Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 55 D.Lgs. 151/2001 – Dimissioni in gravidanza e maternità

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell’articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di adozione e di affidamento, entro un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.

4. La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all’articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.

5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 80.

Testo vigente da Normattiva.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →

In sintesi

L'articolo 55 del D.Lgs. 151/2001 riconosce alla lavoratrice che si dimette durante il periodo di divieto di licenziamento (art. 54) le indennità previste per il licenziamento; lei e il lavoratore non sono tenuti al preavviso (comma 1). La regola vale anche per il padre che ha fruito del congedo di paternità (comma 2) e nei casi di adozione e affidamento entro un anno dall'ingresso del minore (comma 3). La risoluzione consensuale o le dimissioni presentate in gravidanza e, per la lavoratrice o il lavoratore, durante i primi tre anni di vita del bambino o di accoglienza del minore adottato o in affidamento, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, condizione di efficacia (comma 4).
Indice dei contenuti

Ratio della norma

Tutela la lavoratrice da dimissioni non spontanee e garantisce, se si dimette, gli stessi diritti economici del licenziamento.

Analisi e struttura

Comma 1: per le dimissioni volontarie nel periodo del divieto di licenziamento (art. 54), la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da legge e contratto per il caso di licenziamento; lei e il lavoratore non sono tenuti al preavviso. Comma 2: si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità. Comma 3: si applica anche nei casi di adozione e affidamento, entro un anno dall'ingresso del minore. Comma 4: la risoluzione consensuale o le dimissioni presentate dalla lavoratrice in gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore nei primi tre anni di vita del bambino, o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento (in caso di adozione internazionale, tre anni dalle comunicazioni dell'art. 54, comma 9), devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, e a tale convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto. Comma 5: abrogato dal D.Lgs. 80/2015.

Quando si applica

Il preavviso non è dovuto nel periodo di divieto di licenziamento; la convalida si applica più a lungo, per i primi tre anni di vita o di accoglienza.

Norme correlate

Divieto di licenziamento: art. 54. Diritto al rientro: art. 56.

Casi pratici

Caso 1: Dimissioni in gravidanza

Caso 2: Dimissioni di un padre

Domande frequenti

Servono la convalida e il preavviso?

Nel periodo di divieto di licenziamento non è dovuto preavviso (comma 1). La convalida del servizio ispettivo è condizione di efficacia delle dimissioni e della risoluzione consensuale presentate in gravidanza e nei primi tre anni di vita del bambino o di accoglienza del minore (comma 4).

Per quanto tempo vale la convalida?

Durante la gravidanza e, per la lavoratrice o il lavoratore, nei primi tre anni di vita del bambino o di accoglienza del minore adottato o in affidamento (comma 4).

Le indennità di licenziamento spettano alla dimissionaria?

Sì: in caso di dimissioni volontarie presentate nel periodo del divieto di licenziamento la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da legge e contratto per il licenziamento (comma 1).

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.