Testo dell'articoloVigente
Art. 48 D.Lgs. 151/2001 – Trattamento economico per malattia figlio
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. I periodi di congedo per la malattia del figlio sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.
2. Si applica quanto previsto all’articolo 22, commi 4, 6 e 7.
Testo vigente da Normattiva.
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Vedi anche
→art. 46 MATERNITA (Sanzioni)→art. 47 MATERNITA (Congedo per la malattia del figlio)→art. 49 MATERNITA (Trattamento previdenziale)→art. 50 MATERNITA (Adozioni e affidamenti)→art. 37 Cost. (Donna lavoratrice)→art. 31 Cost. (Famiglia)→art. 3 L. 104/1992 (Soggetti aventi diritto)→Calcola il periodo di comporto
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
L'articolo 48 del D.Lgs. 151/2001 regola il trattamento normativo dei congedi per la malattia del figlio dell'art. 47. Il comma 1 stabilisce che i periodi di congedo sono computati nell'anzianità di servizio, ma sono esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità (o alla gratifica natalizia). Il comma 2 richiama l'art. 22, commi 4, 6 e 7: le ferie e le assenze spettanti ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente al congedo, e restano ferme le disposizioni su liste di mobilità e offerte di lavoro. L'articolo non cita il TFR e non attribuisce un'indennità: negli artt. 47-49 il testo unico prevede la contribuzione figurativa (art. 49), non un'indennità economica, mentre i contratti collettivi possono prevedere trattamenti di miglior favore.Indice dei contenuti
Ratio della norma
L'art. 48 ricostruisce gli effetti del congedo sul rapporto di lavoro: l'assenza non interrompe l'anzianità di servizio, ma non produce maturazione di ferie e tredicesima. Per il congedo parentale l'art. 34 prevede un'indennità e il comma 5 dello stesso articolo esclude la riduzione di ferie e tredicesima; per la malattia del figlio la scelta del legislatore è diversa, e gli artt. 47-49 non prevedono un'indennità economica analoga a quelle degli artt. 22 e 34.
Analisi e struttura
Il comma 1 dispone che i periodi di congedo per la malattia del figlio siano computati nell'anzianità di servizio. L'anzianità fonda diritti distinti dalla retribuzione (scatti, passaggi di livello secondo il contratto, graduatorie), che l'assenza non pregiudica. Sono però esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o gratifica natalizia: per questi istituti il periodo di congedo non viene conteggiato. Il comma 2 rinvia all'art. 22, commi 4, 6 e 7: il comma 4 sulle liste di mobilità (i periodi non si computano ai fini dei limiti di permanenza nelle liste, si computano ai fini del minimo di sei mesi di lavoro effettivo per l'indennità di mobilità, L. 223/1991); il comma 6, per cui le ferie e le assenze eventualmente spettanti ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente al congedo; il comma 7, per cui non è cancellata dalla lista di mobilità la persona che, durante il congedo, rifiuta un'offerta di lavoro, un impiego in opere o servizi di pubblica utilità o l'avviamento a corsi di formazione. Il testo dell'art. 22 è scritto per il congedo di maternità e vale qui per rinvio.
Quando si applica
La norma si applica ai periodi di congedo per la malattia del figlio dell'art. 47, a entrambi i genitori: senza tetto annuo di giorni fino ai tre anni di età del figlio, nel limite di dieci giorni lavorativi l'anno per genitore tra i tre e i quattordici anni (dal 1° gennaio 2026; prima il limite era di cinque giorni fino a otto anni). Il trattamento di miglior favore dei contratti collettivi si aggiunge a quello legale.
Confronto e norme correlate
Per il congedo di maternità l'art. 22 prevede un'indennità dell'80% e il computo dei periodi nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi tredicesima, gratifica natalizia e ferie (comma 3). Per il congedo parentale l'art. 34 prevede l'indennità e il computo nell'anzianità senza riduzione di ferie, riposi e tredicesima, salvo gli emolumenti accessori legati alla presenza effettiva e salvo diversa previsione dei contratti collettivi (comma 5). Per la malattia del figlio, l'art. 48 esclude ferie e tredicesima dagli effetti dell'anzianità. Sul piano contributivo l'art. 49 prevede la contribuzione figurativa fino al terzo anno di vita del bambino e, dal terzo anno fino all'ottavo, la copertura contributiva calcolata con le modalità dell'art. 35, comma 2.
Problemi applicativi
Il primo problema è il coordinamento con le ferie: l'art. 22, comma 6, richiamato dall'art. 48, esclude la contemporaneità di ferie e congedo, e l'art. 47, comma 4, prevede che il ricovero ospedaliero del bambino interrompa, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento. Il secondo riguarda il TFR: l'art. 48 non lo cita, e quindi non lo esclude; gli effetti sul TFR dipendono dalle regole generali e dal contratto collettivo applicato. Il terzo è l'età dei figli: l'art. 47, comma 2, è stato esteso ai quattordici anni, mentre il testo vigente dell'art. 49, comma 2, parla ancora di copertura contributiva fino all'ottavo anno; il testo non è stato adeguato (Normattiva, ultimo aggiornamento all'atto 30 dicembre 2025) e la norma non indica una copertura per gli anni successivi. Infine, i contratti collettivi possono prevedere trattamenti migliorativi, da verificare nel testo del contratto applicato.
Casi pratici
Caso 1: Giorni di malattia del figlio e anzianità
Caso 2: Figlio ricoverato durante le ferie
Caso 3: Contratto collettivo di miglior favore
Domande frequenti
Cosa prevede l'art. 48 D.Lgs. 151/2001?
Il trattamento normativo dei congedi per la malattia del figlio dell'art. 47: i periodi di congedo sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità (o alla gratifica natalizia). Per il resto rinvia all'art. 22, commi 4, 6 e 7.
Durante il congedo per malattia del figlio si è retribuiti?
Il testo unico non prevede per questi congedi un'indennità, a differenza del congedo di maternità (art. 22) e del congedo parentale (art. 34). L'art. 49 prevede la contribuzione figurativa. Un trattamento economico può derivare dal contratto collettivo applicato.
La tredicesima e le ferie si riducono con i giorni di congedo per malattia del figlio?
Sì, nel senso che il periodo di congedo non produce effetti ai fini di ferie e tredicesima mensilità (o gratifica natalizia): l'art. 48, comma 1, li esclude espressamente dagli effetti dell'anzianità. L'anzianità di servizio, invece, continua a maturare.
Il TFR si riduce per i giorni di congedo per malattia del figlio?
L'art. 48 non cita il TFR: esclude gli effetti su ferie e tredicesima, non sul TFR. Il computo concreto dipende dalle regole generali sul trattamento di fine rapporto e dal contratto collettivo applicato.
Quanti giorni di congedo per malattia del figlio spettano?
Fino ai tre anni di età del figlio non c'è un tetto annuo (art. 47, comma 1). Tra i tre e i quattordici anni ciascun genitore può astenersi nel limite di dieci giorni lavorativi l'anno per ogni figlio (art. 47, comma 2, testo vigente dal 1° gennaio 2026).