Testo dell'articoloVigente
Art. 68 D.Lgs. 151/2001 – Misura dell’indennità per autonome
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Alle coltivatrici dirette, colone e mezzadre e alle imprenditrici agricole è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa, una indennità giornaliera pari all’80 per cento della retribuzione minima giornaliera per gli operai agricoli a tempo indeterminato, come prevista dall’articolo 14, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, in relazione all’anno precedente il parto.
2. Alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto, una indennità giornaliere pari all’80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall’articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo 1.
2-bis. Alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto una indennità giornaliera pari all’80 per cento della massima giornaliera del salario convenzionale previsto per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne dall’articolo 10 della legge 13 marzo 1958, n. 250, come successivamente adeguato in base alle disposizioni vigenti.
2-ter. Nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici di cui all’articolo 17, comma 3, alle lavoratrici di cui al presente articolo, l’indennità giornaliera è corrisposta anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto.
3. In caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza, su certificazione medica rilasciata dall’azienda sanitaria locale competente per territorio, è corrisposta una indennità giornaliera calcolata ai sensi dei commi 1 e 2 per un periodo di trenta giorni.
Testo vigente da Normattiva.
In sintesi
L'articolo 68 del D.Lgs. 151/2001 fissa la misura dell'indennità per le lavoratrici autonome: alle coltivatrici dirette, colone, mezzadre e imprenditrici agricole spetta, per i due mesi antecedenti il parto e i tre successivi, l'80% della retribuzione minima giornaliera degli operai agricoli a tempo indeterminato (comma 1). Alle autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali l'80% del salario minimo giornaliero (qualifica di impiegato) del D.L. 402/1981 (comma 2); alle pescatrici autonome l'80% del massimo giornaliero del salario convenzionale (comma 2-bis). In caso di gravi complicanze l'indennità spetta anche prima dei due mesi (comma 2-ter); per l'interruzione di gravidanza dopo il terzo mese, trenta giorni (comma 3).Indice dei contenuti
Ratio della norma
Stabilisce un'indennità forfettaria, legata a parametri retributivi minimi, per chi non ha una retribuzione da lavoro dipendente.
Analisi e struttura
Il comma 1 riguarda coltivatrici dirette, colone, mezzadre e imprenditrici agricole: indennità giornaliera dell'80% della retribuzione minima giornaliera degli operai agricoli a tempo indeterminato (art. 14, comma 7, D.L. 791/1981), riferita all'anno precedente il parto, per i due mesi antecedenti e i tre successivi. Il comma 2 riguarda lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali: 80% del salario minimo giornaliero dell'art. 1 D.L. 402/1981, per la qualifica di impiegato (tabella A e decreti successivi), per lo stesso periodo. Il comma 2-bis riguarda le pescatrici autonome della piccola pesca: 80% della massima giornaliera del salario convenzionale (art. 10 L. 250/1958). Il comma 2-ter estende l'indennità ai periodi precedenti i due mesi in caso di gravi complicanze o forme morbose aggravate dalla gravidanza, sulla base degli accertamenti dell'art. 17, comma 3. Il comma 3 prevede trenta giorni di indennità, calcolata come ai commi 1 e 2, in caso di interruzione della gravidanza non prima del terzo mese, con certificazione della ASL.
Quando si applica
Alle lavoratrici dell'art. 66. L'importo in euro dipende dai parametri aggiornati annualmente: nel testo non è indicato.
Norme correlate
Beneficiarie: art. 66. Domanda: art. 67. Gravi complicanze: art. 17.
Casi pratici
Caso 1: Artigiana
Caso 2: Interruzione dopo il terzo mese
Domande frequenti
Quanto spetta alle lavoratrici autonome?
Per le artigiane e le commercianti, l'80% del salario minimo giornaliero dell'art. 1 D.L. 402/1981 (qualifica di impiegato), per i due mesi prima del parto e i tre dopo (art. 68, comma 2).
E alle agricole?
L'80% della retribuzione minima giornaliera degli operai agricoli a tempo indeterminato, riferita all'anno precedente il parto (comma 1).
Cosa spetta in caso di interruzione di gravidanza?
Un'indennità giornaliera per trenta giorni, se l'interruzione avviene non prima del terzo mese e con certificazione della ASL (comma 3).
Si può avere l'indennità prima dei due mesi?
Sì, in caso di gravi complicanze o forme morbose aggravate dalla gravidanza, secondo gli accertamenti dell'art. 17, comma 3 (comma 2-ter).