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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 62 del D.Lgs. 151/2001 riconosce alle lavoratrici addette ai servizi domestici — comunemente dette colf o collaboratrici familiari — il diritto all'indennità di maternità nella misura dell'80 per cento del salario convenzionale giornaliero. Il salario convenzionale è stabilito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in ragione della particolarità del settore che rende difficile standardizzare le retribuzioni effettive, molto variabili in funzione del numero di ore lavorate, della tipologia di prestazione (convivente o non convivente) e degli accordi individuali tra datore di lavoro domestico e lavoratrice. Il lavoro domestico è storicamente una delle categorie con minore tutela lavoristica, e l'articolo 62 rappresenta uno dei pochi punti di contatto tra questo settore e le tutele generali della maternità.

Testo dell'articoloVigente

Art. 62 D.Lgs. 151/2001 — Lavoro domestico e maternità

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. Alle lavoratrici addette ai servizi domestici spetta l’indennità di maternità nella misura dell’80 per cento del salario convenzionale giornaliero, secondo le disposizioni stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Commento

Ratio della norma

Le colf e le badanti costituiscono una delle categorie di lavoratrici più esposte: prevalentemente donne, spesso straniere, con contratti informali o irregolari, e con scarsa conoscenza dei propri diritti. L'art. 62 garantisce che anche chi lavora in ambito domestico possa accedere all'indennità di maternità, senza però riuscire a superare tutti i problemi legati all'informalità del rapporto. La scelta del salario convenzionale come base di calcolo riflette la difficoltà di verificare la retribuzione effettiva in un settore dove i compensi «in nero» o i servizi aggiuntivi (vitto e alloggio per le conviventi) complicano il computo del reddito.

Analisi e struttura

L'indennità è pari all'80% del salario convenzionale giornaliero, stabilito per decreto ministeriale. Il salario convenzionale è aggiornato periodicamente e differisce dal salario effettivo: per le colf conviventi, la componente in natura (vitto e alloggio) è già compresa nel convenzionale. L'erogazione avviene tramite l'INPS, a domanda della lavoratrice. Il rapporto di lavoro domestico è disciplinato dal CCNL per i lavoratori domestici, che integra le tutele minime di legge. La lavoratrice deve essere regolarmente iscritta all'INPS attraverso i contributi versati dal datore di lavoro domestico tramite il MAV (bollettino INPS).

Quando si applica

Si applica alle lavoratrici domestiche regolarmente iscritte all'INPS e con versamento regolare dei contributi da parte del datore di lavoro domestico. Non si applica alle lavoratrici in nero. Le lavoratrici con rapporto di lavoro parziale (poche ore settimanali) possono avere requisiti contributivi minimi da verificare con l'INPS.

Confronto e norme correlate

Il lavoro domestico è disciplinato da una normativa speciale che lo esclude da molte tutele ordinarie (ad esempio la reintegra ex art. 18 Statuto Lavoratori). L'art. 62 rappresenta quindi un'importante eccezione: garantisce un diritto previdenziale — l'indennità di maternità — anche a questa categoria. Il CCNL domestici prevede ulteriori tutele contrattuali, inclusa la conservazione del posto durante il congedo.

Problemi applicativi

Il problema principale è il lavoro in nero: una lavoratrice domestica non regolarizzata non ha accesso all'indennità di maternità. Il datore di lavoro domestico è tenuto per legge a iscrivere la lavoratrice all'INPS e a versare i contributi trimestralmente. Un secondo problema riguarda le lavoratrici extracomunitarie: la regolarità del permesso di soggiorno è un presupposto per l'iscrizione INPS e l'accesso alle prestazioni. Infine, la tutela contro il licenziamento (art. 54) si applica anche alle colf, ma le modalità concrete di tutela sono limitate dall'esclusione del lavoro domestico dall'ambito dello Statuto dei Lavoratori.

Casi pratici

Caso 1: Colf regolare incinta: come richiedere l'indennità INPS

Caso 2: Colf in nero: nessuna tutela previdenziale

Caso 3: Badante convivente: salario convenzionale e indennità

Domande frequenti

Le colf hanno diritto all'indennità di maternità?

Sì. Le lavoratrici addette ai servizi domestici (colf, badanti, collaboratrici familiari) regolarmente iscritte all'INPS hanno diritto all'indennità di maternità nella misura dell'80% del salario convenzionale giornaliero, stabilito per decreto ministeriale.

Cosa succede se lavoro in nero come colf?

Una lavoratrice domestica non regolarizzata non ha accesso all'indennità di maternità INPS. Il datore di lavoro domestico è obbligato per legge a iscrivere la lavoratrice all'INPS e a versare i contributi. Il lavoro in nero priva la lavoratrice di questo e di altri diritti previdenziali.

Come si calcola l'indennità per una colf convivente?

Per le lavoratrici conviventi, il salario convenzionale include anche il valore del vitto e dell'alloggio, stabilito per decreto ministeriale. L'indennità è pari all'80% di questo importo convenzionale complessivo. Il decreto viene aggiornato periodicamente.

Il datore di lavoro domestico può licenziarmi se resto incinta?

No. Il divieto di licenziamento in maternità (art. 54 D.Lgs. 151/2001) si applica anche alle lavoratrici domestiche. Il licenziamento durante la gravidanza e fino al compimento di un anno del bambino è nullo, anche nel lavoro domestico.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.