Testo dell'articoloVigente
Art. 51 D.Lgs. 151/2001 – Documentazione per malattia del figlio
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente capo, la lavoratrice e il lavoratore comunicano direttamente al medico, all’atto della compilazione del certificato di cui al comma 3 dell’articolo 47, le proprie generalità allo scopo di usufruire del congedo medesimo.
Testo vigente da Normattiva.
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Vedi anche
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In sintesi
L'articolo 51 del D.Lgs. 151/2001 è formato da un solo periodo: per fruire del congedo per la malattia del figlio, la lavoratrice e il lavoratore comunicano direttamente al medico, all'atto della compilazione del certificato dell'art. 47, comma 3, le proprie generalità allo scopo di usufruire del congedo.Indice dei contenuti
Ratio della norma
Raccorda la certificazione medica del figlio con il genitore che chiede l'assenza, così che il certificato possa essere inoltrato al datore di lavoro.
Analisi e struttura
L'articolo non è suddiviso in commi. Impone alla lavoratrice e al lavoratore di comunicare direttamente al medico le proprie generalità quando questi compila il certificato di malattia del figlio dell'art. 47, comma 3. Quest'ultimo prevede l'invio telematico da parte del medico curante del SSN o convenzionato all'INPS e da qui al datore di lavoro.
Quando si applica
Ogni volta che il genitore chiede il congedo per la malattia del figlio: la comunicazione al medico precede l'invio del certificato.
Norme correlate
Malattia del figlio: art. 47. Sanzioni: art. 52.
Casi pratici
Caso 1: Visita del pediatra
Domande frequenti
Che cosa deve fare il genitore per il certificato?
Comunicare direttamente al medico le proprie generalità all'atto della compilazione del certificato dell'art. 47, comma 3.
Chi invia il certificato?
L'art. 47, comma 3, prevede l'invio telematico all'INPS da parte del medico curante del SSN o convenzionato; l'INPS lo inoltra al datore di lavoro.
L'art. 51 vale per entrambi i genitori?
Sì: la norma si riferisce alla lavoratrice e al lavoratore.