Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 46 D.Lgs. 151/2001 – Sanzioni per violazione diritto ai riposi

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. L’inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 39, 40, 41, 42, 42-bis e 45 è punita con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582.

2. Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di cui agli articoli 39, 40, 41, 42, 42-bis e 45, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni

Testo vigente da Normattiva.

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In sintesi

L'articolo 46 del D.Lgs. 151/2001 punisce l'inosservanza degli articoli 39, 40, 41, 42, 42-bis e 45 con la sanzione amministrativa da 516 a 2.582 euro (comma 1). Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti degli stessi articoli, rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere dell'art. 46-bis D.Lgs. 198/2006 o di analoghe certificazioni regionali, impediscono al datore di conseguirle (comma 2).
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Ratio della norma

Presidia con una sanzione amministrativa i diritti ai riposi e ai permessi e li collega all'accesso alle certificazioni di parità di genere.

Analisi e struttura

Il comma 1 prevede la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582 per chi non osserva gli artt. 39, 40, 41, 42, 42-bis e 45. Il comma 2 stabilisce che il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo ai diritti degli stessi articoli, rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere (art. 46-bis D.Lgs. 198/2006) o di analoghe certificazioni di regioni e province autonome, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.

Quando si applica

Al datore che nega o ostacola riposi, permessi e assegnazioni temporanee. Il comma 2 rileva solo quando il datore chiede una certificazione di parità di genere.

Norme correlate

Riposi: artt. 39-41. Permessi per handicap: art. 42. Assegnazione temporanea: art. 42-bis. Adozioni e affidamenti: art. 45.

Casi pratici

Caso 1: Riposi negati

Caso 2: Certificazione di parità

Domande frequenti

Quanto è la sanzione per chi viola il diritto ai riposi?

Da 516 a 2.582 euro, sanzione amministrativa (art. 46, comma 1).

Quali articoli sono coperti?

Gli artt. 39, 40, 41, 42, 42-bis e 45.

Cosa succede alle certificazioni di parità?

Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta impediscono al datore il conseguimento delle certificazioni (comma 2).

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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