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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 75 del D.Lgs. 151/2001 prevede un assegno di maternità specifico per le madri lavoratrici che, pur avendo un rapporto con il mercato del lavoro, non abbiano maturato i requisiti contributivi necessari per accedere alle indennità ordinarie di maternità, oppure abbiano maturato solo un'indennità di importo inferiore all'assegno stesso. Si tratta di una tutela pensata per il lavoro discontinuo e atipico — lavoratrici a progetto con poca contribuzione, occasionali, stagionali che non raggiungono i minimi, collaboratrici non continuative — categorie per definizione più esposte al rischio di cadere nelle maglie della protezione previdenziale. A differenza dell'assegno di base (art. 74, erogato dal Comune), questo assegno è concesso direttamente dall'INPS, a domanda dell'interessata, entro sei mesi dal parto. L'importo e le condizioni di concessione sono determinate annualmente con decreto del Ministro del lavoro, garantendo una certa flessibilità nell'adeguamento alle condizioni economiche.

Testo dell'articoloVigente

Art. 75 D.Lgs. 151/2001 — Assegno maternità lavori atipici e discontinui

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. Alle madri lavoratrici che non abbiano diritto all’indennità di maternità di cui al presente testo unico, per essere in possesso dei requisiti contributtivi specifici, ovvero che abbiano diritto ad un’indennità di importo inferiore all’assegno, è corrisposto un assegno di maternità.

2. L’assegno è concesso dall’INPS, a domanda dell’interessata, entro il termine di sei mesi dal parto.

3. L’importo e le condizioni per la concessione dell’assegno sono determinati annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Commento

Ratio della norma

Il lavoro atipico e discontinuo è strutturalmente penalizzato dai sistemi previdenziali costruiti sul lavoro subordinato a tempo indeterminato. Chi alterna periodi di lavoro a periodi di inattività o collabora in modo discontinuo raramente raggiunge le settimane di contribuzione richieste per accedere alle prestazioni standard. L'art. 75 introduce una compensazione parziale di questa penalizzazione, garantendo comunque un assegno di maternità a chi abbia un legame — per quanto tenue — con il lavoro regolare. La gestione diretta da parte dell'INPS (anziché del Comune come per l'art. 74) riflette il fatto che si tratta di lavoratrici con una posizione previdenziale, per quanto insufficiente, e consente un accertamento più preciso dei requisiti contributivi.

Analisi e struttura

La norma individua due tipologie di beneficiarie: chi non ha alcun diritto all'indennità ordinaria per mancanza dei requisiti contributivi specifici (ad esempio, settimane di contribuzione insufficienti nella gestione separata o nella gestione dipendenti), e chi ha diritto a un'indennità ma di importo inferiore all'assegno standard. In entrambi i casi, l'INPS concede l'assegno a domanda dell'interessata entro sei mesi dal parto. L'importo e le condizioni sono fissati annualmente con decreto ministeriale: questo rimando consente di aggiornare le soglie e gli importi all'inflazione e alle variazioni del costo della vita, senza necessità di intervento legislativo.

Quando si applica

L'assegno dell'art. 75 si applica alle madri lavoratrici — cioè alle donne con una posizione previdenziale attiva o recente, non alle casalinghe o disoccupate di lungo periodo coperte dall'art. 74. Le beneficiarie tipiche sono: collaboratrici coordinate e continuative con contribuzione insufficiente; lavoratrici stagionali che non raggiungono il requisito minimo annuo; ex dipendenti con contratto scaduto prima della maternità e senza requisiti per la NASpI; lavoratrici a chiamata con ore insufficienti. Il termine di sei mesi dal parto per la domanda è perentorio.

Confronto e norme correlate

L'art. 75 si distingue dall'art. 74 (assegno di base) principalmente per: il soggetto erogatore (INPS vs Comune), la platea di beneficiarie (lavoratrici atipiche vs madri senza alcun lavoro) e l'assenza di un requisito ISEE esplicito (sebbene il decreto ministeriale annuale possa fissarne uno). Il doppio sistema — art. 74 per chi è fuori dal mercato del lavoro, art. 75 per chi ci è dentro in modo precario — cerca di coprire la fascia grigia tra la piena copertura previdenziale e la totale assenza di tutele.

Problemi applicativi

Il principale problema è la frammentazione: la lavoratrice atipica deve capire quale assegno richiedere (art. 74 o art. 75), a chi rivolgersi (Comune o INPS), e quali documenti produrre. La mancanza di un punto di accesso unico crea confusione. Un secondo aspetto critico riguarda il termine di sei mesi dal parto: se la lavoratrice non è a conoscenza dell'esistenza di questo assegno, può perdere il diritto per decadenza. La comunicazione istituzionale sull'art. 75 è tradizionalmente insufficiente rispetto alla visibilità delle indennità ordinarie.

Casi pratici

Caso 1: Collaboratrice con contribuzione insufficiente

Caso 2: Lavoratrice stagionale senza requisito minimo

Caso 3: Dubbio tra art. 74 e art. 75

Domande frequenti

Cos'è l'assegno maternità per lavori atipici e chi ne ha diritto?

È la prestazione prevista dall'art. 75 del D.Lgs. 151/2001 per le madri lavoratrici che non hanno maturato i requisiti contributivi per l'indennità ordinaria, o la percepiscono in misura inferiore all'assegno standard. Lo eroga direttamente l'INPS a domanda, entro sei mesi dal parto.

Qual è la differenza tra l'assegno dell'art. 74 e quello dell'art. 75?

L'art. 74 è per madri senza lavoro (casalinghe, disoccupate) e viene erogato dal Comune con requisito ISEE. L'art. 75 è per lavoratrici atipiche o discontinue con contribuzione insufficiente e viene erogato direttamente dall'INPS. In caso di dubbio, conviene consultare un patronato.

Entro quando devo fare la domanda per l'assegno dell'art. 75?

La domanda va presentata all'INPS entro sei mesi dal parto. Il termine è perentorio. È consigliabile presentare la domanda il prima possibile dopo il parto, anche tramite il sito INPS o attraverso un patronato, per evitare la decadenza.

L'assegno dell'art. 75 vale anche in caso di adozione?

La norma fa riferimento al parto come evento generatore, ma per coerenza con il sistema complessivo del D.Lgs. 151/2001 e per analogia con le altre prestazioni, è generalmente riconosciuto anche in caso di adozione e affidamento. Verificare con l'INPS la procedura specifica per il proprio caso.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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