Testo dell'articoloVigente
Art. 49 D.Lgs. 151/2001 – Trattamento previdenziale malattia figlio
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Per i periodi di congedo per la malattia del figlio è dovuta la contribuzione figurativa fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Si applica quanto previsto all’articolo 25.
2. Successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al compimento dell’ottavo anno, è dovuta la copertura contributiva calcolata con le modalità previste dall’articolo 35, comma 2.
3. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 35, commi 3, 4 e 5.
Testo vigente da Normattiva.
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Vedi anche
→art. 47 MATERNITA (Congedo per la malattia del figlio)→art. 48 MATERNITA (Trattamento economico e normativo)→art. 50 MATERNITA (Adozioni e affidamenti)→art. 51 MATERNITA (Documentazione)→art. 37 Cost. (Donna lavoratrice)→art. 31 Cost. (Famiglia)→art. 3 L. 104/1992 (Soggetti aventi diritto)→Calcola il periodo di comporto
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
L'articolo 49 del D.Lgs. 151/2001 stabilisce che per i periodi di congedo per la malattia del figlio è dovuta la contribuzione figurativa fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, con applicazione dell'art. 25 (comma 1). Dopo il terzo anno e fino all'ottavo è dovuta la copertura contributiva calcolata con le modalità dell'art. 35, comma 2 (comma 2). Si applicano inoltre i commi 3, 4 e 5 dell'art. 35 (comma 3).Indice dei contenuti
Ratio della norma
Evita che le assenze per curare un figlio malato creino vuoti contributivi, con una copertura figurativa diversa a seconda dell'età del bambino.
Analisi e struttura
Il comma 1 riconosce la contribuzione figurativa per i periodi di congedo per malattia del figlio fino al terzo anno di vita, con il rinvio all'art. 25 (nessuna anzianità contributiva pregressa richiesta in costanza di rapporto). Il comma 2 prevede, dopo il terzo anno e fino al compimento dell'ottavo, la copertura contributiva calcolata come all'art. 35, comma 2 (valore retributivo pari al 200% del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà di integrazione). Il comma 3 richiama l'art. 35, commi 3, 4 e 5 (contribuzione figurativa per i dipendenti pubblici con retribuzione ridotta o assente, oneri a carico delle gestioni, riscatto di periodi fuori dal rapporto di lavoro).
Quando si applica
Il testo del comma 2 si ferma all'ottavo anno di vita del bambino, mentre l'art. 47, comma 2, riconosce oggi il congedo per malattia fino ai quattordici anni: per la copertura contributiva oltre l'ottavo anno il testo dell'art. 49 non contiene una regola esplicita. Per l'applicazione concreta conviene verificare le indicazioni INPS.
Norme correlate
Congedo per malattia del figlio: art. 47. Trattamento economico e normativo: art. 48. Previdenza della maternità: art. 25. Previdenza del congedo parentale: art. 35.
Casi pratici
Caso 1: Bambino di due anni
Caso 2: Bambino di cinque anni
Domande frequenti
Il congedo per malattia del figlio è coperto da contributi?
Sì: fino al compimento del terzo anno di vita del bambino è dovuta la contribuzione figurativa (art. 49, comma 1).
E dopo i tre anni?
Fino al compimento dell'ottavo anno è dovuta la copertura contributiva calcolata con le modalità dell'art. 35, comma 2 (comma 2).
Il testo dell'art. 49 considera i figli fino a 14 anni?
No: il comma 2 si ferma all'ottavo anno, mentre l'art. 47, comma 2, riconosce oggi il congedo per malattia dei figli fino a quattordici anni, nel limite di dieci giorni lavorativi all'anno. Per i periodi successivi agli otto anni occorre verificare le indicazioni INPS.