Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 62 D.Lgs. 151/2001 – Lavoro domestico e maternità

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. Le lavoratrici e i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari hanno diritto al congedo di maternità e di paternità. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 3, 16, 17, 22, comma 3 e 6, ivi compreso il relativo trattamento economico e normativo.

2. Per il personale addetto ai servizi domestici familiari, l’indennità di cui all’articolo 22 ed il relativo finanziamento sono regolati secondo le modalità e le disposizioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.

Testo vigente da Normattiva.

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In sintesi

L'articolo 62 del D.Lgs. 151/2001 riconosce alle lavoratrici e ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari il congedo di maternità e di paternità, con l'applicazione degli artt. 6 (comma 3), 16, 17, 22 (commi 3 e 6), compreso il relativo trattamento economico e normativo (comma 1). L'indennità dell'art. 22 e il relativo finanziamento per il personale addetto ai servizi domestici familiari sono regolati dal D.P.R. 1403/1971 (comma 2).
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Ratio della norma

Estende ai collaboratori domestici le tutele di maternità e paternità, rinviando per l'indennità a una disciplina speciale.

Analisi e struttura

Il comma 1 attribuisce il congedo di maternità e di paternità e rinvia agli artt. 6, comma 3, 16, 17, 22, commi 3 e 6, con il relativo trattamento economico e normativo. Il comma 2 rimette l'indennità e il suo finanziamento, per il personale addetto ai servizi domestici familiari, alle modalità del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403.

Quando si applica

Ai rapporti di lavoro domestico e familiare. La misura dell'indennità non è indicata nell'art. 62: dipende dalla disciplina speciale richiamata.

Norme correlate

Congedo di maternità: art. 16. Estensione del divieto: art. 17. Indennità: art. 22.

Casi pratici

Caso 1: Collaboratrice domestica

Domande frequenti

Le colf hanno diritto al congedo di maternità?

Sì: le lavoratrici e i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari hanno diritto al congedo di maternità e di paternità (art. 62, comma 1).

Come si calcola l'indennità?

L'art. 62 non la determina: rinvia alle modalità e alle disposizioni del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403 (comma 2).

Vale anche per i padri?

Sì, il comma 1 cita il congedo di paternità.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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