Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 59 D.Lgs. 151/2001 – Lavoro stagionale

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. Le lavoratrici addette ad industrie e lavorazioni che diano luogo a disoccupazione stagionale, di cui alla tabella annessa al decreto ministeriale 30 novembre 1964, e successive modificazioni, le quali siano licenziate a norma della lettera b) del comma 3 dell’articolo 54, hanno diritto, per tutto il periodo in cui opera il divieto di licenziamento, sempreché non si trovino in periodo di congedo di maternità, alla ripresa dell’attività lavorativa stagionale e alla precedenza nelle riassunzioni.

2. Alle lavoratrici e ai lavoratori stagionali si applicano le disposizioni dell’articolo 7 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia contributiva.

3. Alle straniere titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale è riconosciuta l’assicurazione di maternità, ai sensi della lettera d), comma 1, dell’articolo 25 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Testo vigente da Normattiva.

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In sintesi

L'articolo 59 del D.Lgs. 151/2001 riconosce alle lavoratrici addette a industrie e lavorazioni stagionali (tabella del D.M. 30 novembre 1964), licenziate per cessazione dell'attività dell'azienda (art. 54, comma 3, lettera b), il diritto, per tutto il periodo in cui opera il divieto di licenziamento e se non sono in congedo di maternità, alla ripresa dell'attività stagionale e alla precedenza nelle riassunzioni (comma 1). Ai lavoratori stagionali si applica l'art. 7 D.Lgs. 564/1996 in materia contributiva (comma 2). Alle straniere con permesso di soggiorno per lavoro stagionale è riconosciuta l'assicurazione di maternità (comma 3).
Indice dei contenuti

Ratio della norma

Tutela le lavoratrici stagionali nei casi in cui il divieto di licenziamento non basta, perché il rapporto è legato alla stagione dell'attività.

Analisi e struttura

Il comma 1 riguarda le lavoratrici di industrie e lavorazioni che danno luogo a disoccupazione stagionale (tabella annessa al D.M. 30 novembre 1964) licenziate a norma dell'art. 54, comma 3, lettera b), cioè per cessazione dell'attività dell'azienda: per tutto il periodo di divieto di licenziamento, purché non siano in congedo di maternità, hanno diritto alla ripresa dell'attività stagionale e alla precedenza nelle riassunzioni. Il comma 2 applica ai lavoratori stagionali l'art. 7 D.Lgs. 564/1996 sulla contribuzione. Il comma 3 riconosce l'assicurazione di maternità alle straniere titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera d), D.Lgs. 286/1998.

Quando si applica

Alle lavoratrici stagionali nel periodo di divieto di licenziamento dell'art. 54; per il comma 3 alle straniere con permesso per lavoro stagionale.

Norme correlate

Divieto di licenziamento: art. 54. Indennità nei casi di risoluzione del rapporto: art. 24.

Casi pratici

Caso 1: Stagionale licenziata per chiusura

Caso 2: Lavoratrice straniera

Domande frequenti

Cosa spetta alle stagionali licenziate per chiusura dell'azienda?

La ripresa dell'attività lavorativa stagionale e la precedenza nelle riassunzioni, per tutto il periodo in cui opera il divieto di licenziamento (art. 59, comma 1).

Il diritto vale durante il congedo di maternità?

No: il testo lo riconosce a condizione che le lavoratrici non si trovino in periodo di congedo di maternità.

Le straniere stagionali hanno diritto alla maternità?

Sì: ai titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale è riconosciuta l'assicurazione di maternità (comma 3).

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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