Testo dell'articoloVigente
Art. 53 D.Lgs. 151/2001 – Lavoro notturno e tutela maternità
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
b-bis) la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il dodicesimo anno di età o, in alternativa ed alle stesse condizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la stessa.
3. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n. 903, non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
3-bis. Ferma restando le sanzioni di cui all’articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, l’inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, ove rilevata nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impedisce al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni
Testo vigente da Normattiva.
In sintesi
L'articolo 53 del D.Lgs. 151/2001 vieta di adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6 dall'accertamento dello stato di gravidanza fino a un anno di età del bambino (comma 1). Non sono obbligati al lavoro notturno la madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il padre convivente; il genitore affidatario unico di un figlio convivente sotto i dodici anni; la madre adottiva o affidataria nei primi tre anni dall'ingresso del minore, comunque non oltre i dodici anni di età, o in alternativa il padre convivente (comma 2). Il comma 3 esonera chi ha a carico un disabile ai sensi della L. 104/1992.Indice dei contenuti
Ratio della norma
Limita il lavoro notturno nella fase di gravidanza e nei primi anni di vita del figlio.
Analisi e struttura
Comma 1: divieto di adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6 dall'accertamento della gravidanza fino a un anno di età del bambino. Comma 2: non sono obbligati al lavoro notturno a) la madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il padre convivente con la stessa; b) il genitore affidatario unico di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni; b-bis) la madre adottiva o affidataria nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il dodicesimo anno di età, o in alternativa il padre adottivo o affidatario convivente. Comma 3: non sono obbligati nemmeno la lavoratrice o il lavoratore con a carico un soggetto disabile ai sensi della L. 104/1992. Comma 3-bis: ferme le sanzioni dell'art. 18-bis D.Lgs. 66/2003, l'inosservanza dei commi 1, 2 e 3, rilevata nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere, impedisce al datore di lavoro di ottenere tale certificazione.
Quando si applica
Il divieto del comma 1 è assoluto per le donne nel periodo indicato; le ipotesi dei commi 2 e 3 sono un esonero dall'obbligo di prestare il lavoro notturno.
Norme correlate
Sanzioni: art. 18-bis D.Lgs. 66/2003, richiamato dal comma 3-bis. Divieto di licenziamento: art. 54.
Casi pratici
Caso 1: Lavoratrice in gravidanza
Caso 2: Padre di un figlio sotto i tre anni
Caso 3: Genitore unico
Domande frequenti
Fino a quando è vietato il lavoro notturno alle donne in gravidanza o con figli piccoli?
Dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, dalle ore 24 alle ore 6 (art. 53, comma 1).
Chi non è obbligato al lavoro notturno?
La madre di un figlio sotto i tre anni o, in alternativa, il padre convivente; il genitore affidatario unico di un figlio convivente sotto i dodici anni; la madre o il padre adottivi o affidatari nei primi tre anni dall'ingresso del minore, comunque non oltre i dodici anni di età (comma 2); chi ha a carico un disabile ai sensi della L. 104/1992 (comma 3).
Cosa rischia il datore che non rispetta le regole?
Restano ferme le sanzioni dell'art. 18-bis D.Lgs. 66/2003; inoltre l'inosservanza, rilevata nei due anni antecedenti alla richiesta, impedisce di ottenere la certificazione della parità di genere (comma 3-bis).