Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 74 D.Lgs. 151/2001 – Assegno di maternità di base

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. Per ogni figlio nato dal 1 gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane ai sensi dell’articolo 41, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, che non beneficiano dell’indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, è concesso un assegno di maternità pari a complessive L. 2.500.000.

2. Ai trattamenti di maternità corrispondono anche i trattamenti economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità.

3. L’assegno è concesso dai comuni nella misura prevista alla data del parto, alle condizioni di cui al comma 4. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all’atto dell’iscrizione all’anagrafe comunale dei nuovi nati.

4. L’assegno di maternità di cui al comma 1, nonché l’integrazione di cui al comma 6, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza della madre risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell’indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti.

5. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.

6. Qualora il trattamento della maternità corrisposto alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternità diverse dall’assegno istituito al comma 1 risulti inferiore all’importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota differenziale.

7. L’importo dell’assegno è rivalutato al 1 gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’ISTAT.

8. L’assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarità concessiva in capo ai comuni, è erogato dall’INPS sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell’ambito dei decreti di cui al comma 9.

9. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie disposizioni regolamentari per l’attuazione del presente articolo.

10. Con tali decreti sono disciplinati i casi nei quali l’assegno, se non ancora concesso o erogato, può essere corrisposto al padre o all’adottante del minore.

11. Per i procedimenti di concessione dell’assegno di maternità relativi ai figli nati dal 2 luglio 1999 al 30 giugno 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Per i procedimenti di concessione dell’assegno di maternità relativi ai figli nati dal 1 luglio 2000 al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 12 dell’articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Testo vigente da Normattiva.

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In sintesi

L'articolo 74 del D.Lgs. 151/2001 prevede, per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2001 o minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, un assegno di maternità alle donne residenti, cittadine italiane, comunitarie o con determinati titoli di soggiorno, che non beneficiano delle indennità degli artt. 22, 66 e 70 (comma 1). L'importo, indicato nel testo in 2.500.000 lire, è rivalutato ogni anno (comma 7). L'assegno è concesso dai comuni (comma 3), a condizione di un limite ISE del nucleo familiare (comma 4), ed è erogato dall'INPS (comma 8).
Indice dei contenuti

Ratio della norma

Prevede una tutela di base per le madri che non hanno una indennità di maternità da lavoro, con un requisito di reddito del nucleo familiare.

Analisi e struttura

Il comma 1 definisce beneficiarie (donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o con titoli di soggiorno equiparati) e importo: per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2001, o minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, un assegno di complessive 2.500.000 lire, se non beneficiano delle indennità degli artt. 22, 66 e 70. Il comma 2 equipara ai trattamenti di maternità quelli corrisposti da datori non tenuti al versamento dei contributi di maternità. Il comma 3 affida la concessione ai comuni nella misura prevista alla data del parto. Il comma 4 subordina l'assegno e l'integrazione del comma 6 a un limite di ISE (50 milioni di lire per tre componenti), riparametrato per altri nuclei dal comma 5. Il comma 6 consente alle lavoratrici con trattamento di maternità inferiore di chiedere ai comuni la quota differenziale. Il comma 7 rivaluta ogni 1° gennaio l'importo in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per operai e impiegati. Il comma 8 prevede l'erogazione da parte dell'INPS sui dati dei comuni. I commi 9 e 10 rinviano a decreti per le disposizioni attuative e per i casi in cui l'assegno può andare al padre o all'adottante. Il comma 11 mantiene le regole previgenti per i figli nati tra il 2 luglio 1999 e il 31 dicembre 2000.

Quando si applica

Il testo esprime importi e soglie ancora in lire. I valori aggiornati ogni anno (importo dell'assegno e soglia ISEE) si ricavano dalle circolari INPS e non figurano nel testo.

Norme correlate

Indennità di maternità: artt. 22, 66 e 70. Assegno per lavori atipici e discontinui: art. 75.

Casi pratici

Caso 1: Madre senza indennità

Caso 2: Quota differenziale

Domande frequenti

Chi concede l'assegno di maternità di base?

I comuni (art. 74, comma 3); è poi erogato dall'INPS sulla base dei dati forniti dai comuni (comma 8).

Chi ne ha diritto?

Le donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o titolari dei permessi di soggiorno indicati, che non beneficiano delle indennità degli artt. 22, 66 e 70 (comma 1).

L'importo è fisso?

Il testo indica 2.500.000 lire, ma l'importo è rivalutato ogni 1° gennaio sulla base dell'indice ISTAT (comma 7): per il valore attuale occorre consultare le indicazioni INPS.

C'è un limite di reddito?

Sì: il nucleo familiare non deve superare il limite ISE del comma 4, riparametrato per le diverse composizioni (comma 5).

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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