Art. 54 D.Lgs. 151/2001 — Divieto di licenziamento in maternità
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
2. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, è tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l’esistenza all’epoca del licenziamento delle condizioni che lo vietavano.
3. Il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo di paternità o parentale è nullo.
4. Sono altresì nulli:
a) il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione dei riposi di cui agli articoli 39 e 40;
b) il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo per la malattia del figlio di cui all’articolo 47.
5. Il licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 è nullo.
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