Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 50 D.Lgs. 151/2001 – Adozioni e affidamenti per malattia figlio

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. Il congedo per la malattia del bambino di cui al presente Capo spetta anche per le adozioni e gli affidamenti.

2. Il limite di età, di cui all’articolo 47, comma 1, è elevato a sei anni. Fino al compimento dell’ottavo anno di età si applica la disposizione di cui al comma 2 del medesimo articolo.

3. Qualora, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo per la malattia del bambino è fruito nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare alle condizioni previste dall’articolo 47, comma 2.

Testo vigente da Normattiva.

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In sintesi

L'articolo 50 del D.Lgs. 151/2001 estende il congedo per la malattia del bambino alle adozioni e agli affidamenti (comma 1). Il limite di età dell'art. 47, comma 1, è elevato a sei anni e fino a otto anni si applica il comma 2 dello stesso articolo (comma 2). Se all'atto dell'adozione o dell'affidamento il minore ha tra sei e dodici anni, il congedo è fruito nei primi tre anni dall'ingresso nel nucleo familiare, alle condizioni dell'art. 47, comma 2 (comma 3).
Indice dei contenuti

Ratio della norma

Riconosce a chi adotta o prende in affidamento un minore le stesse tutele per la malattia del figlio, adattando i limiti di età al fatto che il minore può arrivare in famiglia già grande.

Analisi e struttura

Il comma 1 estende il congedo per la malattia del bambino alle adozioni e agli affidamenti. Il comma 2 eleva a sei anni il limite di età dell'art. 47, comma 1 (assenza per le malattie del figlio senza limite di giorni) e prevede che fino all'ottavo anno si applichi l'art. 47, comma 2. Il comma 3 disciplina il minore adottato o affidato tra i sei e i dodici anni: il congedo è fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, alle condizioni dell'art. 47, comma 2.

Quando si applica

Il testo dei commi 2 e 3 richiama limiti di età (sei, otto e dodici anni) anteriori all'attuale formulazione dell'art. 47, comma 2, che riconosce dieci giorni lavorativi all'anno per i figli fra tre e quattordici anni. Il testo non è stato coordinato: per le adozioni e gli affidamenti con minori oltre gli otto anni si consiglia di verificare le indicazioni INPS.

Norme correlate

Malattia del figlio: art. 47. Trattamento economico: art. 48. Previdenza: art. 49.

Casi pratici

Caso 1: Affidamento di un bambino

Caso 2: Adozione di un minore di dieci anni

Domande frequenti

Il congedo per malattia del figlio spetta ai genitori adottivi?

Sì, anche per le adozioni e gli affidamenti (art. 50, comma 1).

Quali limiti di età prevede l'art. 50?

Il comma 2 eleva a sei anni il limite dell'art. 47, comma 1, e fino all'ottavo anno applica l'art. 47, comma 2; il comma 3 considera i minori tra sei e dodici anni, con fruizione nei primi tre anni dall'ingresso in famiglia.

Il limite dei 14 anni dell'art. 47 si applica anche all'adozione?

Il testo dell'art. 50 non è coordinato con l'art. 47, comma 2, che oggi riconosce dieci giorni lavorativi all'anno per i figli fra tre e quattordici anni; per i casi oltre gli otto anni verificare le indicazioni INPS.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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