Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 58 D.Lgs. 151/2001 – Personale militare

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – Testo unico su maternità e paternità

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

Personale militare ( decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24 , art. 4, comma 2, e 5, commi 2 e 3) 1.

Le assenze dal servizio per motivi connessi allo stato di maternità, disciplinate dal presente testo unico, non pregiudicano la posizione di stato giuridico del personale in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, salvo quanto previsto dal comma 2.

2. I periodi di congedo di maternità, previsti dagli articoli 16 e 17, sono validi a tutti gli effetti ai fini dell’anzianità di servizio.

Gli stessi periodi sono computabili ai fini della progressione di carriera, salva la necessità dell’effettivo compimento nonché del completamento degli obblighi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti o reparti e di imbarco, previsti dalla normativa vigente.

3. Il personale militare che si assenta dal servizio per congedo parentale e per la malattia del figlio è posto in licenza straordinaria per motivi privati, equiparata a tutti gli effetti a quanto previsto agli articoli 32 e 47.

Il periodo trascorso in tale licenza è computabile, ai fini della progressione di carriera, nei limiti previsti dalla disciplina vigente in materia di documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica relativamente al periodo massimo di assenza che determina la fine del servizio

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: T.U. Maternità e Paternità (D.Lgs. 151/2001).
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In sintesi

L'articolo 58 del D.Lgs. 151/2001 è stato abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 142 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, a decorrere dal 9 ottobre 2010. La materia della tutela della maternità per il personale militare femminile è ora disciplinata dal Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. 66/2010), che ha riorganizzato in modo sistematico la normativa del settore.
Indice dei contenuti

Ratio della norma

L'articolo 58 disciplinava originariamente le tutele di maternità per il personale militare femminile. Con la riforma dell'ordinamento militare del 2010, il legislatore ha ritenuto opportuno concentrare tutta la normativa militare nel Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. 66/2010), abrogando le disposizioni sparse in altri testi normativi.

Analisi e struttura

La disposizione è stata abrogata dall'art. 2268, comma 1, n. 142 del D.Lgs. 66/2010, a decorrere dal 9 ottobre 2010. Non produce più effetti giuridici dalla data indicata. Per la disciplina attuale della maternità del personale militare è necessario fare riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 66/2010 e ai regolamenti attuativi.

Quando si applica

L'articolo non è più applicabile dalla data della sua abrogazione (9 ottobre 2010). Eventuali diritti sorti prima di tale data continuano ad essere disciplinati dalla normativa previgente.

Confronto e norme correlate

La materia è ora disciplinata dal D.Lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare). Le disposizioni generali del D.Lgs. 151/2001 possono applicarsi in via residuale nella misura in cui il Codice militare non disponga diversamente.

Problemi applicativi

L'abrogazione non pone problemi applicativi correnti. Per questioni relative a periodi anteriori al 9 ottobre 2010, occorre ricostruire la normativa vigente ratione temporis, che includeva il testo originario dell'articolo 58.

Casi pratici

Caso 1: Militare donna in gravidanza: normativa applicabile oggi

Caso 2: Diritto sorto prima del 2010: quale normativa si applica

Caso 3: Personale militare femminile: dove cercare la normativa

Domande frequenti

L'articolo 58 del D.Lgs. 151/2001 è ancora in vigore?

No. L'articolo 58 è stato abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 142 del D.Lgs. 66/2010 a decorrere dal 9 ottobre 2010. La materia della maternità per il personale militare è ora disciplinata dal Codice dell'ordinamento militare.

Dove è disciplinata la maternità del personale militare oggi?

La tutela della maternità per il personale militare femminile è attualmente regolata dal D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) e dai relativi regolamenti di attuazione, che hanno assorbito le disposizioni precedentemente contenute nell'art. 58.

I diritti acquisiti prima del 2010 restano validi?

Sì. I diritti maturati nel periodo in cui l'art. 58 era in vigore (fino al 9 ottobre 2010) restano regolati dalla normativa previgente. L'abrogazione non ha effetto retroattivo sulle situazioni già sorte e consolidate.

Il D.Lgs. 151/2001 si applica al personale militare per altri aspetti?

In via residuale, le disposizioni del D.Lgs. 151/2001 possono applicarsi al personale militare nella misura in cui il Codice dell'ordinamento militare non contenga disposizioni specifiche o derogatorie per la medesima materia.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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