Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 71 D.Lgs. 151/2001 – Domanda per l’indennità alle professioniste

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. L’indennità di cui all’articolo 70 è corrisposta, indipendentemente dall’effettiva astensione dall’attività, dal competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti, a seguito di apposita domanda presentata dall’interessata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di centottanta giorni dal parto.

2. La domanda, in carta libera, deve essere corredata da certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto, nonché dalla dichiarazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l’inesistenza del diritto alle indennità di maternità di cui al Capo III, al Capo X e al Capo XI.

3. L’indennità di maternità spetta in misura intera anche nel caso in cui, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza, questa sia interrotta per motivi spontanei o volontari, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194.

3-bis. L’indennità di cui all’articolo 70, comma 3-ter è erogata previa domanda al competente ente previdenziale, corredata dalla certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono il padre libero professionista ne rende dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. I competenti enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti provvedono d’ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.

Testo vigente da Normattiva.

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In sintesi

L'articolo 71 del D.Lgs. 151/2001 stabilisce che l'indennità dell'art. 70 è corrisposta, indipendentemente dall'effettiva astensione dall'attività, dall'ente previdenziale dei liberi professionisti su domanda presentata dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di centottanta giorni dal parto (comma 1). La domanda, in carta libera, è corredata dal certificato medico e dalla dichiarazione di inesistenza del diritto ad altre indennità di maternità (comma 2). In caso di interruzione dopo il sesto mese l'indennità spetta in misura intera (comma 3). Il comma 3-bis disciplina la domanda del padre; il comma 4 gli accertamenti d'ufficio.
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Ratio della norma

Regola termini e documenti della domanda, perché l'ente possa verificare il diritto ed evitare duplicazioni con altre indennità di maternità.

Analisi e struttura

Il comma 1 prevede la domanda dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di centottanta giorni dal parto, con indennità dovuta a prescindere dall'effettiva astensione dall'attività. Il comma 2 richiede la domanda in carta libera con certificato medico (data di inizio gravidanza e data presunta del parto) e dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 sull'inesistenza del diritto alle indennità dei Capi III, X e XI. Il comma 3 riconosce l'indennità intera se la gravidanza è interrotta, spontaneamente o volontariamente nei casi della L. 194/1978, dopo il sesto mese. Il comma 3-bis disciplina la domanda del padre libero professionista (art. 70, comma 3-ter), con certificazione e, in caso di abbandono, dichiarazione ex art. 47 D.P.R. 445/2000. Il comma 4 affida agli enti gli accertamenti d'ufficio.

Quando si applica

Alle libere professioniste iscritte agli enti della tabella D. Il termine di centottanta giorni è perentorio.

Norme correlate

Misura: art. 70. Adozioni: art. 72. Interruzione della gravidanza prima del sesto mese: art. 73.

Casi pratici

Caso 1: Termine della domanda

Caso 2: Interruzione dopo il sesto mese

Domande frequenti

Quando si presenta la domanda?

A partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di centottanta giorni dal parto (art. 71, comma 1).

Bisogna smettere di lavorare per ottenere l'indennità?

No: è corrisposta indipendentemente dall'effettiva astensione dall'attività (comma 1).

Che cosa va allegato?

Il certificato medico con la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto e la dichiarazione di inesistenza del diritto alle indennità dei Capi III, X e XI (comma 2).

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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