maternità con mansioni ridotte
Caso 3: Trasferimento dopo il primo anno del bambino
Domande frequenti
Ho diritto di rientrare nello stesso posto di lavoro dopo la maternità?
Sì. L'articolo 56 del D.Lgs. 151/2001 garantisce il diritto di rientrare nella stessa unità produttiva o in altra nello stesso comune, e di essere adibiti allo stesso posto o a mansioni equivalenti. Il datore non può assegnarvi mansioni inferiori o disporre il trasferimento in altra città fino al compimento di un anno del bambino.
Fino a quando vale il divieto di trasferimento dopo la maternità?
Il diritto di restare nella stessa unità produttiva (o nello stesso comune) dura fino al compimento di un anno di vita del bambino. Dopo questa data, il datore riacquista la facoltà di disporre il trasferimento secondo le regole ordinarie, con giustificazione tecnica o organizzativa.
Il datore può cambiare le mie mansioni al rientro dalla maternità?
No. Avete diritto di essere adibiti allo stesso posto di lavoro o a mansioni equivalenti. Un passaggio a mansioni inferiori costituisce demansionamento, vietato dall'art. 2103 c.c. e sanzionabile civilmente. Potete contestarlo chiedendo la reintegra nelle mansioni precedenti e il risarcimento del danno.
Il divieto di trasferimento vale anche per il padre?
Sì. Il comma 2 dell'art. 56 estende le stesse garanzie al padre che abbia usufruito del congedo di paternità obbligatorio (art. 27-bis) o del congedo di paternità alternativo (art. 28). I diritti al rientro e alla conservazione delle mansioni sono simmetrici per entrambi i genitori.