Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 56 D.Lgs. 151/2001 – Diritto al rientro e conservazione del posto

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. Al termine dei periodi di divieto di lavoro previsti dal Capo II e III, le lavoratrici hanno diritto di conservare il posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupate all’inizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino; hanno altresì diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti, nonché di beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro, previsti dai contratti collettivi ovvero in via legislativa o regolamentare, che sarebbero loro spettati durante l’assenza.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al lavoratore al rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo di paternità.

3. Negli altri casi di congedo, di permesso o di riposo disciplinati dal presente testo unico, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa unità produttiva ove erano occupati al momento della richiesta, o in altra ubicata nel medesimo comune; hanno altresì diritto di essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino a un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.

4-bis. L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo è punita con le sanzioni di cui all’articolo 54, comma 8. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Testo vigente da Normattiva.

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In sintesi

L'articolo 56 del D.Lgs. 151/2001 riconosce alle lavoratrici, al termine dei periodi di divieto di lavoro dei Capi II e III, il diritto di conservare il posto e, salvo rinuncia, di rientrare nella stessa unità produttiva o in altra nel medesimo comune e di permanervi fino a un anno di età del bambino, di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti e di beneficiare dei miglioramenti delle condizioni di lavoro previsti per il periodo di assenza (comma 1). Valgono anche per il padre dopo il congedo di paternità (comma 2) e, con regole analoghe, negli altri congedi, permessi e riposi (comma 3). Le sanzioni sono quelle dell'art. 54, comma 8 (comma 4-bis).
Indice dei contenuti

Ratio della norma

Assicura che la lavoratrice, tornando, ritrovi la posizione che aveva e non subisca peggioramenti per l'assenza.

Analisi e struttura

Comma 1: al termine dei periodi di divieto di lavoro dei Capi II e III le lavoratrici hanno diritto di conservare il posto e, salvo espressa rinuncia, di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupate all'inizio della gravidanza, o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino a un anno di età del bambino; hanno diritto alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti e ai miglioramenti delle condizioni di lavoro, previsti da contratti collettivi, legge o regolamento, che sarebbero spettati durante l'assenza. Comma 2: stessa disposizione per il lavoratore al rientro dopo il congedo di paternità. Comma 3: negli altri casi di congedo, permesso o riposo del testo unico, diritto alla conservazione del posto e, salvo rinuncia, al rientro nella stessa unità produttiva (o altra nel medesimo comune) e alle mansioni da ultimo svolte o equivalenti. Comma 4: valgono anche per adozione e affidamento; per i commi 1 e 2 fino a un anno dall'ingresso del minore. Comma 4-bis: l'inosservanza è punita con le sanzioni dell'art. 54, comma 8, senza pagamento in misura ridotta.

Quando si applica

Al rientro da maternità, paternità e dagli altri congedi, permessi e riposi del testo unico; la lavoratrice può rinunciare espressamente al rientro nella stessa unità o nello stesso comune.

Norme correlate

Divieto di licenziamento: art. 54. Dimissioni: art. 55.

Casi pratici

Caso 1: Rientro in un'altra sede

Caso 2: Mansioni diverse

Domande frequenti

Cosa prevede la legge al rientro dalla maternità?

Conservazione del posto, rientro nella stessa unità produttiva o in altra nello stesso comune (salvo rinuncia), mansioni da ultimo svolte o equivalenti e miglioramenti delle condizioni di lavoro che sarebbero spettati durante l'assenza (art. 56, comma 1).

Vale anche per i padri?

Sì, dopo il congedo di paternità (comma 2); negli altri congedi, permessi e riposi del testo unico valgono le garanzie del comma 3.

Quali sanzioni sono previste?

Quelle dell'art. 54, comma 8, senza possibilità di pagamento in misura ridotta (comma 4-bis).

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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