In sintesi
L'articolo 74 del D.Lgs. 151/2001 istituisce l'assegno di maternità di base — una prestazione residuale e universalistica erogata dal Comune di residenza della madre, poi rimborsata dall'INPS, destinata a tutte le madri che non percepiscono alcuna altra indennità di maternità prevista dal decreto, oppure che percepiscono un'indennità di importo inferiore all'assegno stesso. Si tratta di uno strumento di ultima rete previdenziale, pensato per coprire le donne prive di copertura contributiva adeguata: casalinghe, disoccupate, lavoratrici irregolari, e più in generale tutte le donne in condizione economica fragile che diano alla luce un figlio, lo adottino o si vedano affidare un minore. Il diritto è subordinato a un requisito ISEE — la situazione economica del nucleo familiare non deve superare la soglia aggiornata annualmente dal Ministero del lavoro — e l'importo è anch'esso aggiornato ogni anno dall'INPS con circolare dedicata. La doppia procedura (Comune che eroga, INPS che rimborsa) riflette la natura mista dell'assegno, a cavallo tra assistenza sociale e previdenza.
Testo dell'articoloVigente
Art. 74 D.Lgs. 151/2001 — Assegno di maternità di base
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Per ogni figlio nato, adottato o affidato, è concesso un assegno di maternità di base alle madri che non beneficiano dell’indennità di maternità di cui al presente testo unico ovvero che beneficiano di un’indennità di maternità di importo inferiore all’assegno di cui al presente articolo.
2. L’assegno è corrisposto dal comune di residenza della madre e poi rimborsato dall’INPS.
3. L’assegno è concesso a condizione che la famiglia abbia un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore alla soglia stabilita annualmente dal Ministero del lavoro.
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Commento
Ratio della norma
L'assegno di maternità di base nasce dalla consapevolezza che il sistema previdenziale ordinario — costruito sul presupposto del lavoro regolare — lascia scoperte numerose madri che non hanno maturato i requisiti contributivi per accedere alle indennità principali. Le casalinghe, le disoccupate di lunga data, le lavoratrici informali e quelle in transizione tra un lavoro e l'altro si troverebbero altrimenti senza alcun supporto economico alla nascita di un figlio. L'art. 74 colma questa lacuna con uno strumento di welfare «di chiusura»: chiunque abbia un figlio in Italia e si trovi al di sotto della soglia ISEE riceve comunque un contributo economico, indipendentemente dalla storia contributiva. La scelta di affidare l'erogazione ai Comuni e il rimborso all'INPS riflette la struttura del welfare italiano, che delega al livello locale la prossimità con il cittadino e al livello centrale la copertura finanziaria.
Analisi e struttura
L'art. 74 si articola in tre commi che definiscono: chi ha diritto (comma 1), chi paga (comma 2), e a quale condizione economica (comma 3). Il beneficiario è la madre — non il padre, a differenza di molte altre prestazioni del decreto — che si trovi in una delle seguenti condizioni: non percepisce alcuna indennità di maternità prevista dal D.Lgs. 151/2001; oppure percepisce un'indennità di importo inferiore all'assegno. Quest'ultima previsione è importante: una professionista che percepisce un'indennità molto bassa dalla propria cassa professionale (ad esempio perché il reddito dell'anno precedente era quasi nullo) può comunque chiedere la differenza a titolo di assegno di base, fino a raggiungere l'importo standard. Il meccanismo è quindi integrativo, non esclusivo. Il Comune di residenza è il front-end: la madre presenta domanda al Comune, che eroga l'assegno e successivamente chiede rimborso all'INPS. L'INPS non paga direttamente la madre ma rimborsa il Comune: un meccanismo di doppio passaggio che può creare ritardi nella catena di rimborso senza però incidere sui tempi di pagamento alla beneficiaria. Il requisito ISEE aggiunge un filtro reddituale: l'assegno non è universale ma selettivo, riservato ai nuclei familiari al di sotto di una soglia periodicamente aggiornata.
Quando si applica
L'assegno di base si applica per ogni figlio nato, adottato o affidato, a condizione che la madre soddisfi il requisito ISEE e non percepisca (o percepisca in misura insufficiente) altre indennità di maternità. In pratica, le principali beneficiarie sono: donne prive di lavoro al momento del parto; lavoratrici che non hanno maturato i requisiti contributivi per accedere all'indennità INPS; lavoratrici in nero; madri straniere residenti in Italia con requisito ISEE soddisfatto. La norma non esclude le cittadine straniere residenti in Italia, purché soddisfino il requisito ISEE e siano regolarmente presenti sul territorio. In caso di adozione e affidamento, il diritto sorge dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. L'assegno è concesso in misura piena se la madre non ha altra indennità; è concesso in misura integrativa (differenza tra assegno e indennità percepita) se l'indennità percepita è inferiore all'assegno standard.
Confronto e norme correlate
L'assegno di base dell'art. 74 si distingue dall'assegno per lavori atipici (art. 75), che è destinato invece alle madri lavoratrici che non abbiano maturato i requisiti contributivi specifici. La distinzione pratica è sottile: l'art. 74 copre anche le donne completamente al di fuori del mercato del lavoro, mentre l'art. 75 è destinato a chi lavora (o ha lavorato) in modo atipico. Entrambi gli assegni sono subordinati al requisito ISEE, ma con soglie e importi potenzialmente differenti. Il D.Lgs. 105/2022 non ha modificato la struttura dell'art. 74. Con l'introduzione dell'Assegno Unico Universale (D.Lgs. 230/2021), alcune componenti del sostegno alla famiglia sono state riorganizzate, ma l'assegno di maternità di base dell'art. 74 rimane distinto dall'AUU, riguardando specificatamente il periodo perinatale e non i mesi/anni successivi alla nascita.
Problemi applicativi
Il principale problema dell'art. 74 è la complessità della doppia procedura Comune-INPS. I tempi di rimborso dall'INPS ai Comuni sono spesso dilatati, il che in alcuni casi crea difficoltà di liquidità ai Comuni stessi e, indirettamente, può rallentare le erogazioni. Non tutti i Comuni, inoltre, hanno uffici adeguatamente attrezzati per gestire la pratica: in piccoli Comuni, il percorso burocratico può essere più lento che nelle grandi città. Un secondo problema riguarda l'accertamento ISEE: la soglia ISEE è aggiornata ogni anno e la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) deve essere presentata al CAF. Le madri che non conoscano l'obbligo di presentazione della DSU o che la presentino in ritardo rischiano di perdere l'assegno. Infine, il meccanismo integrativo — assegno come differenza tra importo standard e indennità percepita — richiede che la madre documenti l'indennità già percepita, il che può complicare la procedura per chi ha già interagito con la propria cassa di previdenza.
Casi pratici
Caso 1: Casalinga senza lavoro che partorisce
Caso 2: Professionista con indennità bassa che integra con l'assegno
Caso 3: Madre straniera residente in Italia
Domande frequenti
Cos'è l'assegno di maternità di base e chi può richiederlo?
È una prestazione economica prevista dall'art. 74 del D.Lgs. 151/2001 per le madri che non percepiscono altre indennità di maternità o le percepiscono in misura inferiore all'importo dell'assegno. È concesso dal Comune di residenza previa verifica del requisito ISEE. Destinatarie tipiche: casalinghe, disoccupate, lavoratrici senza requisiti contributivi.
Come si richiede l'assegno di maternità di base?
La domanda si presenta al Comune di residenza della madre, accompagnata dalla DSU per l'ISEE e dalla documentazione della nascita (o dell'adozione/affidamento). Il Comune eroga l'assegno e poi chiede rimborso all'INPS. Gli importi e la soglia ISEE sono aggiornati annualmente dall'INPS.
Posso prendere l'assegno di base anche se percepisco già un'indennità di maternità?
Sì, ma solo se l'indennità percepita è inferiore all'importo dell'assegno di base. In tal caso, si ha diritto alla differenza (funzione integrativa). Se l'indennità percepita è uguale o superiore all'assegno, non spetta nulla in aggiunta.
L'assegno di maternità di base vale anche per le adozioni?
Sì. L'art. 74 si applica per ogni figlio nato, adottato o affidato. In caso di adozione o affidamento, il diritto sorge dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, e la domanda va presentata al Comune con la documentazione del tribunale dei minori.
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