Testo dell'articoloVigente
Art. 54 D.Lgs. 151/2001 – Divieto di licenziamento in maternità
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
2. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, è tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l’esistenza all’epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:
a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
b) di cessazione dell’attività dell’azienda cui essa è addetta;
c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;
d) di esito negativo della prova; resta fermo il divieto di discriminazione di cui all’articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni.
4. Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l’attività dell’azienda o del reparto cui essa è addetta, semprechè il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La lavoratrice non può altresì essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, salva l’ipotesi di collocamento in mobilità a seguito della cessazione dell’attività dell’azienda di cui al comma 3, lettera b).
5. Il licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, è nullo.
6. È altresì nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore.
7. In caso di fruizione del congedo di paternità, di cui agli articoli 27-bis e 28, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino. Si applicano le disposizioni del presente articolo, commi 3, 4 e 5.
8. L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire cinque milioni. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Inoltre, ove rilevata nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impedisce al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Il divieto di licenziamento si applica fino ad un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare. In caso di adozione internazionale, il divieto opera dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, ai sensi dell’articolo 31, terzo comma, lettera d), della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ovvero della comunicazione dell’invito a recarsi all’estero per ricevere la proposta di abbinamento.
Testo vigente da Normattiva.
In sintesi
L'articolo 54 del D.Lgs. 151/2001 vieta il licenziamento delle lavoratrici dall'inizio della gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro e fino al compimento di un anno di età del bambino (comma 1). Il divieto opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza: la lavoratrice licenziata presenta al datore idonea certificazione (comma 2). Non si applica per colpa grave costituente giusta causa, cessazione dell'attività aziendale, ultimazione della prestazione o scadenza del termine, esito negativo della prova (comma 3). Il licenziamento in violazione è nullo (comma 5); è nullo anche quello causato dalla domanda o fruizione del congedo parentale o per malattia del bambino (comma 6). Il divieto si estende al padre in congedo di paternità (comma 7) e alle adozioni e agli affidamenti (comma 9).Indice dei contenuti
Ratio della norma
Protegge il posto di lavoro della lavoratrice dalla gravidanza fino al primo anno di vita del bambino, e dei genitori che fruiscono dei congedi.
Analisi e struttura
Comma 1: divieto dall'inizio della gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione del Capo III e fino a un anno di età del bambino. Comma 2: il divieto opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza; la lavoratrice licenziata presenta idonea certificazione dell'esistenza all'epoca del licenziamento delle condizioni che lo vietavano. Comma 3: eccezioni: a) colpa grave costituente giusta causa; b) cessazione dell'attività dell'azienda; c) ultimazione della prestazione o scadenza del termine; d) esito negativo della prova; resta fermo il divieto di discriminazione. Comma 4: durante il divieto la lavoratrice non può essere sospesa, salvo sospensione dell'attività dell'azienda o del reparto con autonomia funzionale, né collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo, salvo cessazione dell'attività. Comma 5: licenziamento in violazione dei commi 1, 2 e 3 nullo. Comma 6: nullo anche il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per malattia del bambino. Comma 7: divieto anche per il padre che fruisce del congedo di paternità (artt. 27-bis e 28), per la durata del congedo e fino a un anno di età del bambino. Comma 8: sanzione amministrativa da lire due milioni a lire cinque milioni, senza pagamento in misura ridotta; inoltre impedisce il conseguimento della certificazione di parità di genere se rilevata nei due anni antecedenti alla richiesta. Comma 9: stesse regole per adozione e affidamento, fino a un anno dall'ingresso del minore; nell'adozione internazionale dal momento della comunicazione della proposta di incontro o dell'invito a recarsi all'estero.
Quando si applica
Il divieto copre la lavoratrice in gravidanza e fino a un anno di età del bambino; le eccezioni del comma 3 sono tassative. Per il padre rileva la fruizione del congedo di paternità.
Norme correlate
Dimissioni in gravidanza e maternità: art. 55. Diritto al rientro: art. 56. Indennità in caso di risoluzione: art. 24.
Casi pratici
Caso 1: Licenziamento durante la gravidanza
Caso 2: Cessazione dell'attività
Caso 3: Padre in congedo di paternità
Domande frequenti
Fino a quando non si può licenziare una lavoratrice madre?
Dall'inizio della gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro del Capo III e fino al compimento di un anno di età del bambino (art. 54, comma 1).
Quali sono le eccezioni al divieto?
Colpa grave costituente giusta causa; cessazione dell'attività dell'azienda; ultimazione della prestazione per cui è stata assunta o scadenza del termine; esito negativo della prova (comma 3).
Che conseguenze ha il licenziamento vietato?
È nullo (comma 5). È nullo anche il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale o per la malattia del bambino (comma 6). Il comma 8 prevede anche una sanzione amministrativa.
Il divieto vale per il padre?
Sì, per il padre che fruisce del congedo di paternità (artt. 27-bis e 28), per la durata del congedo e fino a un anno di età del bambino (comma 7).
E per adozione e affidamento?
Le disposizioni si applicano anche in caso di adozione e affidamento, fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare (comma 9).