Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 47 D.Lgs. 151/2001 – Congedo per malattia del figlio

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.

2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di dieci giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e i quattordici anni.

3. La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 è inviata per via telematica direttamente dal medico curante del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, che ha in cura il minore, all’Istituto nazionale della previdenza sociale, […] e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, al datore di lavoro interessato […] (testo parzialmente riportato).

4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.

5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.

6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.

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In sintesi

L'articolo 47 del D.Lgs. 151/2001 riconosce ai genitori lavoratori dipendenti il diritto di astenersi dal lavoro per le malattie del figlio. La tutela è articolata in due fasce d'età: fino ai tre anni di vita del bambino il congedo corrisponde ai periodi di malattia, senza un tetto annuo di giorni; tra i tre e i quattordici anni ciascun genitore può assentarsi nel limite di dieci giorni lavorativi all'anno per ogni figlio. Il limite superiore di età è di quattordici anni dal 1° gennaio 2026 (L. 199/2025), mentre il limite annuo è di dieci giorni lavorativi per genitore; fino al 31 dicembre 2025 la seconda fascia arrivava a otto anni con cinque giorni l'anno. Il diritto spetta ai due genitori in alternativa: la malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta, le ferie in godimento, e al congedo non si applicano le norme sul controllo della malattia del lavoratore. La certificazione è inviata per via telematica all'INPS direttamente dal medico curante del Servizio sanitario nazionale o convenzionato che ha in cura il minore. Il congedo non è retribuito (art. 48), salvo condizioni migliori dei contratti collettivi.
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Ratio della norma

Il congedo per malattia del figlio costituisce uno degli strumenti cardine della conciliazione vita-lavoro nel sistema italiano di tutela della genitorialità. La norma muove dalla constatazione che la malattia del figlio richiede la presenza fisica di almeno un genitore, presenza che il datore di lavoro non può pretendere di impedire senza violare il diritto alla salute del minore (art. 32 Cost.) e il dovere di assistenza familiare (art. 30 Cost.). L'articolo 47 estende la tutela anche al padre lavoratore, in un'ottica di parità e di effettiva condivisione delle responsabilità familiari.

Analisi e struttura

L'articolo 47 configura due distinte fattispecie di congedo. La prima, relativa ai figli di età non superiore a tre anni (comma 1), corrisponde ai periodi di malattia del bambino, senza un tetto annuo di giorni. La seconda, per i figli di età compresa fra i tre e i quattordici anni (comma 2), è contingentata in dieci giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore, per ogni figlio. Il limite di quattordici anni e i dieci giorni lavorativi sono il testo in vigore dal 1° gennaio 2026 (L. 199/2025); fino al 31 dicembre 2025 la fascia arrivava a otto anni e il limite era di cinque giorni all'anno. La struttura della norma è alternativa: il diritto spetta ai due genitori «alternativamente», quindi i genitori non possono fruire dello stesso periodo per lo stesso evento di malattia.

Quando si applica

Il congedo spetta ai lavoratori dipendenti, sia madri sia padri, in presenza di una malattia del figlio di età non superiore a tre anni (comma 1) o di età compresa tra tre e quattordici anni (comma 2). La certificazione di malattia è inviata per via telematica all'INPS dal medico curante del Servizio sanitario nazionale o convenzionato che ha in cura il minore (comma 3), e l'INPS la inoltra al datore di lavoro. Il congedo spetta al genitore richiedente anche se l'altro genitore non ne ha diritto (comma 6). La malattia che dà luogo a ricovero ospedaliero interrompe le ferie in godimento, a richiesta (comma 4), e al congedo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore (comma 5).

Confronto e norme correlate

Il congedo per malattia del figlio si distingue nettamente dal congedo parentale (art. 32 D.Lgs. 151/2001) per la sua funzione specifica: mentre il congedo parentale è uno strumento di cura e accudimento generale del bambino, il congedo per malattia del figlio è collegato a un evento patologico specifico e certificato. Rispetto alla malattia del lavoratore stesso, il congedo per malattia del figlio non è retribuito (art. 48, salvo disposizioni di miglior favore nei CCNL), mentre la malattia del lavoratore garantisce il trattamento economico a carico INPS o del datore. La L. 104/1992 disciplina invece i permessi per i figli con handicap grave, che hanno caratteristiche diverse per presupposti e quantificazione.

Problemi applicativi

Il principale problema pratico riguarda la documentazione: la certificazione deve essere trasmessa all'INPS dal medico curante del SSN o convenzionato che ha in cura il minore. Un secondo profilo è l'alternanza tra i genitori: la legge non specifica modalità formali di comunicazione al datore di lavoro, ma nella pratica è utile che ciascun genitore informi il proprio datore di lavoro. Alcune contrattazioni collettive richiedono una dichiarazione in tal senso. Il computo dei dieci giorni annui nella fascia tra i tre e i quattordici anni va riferito all'anno di calendario e a ciascun figlio. Infine, il congedo è non retribuito salvo previsione contrattuale più favorevole: alcuni CCNL (soprattutto nel pubblico impiego) riconoscono una quota di retribuzione per i primi giorni, creando disomogeneità di trattamento.

Casi pratici

Caso 1: Figlio di due anni con febbre alta: quanti giorni si può stare a casa

Caso 2: Entrambi i genitori vogliono stare con il figlio malato contemporaneamente

Caso 3: Figlio di dieci anni malato: quanti giorni spettano in un anno

Domande frequenti

Cos'è il congedo per malattia del figlio?

È il diritto dei genitori lavoratori dipendenti di astenersi dal lavoro per le malattie del figlio: per periodi corrispondenti alla malattia fino ai tre anni del bambino, e fino a dieci giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore tra i tre e i quattordici anni (art. 47 D.Lgs. 151/2001, testo in vigore dal 1° gennaio 2026). I genitori usufruiscono del congedo alternativamente.

Il congedo per malattia del figlio viene pagato?

No, il congedo per malattia del figlio non è retribuito dalla legge (art. 48): il periodo è computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti su ferie e tredicesima. Il contratto collettivo applicabile può prevedere un trattamento di miglior favore.

Quanti giorni spettano tra i tre e i quattordici anni?

Dieci giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore e per ogni figlio di età compresa tra i tre e i quattordici anni. Fino al 31 dicembre 2025 la fascia arrivava a otto anni e il limite era di cinque giorni l'anno.

Chi invia il certificato di malattia del bambino?

La certificazione di malattia è inviata per via telematica all'INPS direttamente dal medico curante del Servizio sanitario nazionale o convenzionato che ha in cura il minore; l'INPS la inoltra al datore di lavoro (art. 47, comma 3).

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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