In sintesi
L'articolo 68 del D.Lgs. 151/2001 fissa il criterio di calcolo dell'indennità di maternità per le lavoratrici autonome — artigiane, commercianti e coltivatrici dirette — adottando come parametro il salario minimo giornaliero stabilito per i lavoratori dell'industria. L'indennità è pari all'80 per cento di questo salario, moltiplicato per il numero di giornate di congedo di maternità spettanti (normalmente cinque mesi, pari a centocinquanta giorni circa). Il riferimento al salario minimo dell'industria, anziché al reddito effettivo della lavoratrice, costituisce una scelta tecnica che uniforma il trattamento delle autonome prescindendo dall'andamento variabile del loro fatturato. L'importo è aggiornato periodicamente dal Ministero del lavoro ed è consultabile sul sito INPS. Per il 2024, l'indennità complessiva si è attestata su valori indicativamente intorno ai tremila-quattromila euro per l'intero periodo, cifra sensibilmente inferiore a quella spettante alle dipendenti calcolata sull'80 per cento della retribuzione effettiva.
Testo dell'articoloVigente
Art. 68 D.Lgs. 151/2001 — Misura dell’indennità per autonome
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. L’indennità di maternità per le lavoratrici autonome è pari all’80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito per i lavoratori dell’industria, moltiplicato per il numero delle giornate di congedo di maternità.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio della norma
Il meccanismo di calcolo adottato dall'art. 68 riflette la difficoltà di determinare una «retribuzione» per le lavoratrici autonome, il cui reddito è per natura variabile e spesso documentato con ritardo rispetto all'anno in corso. Il legislatore ha scelto un parametro esterno e predeterminato — il salario minimo industriale — per garantire un trattamento certo e omogeneo, evitando contestazioni sull'effettivo reddito dichiarato. Il tasso dell'80 per cento rispecchia quello dell'indennità per le lavoratrici dipendenti (art. 23), creando una corrispondenza di tutela pur nella diversità del parametro base.
Analisi e struttura
La formula di calcolo è: indennità = 80% × salario minimo giornaliero industriale × giorni di congedo. Il salario minimo giornaliero è stabilito annualmente con decreto ministeriale e pubblicato nella tabella INPS. I giorni di congedo sono in linea di massima centocinquantadue (due mesi prima del parto e tre mesi dopo), salvo variazioni per parto prematuro o posticipato. Va notato che il parametro «salario minimo giornaliero dell'industria» non coincide con il salario minimo legale discusso in sede parlamentare, ma con una tariffa previdenziale specifica determinata a fini contributivi. L'importo giornaliero si traduce pertanto in una somma complessiva che non varia al variare del reddito effettivo della lavoratrice.
Quando si applica
La norma si applica alle medesime categorie di cui all'art. 66: artigiane, commercianti, coltivatrici dirette. Non riguarda le libere professioniste (il cui importo è determinato dai rispettivi enti di previdenza secondo criteri interni) né le lavoratrici della gestione separata (che hanno un calcolo proporzionale al reddito ai sensi dell'art. 64). Il criterio vale per il congedo di maternità ordinario; per il congedo parentale delle autonome (art. 69), l'indennità è invece pari al 30 per cento del medesimo salario minimo giornaliero.
Confronto e norme correlate
Rispetto alle lavoratrici dipendenti (art. 23, che calcola l'80% sulla retribuzione del mese precedente), il trattamento delle autonome può risultare meno favorevole nei casi di reddito elevato e più favorevole nei casi di reddito basso o in periodi di crisi d'impresa. La differenza strutturale è che per le dipendenti l'indennità è agganciata al reddito effettivo; per le autonome è parametrata a una tariffa fissa. Il D.Lgs. 105/2022 non ha modificato il criterio di calcolo dell'art. 68, ma ha ampliato la durata del congedo parentale delle autonome.
Problemi applicativi
Un profilo critico riguarda le lavoratrici con doppia iscrizione — ad esempio, artigiana e gestione separata contemporaneamente — che possono beneficiare di una sola indennità, quella della gestione prevalente o principale. Un ulteriore aspetto riguarda la coltivazione diretta: le coltivatrici dirette hanno una propria gestione previdenziale INPS con tariffa specifica, e il salario minimo agricolo di riferimento può differire da quello industriale. Le lavoratrici che si trovino in situazione di sospensione contributiva al momento del congedo potrebbero vedersi ridurre o negare la prestazione, sottolineando l'importanza di mantenere la regolarità dei versamenti.
Casi pratici
Caso 1: Calcolo pratico per un'artigiana
Caso 2: Confronto con la dipendente
Caso 3: Coltivazione diretta e tariffa specifica
Domande frequenti
Come si calcola l'indennità di maternità per le artigiane e le commercianti?
L'articolo 68 prevede che l'indennità sia pari all'80% del salario minimo giornaliero dell'industria, moltiplicato per il numero di giorni di congedo (di norma circa 152). Il salario minimo di riferimento è aggiornato annualmente dall'INPS con circolare dedicata.
Quanto riceve una lavoratrice autonoma in maternità?
L'importo varia ogni anno in funzione del salario minimo industriale stabilito dal ministero. Indicativamente, per cinque mesi di congedo, l'indennità complessiva si attesta su alcune migliaia di euro. L'importo esatto è verificabile sul sito INPS prima del congedo.
Il mio reddito effettivo influisce sull'importo dell'indennità?
No. A differenza delle lavoratrici dipendenti, per le autonome il calcolo non tiene conto del reddito effettivo ma di un parametro fisso (salario minimo industriale). Chi guadagna molto di più del salario minimo riceve comunque la stessa indennità standard.
L'indennità è la stessa per artigiane, commercianti e coltivatrici dirette?
Il criterio dell'80% sul salario minimo giornaliero è comune, ma il salario di riferimento può variare per categoria. Per le coltivatrici dirette si applica il salario convenzionale agricolo, che può differire da quello industriale. Verificare con il proprio patronato.
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