Art. 72 D.Lgs. 151/2001 – Adozioni per libere professioniste
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. In caso di adozione o di affidamento, l’indennità di maternità di cui all’articolo 70 spetta, sulla base di idonea documentazione, per i periodi e secondo quanto previsto all’articolo 26.
2. La domanda deve essere presentata dalla madre al competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dall’ingresso del minore e deve essere corredata da idonee dichiarazioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l’inesistenza del diritto a indennità di maternità per qualsiasi altro titolo e la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia.
3. Alla domanda di cui al comma 2 va allegata copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento.
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In sintesi
L'articolo 72 del D.Lgs. 151/2001 prevede che, in caso di adozione o affidamento, l'indennità di maternità dell'art. 70 spetti alle libere professioniste, sulla base di idonea documentazione, per i periodi e secondo l'art. 26 (comma 1). La domanda va presentata dalla madre all'ente previdenziale entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'ingresso del minore, con dichiarazioni sull'inesistenza di altre indennità di maternità e sulla data di effettivo ingresso (comma 2), allegando copia autentica del provvedimento di adozione o affidamento (comma 3).
Indice dei contenuti
Ratio della norma
Estende alle professioniste che adottano o hanno un minore in affidamento la tutela economica prevista per la maternità biologica.
Analisi e struttura
Il comma 1 rinvia ai periodi e alle regole dell'art. 26. Il comma 2 impone alla madre di presentare la domanda al competente ente previdenziale dei liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'ingresso del minore, con dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestanti l'inesistenza del diritto a indennità di maternità per qualsiasi altro titolo e la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia. Il comma 3 richiede in allegato la copia autentica del provvedimento di adozione o affidamento.
Quando si applica
Alle libere professioniste iscritte agli enti della tabella D, nel caso di adozione o affidamento.
Norme correlate
Indennità: art. 70. Domanda per la nascita: art. 71. Congedo per adozione e affidamento: art. 26.
Casi pratici
Caso 1: Termine per la domanda
Caso 2: Allegato
Domande frequenti
La libera professionista ha diritto all'indennità per adozione?
Sì, per i periodi e secondo quanto previsto all'art. 26, con idonea documentazione (art. 72, comma 1).
Entro quando si presenta la domanda?
Entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'ingresso del minore (comma 2).
Che cosa si allega?
Dichiarazioni sull'inesistenza di altre indennità di maternità e sulla data di ingresso del minore, più copia autentica del provvedimento di adozione o affidamento (commi 2 e 3).
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
L'articolo 72 del D.Lgs. 151/2001 prevede che, in caso di adozione o affidamento, l'indennità di maternità dell'art. 70 spetti alle libere professioniste, sulla base di idonea documentazione, per i periodi e secondo l'art. 26 (comma 1). La domanda va presentata dalla madre all'ente previdenziale entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'ingresso del minore, con dichiarazioni sull'inesistenza di altre indennità di maternità e sulla data di effettivo ingresso (comma 2), allegando copia autentica del provvedimento di adozione o affidamento (comma 3).Indice dei contenuti
Ratio della norma
Estende alle professioniste che adottano o hanno un minore in affidamento la tutela economica prevista per la maternità biologica.
Analisi e struttura
Il comma 1 rinvia ai periodi e alle regole dell'art. 26. Il comma 2 impone alla madre di presentare la domanda al competente ente previdenziale dei liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'ingresso del minore, con dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestanti l'inesistenza del diritto a indennità di maternità per qualsiasi altro titolo e la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia. Il comma 3 richiede in allegato la copia autentica del provvedimento di adozione o affidamento.
Quando si applica
Alle libere professioniste iscritte agli enti della tabella D, nel caso di adozione o affidamento.
Norme correlate
Indennità: art. 70. Domanda per la nascita: art. 71. Congedo per adozione e affidamento: art. 26.
Casi pratici
Caso 1: Termine per la domanda
Caso 2: Allegato
Domande frequenti
La libera professionista ha diritto all'indennità per adozione?
Sì, per i periodi e secondo quanto previsto all'art. 26, con idonea documentazione (art. 72, comma 1).
Entro quando si presenta la domanda?
Entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'ingresso del minore (comma 2).
Che cosa si allega?
Dichiarazioni sull'inesistenza di altre indennità di maternità e sulla data di ingresso del minore, più copia autentica del provvedimento di adozione o affidamento (commi 2 e 3).