Testo dell'articoloVigente
Art. 62 D.Lgs. 151/2001 – Lavoro domestico e maternità
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Le lavoratrici e i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari hanno diritto al congedo di maternità e di paternità. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 3, 16, 17, 22, comma 3 e 6, ivi compreso il relativo trattamento economico e normativo.
2. Per il personale addetto ai servizi domestici familiari, l’indennità di cui all’articolo 22 ed il relativo finanziamento sono regolati secondo le modalità e le disposizioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.
Testo vigente da Normattiva.
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In sintesi
L'articolo 62 del D.Lgs. 151/2001 riconosce alle lavoratrici e ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari il congedo di maternità e di paternità, con l'applicazione degli artt. 6 (comma 3), 16, 17, 22 (commi 3 e 6), compreso il relativo trattamento economico e normativo (comma 1). L'indennità dell'art. 22 e il relativo finanziamento per il personale addetto ai servizi domestici familiari sono regolati dal D.P.R. 1403/1971 (comma 2).Indice dei contenuti
Ratio della norma
Estende ai collaboratori domestici le tutele di maternità e paternità, rinviando per l'indennità a una disciplina speciale.
Analisi e struttura
Il comma 1 attribuisce il congedo di maternità e di paternità e rinvia agli artt. 6, comma 3, 16, 17, 22, commi 3 e 6, con il relativo trattamento economico e normativo. Il comma 2 rimette l'indennità e il suo finanziamento, per il personale addetto ai servizi domestici familiari, alle modalità del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403.
Quando si applica
Ai rapporti di lavoro domestico e familiare. La misura dell'indennità non è indicata nell'art. 62: dipende dalla disciplina speciale richiamata.
Norme correlate
Congedo di maternità: art. 16. Estensione del divieto: art. 17. Indennità: art. 22.
Casi pratici
Caso 1: Collaboratrice domestica
Domande frequenti
Le colf hanno diritto al congedo di maternità?
Sì: le lavoratrici e i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari hanno diritto al congedo di maternità e di paternità (art. 62, comma 1).
Come si calcola l'indennità?
L'art. 62 non la determina: rinvia alle modalità e alle disposizioni del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403 (comma 2).
Vale anche per i padri?
Sì, il comma 1 cita il congedo di paternità.