Testo dell'articoloVigente
Art. 64 D.Lgs. 151/2001 – Maternità per iscritte alla gestione separata
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. In materia di tutela della maternità, alle lavoratrici di cui all’articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme obbligatorie, si applicano le disposizioni di cui al comma 16 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
2. Ai sensi del comma 12 dell’articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la tutela della maternità prevista dalla disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente, a prescindere, per quanto concerne l’indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa. A tal fine, si applica il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 4 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è disciplinata l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito contributivo, da determinare con il medesimo decreto.
Testo vigente da Normattiva.
In sintesi
L'articolo 64 del D.Lgs. 151/2001 riguarda le lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS (art. 2, comma 26, L. 335/1995), non iscritte ad altre forme obbligatorie: per la maternità si applicano le regole del comma 16 dell'art. 59 della L. 449/1997 (comma 1). Il comma 2 prevede che la tutela segua forme e modalità del lavoro dipendente, a prescindere dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa per l'indennità relativa ai due mesi precedenti il parto e ai tre successivi, e rinvia a un decreto per l'applicazione degli artt. 17 e 22. La Corte costituzionale (n. 257/2012, nota di Normattiva) ha dichiarato illegittimo il comma 2 nella parte in cui, per adozioni e affidamenti preadottivi, prevedeva tre mesi anziché cinque.Indice dei contenuti
Ratio della norma
Estende alle iscritte alla gestione separata una tutela della maternità analoga a quella del lavoro dipendente.
Analisi e struttura
L'articolo ha due commi. Il comma 1 richiama, per le lavoratrici di cui all'art. 2, comma 26, L. 335/1995 non iscritte ad altre forme obbligatorie, il comma 16 dell'art. 59 L. 449/1997. Il comma 2, richiamando l'art. 80, comma 12, L. 388/2000, stabilisce che la tutela avviene nelle forme e con le modalità del lavoro dipendente, a prescindere dall'effettiva astensione dal lavoro per l'indennità relativa ai due mesi precedenti e ai tre successivi al parto, con applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 2002; un ulteriore decreto disciplina l'applicazione degli artt. 17 e 22 nei limiti delle risorse dello specifico gettito contributivo. Non esiste un comma 3.
Giurisprudenza costituzionale
Le note di Normattiva riportano la sentenza della Corte costituzionale 19-22 novembre 2012, n. 257, che ha dichiarato illegittimo il comma 2, come integrato dal D.M. 4 aprile 2002, nella parte in cui, per le iscritte alla gestione separata che hanno adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore, prevede l'indennità per tre mesi anziché cinque.
Norme correlate
Altre categorie: lavoratrici autonome e imprenditrici agricole (art. 66). Calcolo dell'indennità: art. 68. Requisiti e misura per la gestione separata: la disciplina di dettaglio è nei decreti richiamati.
Casi pratici
Caso 1: Lavoratrice parasubordinata
Caso 2: Indennità senza astensione
Domande frequenti
A chi si applica l'art. 64?
Alle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. 335/1995 e non iscritte ad altre forme obbligatorie (comma 1).
Serve smettere di lavorare per ottenere l'indennità?
Il comma 2 prevede che l'indennità per i due mesi precedenti il parto e i tre successivi spetti a prescindere dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa.
Quanti mesi spettano in caso di adozione?
Secondo le note di Normattiva, la sentenza della Corte costituzionale n. 257/2012 ha dichiarato illegittimo il comma 2 nella parte in cui prevedeva tre mesi anziché cinque per adozioni e affidamenti preadottivi.