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Art. 48 D.Lgs. 151/2001 — Trattamento economico per malattia figlio

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Art. 48 D.Lgs. 151/2001 — Trattamento economico per malattia figlio

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. I periodi di congedo per la malattia del figlio di cui all’articolo 47 sono privi di retribuzione e non sono computati ai fini delle ferie, delle tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

2. I periodi di cui al comma 1 sono computati nell’anzianità di servizio.