Testo dell'articoloVigente
Art. 52 D.Lgs. 151/2001 – Sanzioni per malattia del figlio
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.
Testo vigente da Normattiva.
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Vedi anche
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In sintesi
L'articolo 52 del D.Lgs. 151/2001 è composto da un solo comma: il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro del Capo VII (malattia del figlio) sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni, importi che il testo esprime ancora in lire e che corrispondono a circa 516-2.582 euro.Indice dei contenuti
Ratio della norma
Dà effettività al congedo per la malattia del figlio con una sanzione amministrativa a carico di chi lo nega.
Analisi e struttura
L'articolo ha un solo comma. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza del Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da un milione a cinque milioni di lire. Il testo non contiene altre previsioni, come l'effetto sulle certificazioni di parità di genere previsto per altri congedi.
Quando si applica
A chi rifiuta o ostacola l'assenza per malattia del figlio richiesta dal genitore ai sensi dell'art. 47.
Norme correlate
Malattia del figlio: art. 47. Licenziamento causato dalla fruizione del congedo: art. 54, comma 6.
Casi pratici
Caso 1: Congedo negato
Domande frequenti
Quale sanzione prevede l'art. 52?
La sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.
Gli importi sono in euro?
No: il testo li esprime ancora in lire, equivalenti a circa 516-2.582 euro.
Chi è punito?
Chi rifiuta, si oppone o ostacola l'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro del Capo.