Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 52 D.Lgs. 151/2001 – Sanzioni per malattia del figlio

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.

Testo vigente da Normattiva.

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In sintesi

L'articolo 52 del D.Lgs. 151/2001 è composto da un solo comma: il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro del Capo VII (malattia del figlio) sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni, importi che il testo esprime ancora in lire e che corrispondono a circa 516-2.582 euro.
Indice dei contenuti

Ratio della norma

Dà effettività al congedo per la malattia del figlio con una sanzione amministrativa a carico di chi lo nega.

Analisi e struttura

L'articolo ha un solo comma. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza del Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da un milione a cinque milioni di lire. Il testo non contiene altre previsioni, come l'effetto sulle certificazioni di parità di genere previsto per altri congedi.

Quando si applica

A chi rifiuta o ostacola l'assenza per malattia del figlio richiesta dal genitore ai sensi dell'art. 47.

Norme correlate

Malattia del figlio: art. 47. Licenziamento causato dalla fruizione del congedo: art. 54, comma 6.

Casi pratici

Caso 1: Congedo negato

Domande frequenti

Quale sanzione prevede l'art. 52?

La sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.

Gli importi sono in euro?

No: il testo li esprime ancora in lire, equivalenti a circa 516-2.582 euro.

Chi è punito?

Chi rifiuta, si oppone o ostacola l'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro del Capo.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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