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Art. 64 D.Lgs. 151/2001 — Maternità per iscritte alla gestione separata

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Art. 64 D.Lgs. 151/2001 — Maternità per iscritte alla gestione separata

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. Alle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assoggettate ad altra forma previdenziale obbligatoria e che non siano pensionate, è corrisposta un’indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi.

2. L’indennità di cui al comma 1 è corrisposta anche nei casi di adozione e affidamento, con le modalità di cui all’articolo 26.

3. L’indennità è commisurata al reddito ed è erogata dall’INPS.