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Art. 51 D.Lgs. 151/2001 — Documentazione per malattia del figlio

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Art. 51 D.Lgs. 151/2001 — Documentazione per malattia del figlio

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. Per usufruire del congedo per la malattia del figlio di cui all’articolo 47, il genitore è tenuto a presentare al datore di lavoro la documentazione medica rilasciata dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato che attesti la malattia del figlio.