Testo dell'articoloVigente
Art. 55 D.Lgs. 151/2001 – Dimissioni in gravidanza e maternità
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell’articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di adozione e di affidamento, entro un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.
4. La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all’articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 80.
Testo vigente da Normattiva.
In sintesi
L'articolo 55 del D.Lgs. 151/2001 riconosce alla lavoratrice che si dimette durante il periodo di divieto di licenziamento (art. 54) le indennità previste per il licenziamento; lei e il lavoratore non sono tenuti al preavviso (comma 1). La regola vale anche per il padre che ha fruito del congedo di paternità (comma 2) e nei casi di adozione e affidamento entro un anno dall'ingresso del minore (comma 3). La risoluzione consensuale o le dimissioni presentate in gravidanza e, per la lavoratrice o il lavoratore, durante i primi tre anni di vita del bambino o di accoglienza del minore adottato o in affidamento, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, condizione di efficacia (comma 4).Indice dei contenuti
Ratio della norma
Tutela la lavoratrice da dimissioni non spontanee e garantisce, se si dimette, gli stessi diritti economici del licenziamento.
Analisi e struttura
Comma 1: per le dimissioni volontarie nel periodo del divieto di licenziamento (art. 54), la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da legge e contratto per il caso di licenziamento; lei e il lavoratore non sono tenuti al preavviso. Comma 2: si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità. Comma 3: si applica anche nei casi di adozione e affidamento, entro un anno dall'ingresso del minore. Comma 4: la risoluzione consensuale o le dimissioni presentate dalla lavoratrice in gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore nei primi tre anni di vita del bambino, o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento (in caso di adozione internazionale, tre anni dalle comunicazioni dell'art. 54, comma 9), devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, e a tale convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto. Comma 5: abrogato dal D.Lgs. 80/2015.
Quando si applica
Il preavviso non è dovuto nel periodo di divieto di licenziamento; la convalida si applica più a lungo, per i primi tre anni di vita o di accoglienza.
Norme correlate
Divieto di licenziamento: art. 54. Diritto al rientro: art. 56.
Casi pratici
Caso 1: Dimissioni in gravidanza
Caso 2: Dimissioni di un padre
Domande frequenti
Servono la convalida e il preavviso?
Nel periodo di divieto di licenziamento non è dovuto preavviso (comma 1). La convalida del servizio ispettivo è condizione di efficacia delle dimissioni e della risoluzione consensuale presentate in gravidanza e nei primi tre anni di vita del bambino o di accoglienza del minore (comma 4).
Per quanto tempo vale la convalida?
Durante la gravidanza e, per la lavoratrice o il lavoratore, nei primi tre anni di vita del bambino o di accoglienza del minore adottato o in affidamento (comma 4).
Le indennità di licenziamento spettano alla dimissionaria?
Sì: in caso di dimissioni volontarie presentate nel periodo del divieto di licenziamento la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da legge e contratto per il licenziamento (comma 1).