Testo dell'articoloVigente
Art. 75 D.Lgs. 151/2001 – Assegno maternità lavori atipici e discontinui
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane ai sensi dell’articolo 41, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità, è corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dal 2 luglio 2000, un assegno di importo complessivo pari a lire 3 milioni, per l’intero nel caso in cui non beneficiano dell’indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, ovvero per la quota differenziale rispetto alla prestazione complessiva in godimento se questa risulta inferiore, quando si verifica uno dei seguenti casi:
a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una qualsiasi forma di tutela previdenziale o economica della maternità e possa far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita o all’effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare;
b) qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento, per almeno tre mesi, di attività lavorativa, così come individuate con i decreti di cui al comma 5, e la data della nascita o dell’effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare, non sia superiore a quello del godimento di tali prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi. Con i medesimi decreti è altresì definita la data di inizio del predetto periodo nei casi in cui questa non risulti esattamente individuabile;
c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante il periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita.
2. Ai trattamenti di maternità corrispondono anche i trattamenti economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità.
3. L’assegno di cui al comma 1 è concesso ed erogato dall’INPS, a domanda dell’interessata, da presentare in carta semplice nel termine perentorio di sei mesi dalla nascita o dall’effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare.
4. L’importo dell’assegno è rivalutato al 1 gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’ISTAT.
5. Con i decreti di cui al comma 6 sono disciplinati i casi nei quali l’assegno, se non ancora concesso o erogato, può essere corrisposto al padre o all’adottante del minore.
6. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l’attuazione del presente articolo.
Testo vigente da Normattiva.
In sintesi
L'articolo 75 del D.Lgs. 151/2001 riconosce alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o con titoli equiparati, per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità, un assegno di complessive 3 milioni di lire per ogni figlio nato o minore in affidamento preadottivo o adozione dal 2 luglio 2000, per intero o come quota differenziale (comma 1). I casi sono tre: tutela in corso con tre mesi di contributi tra diciotto e nove mesi prima, periodo dalla perdita delle prestazioni non superiore a nove mesi, recesso in gravidanza con tre mesi di contributi. L'assegno è concesso dall'INPS su domanda entro sei mesi (comma 3) e rivalutato ogni anno (comma 4).Indice dei contenuti
Ratio della norma
Protegge le madri con lavori discontinui o atipici che non rientrano nell'indennità ordinaria ma hanno una contribuzione recente.
Analisi e struttura
Il comma 1 riconosce l'assegno alle donne, per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità, in tre casi: a) tutela previdenziale o economica della maternità in corso e almeno tre mesi di contribuzione nel periodo dai diciotto ai nove mesi antecedenti la nascita o l'ingresso del minore; b) periodo tra la perdita del diritto a prestazioni, derivanti da almeno tre mesi di attività lavorativa, e la nascita o l'ingresso del minore non superiore a quello di godimento delle prestazioni e comunque a nove mesi; c) recesso, anche volontario, dal rapporto durante la gravidanza, con tre mesi di contribuzione tra diciotto e nove mesi prima della nascita. Il comma 2 equipara ai trattamenti di maternità quelli di datori non tenuti al versamento dei contributi. Il comma 3 prevede la concessione e l'erogazione da parte dell'INPS, su domanda in carta semplice nel termine perentorio di sei mesi dalla nascita o dall'ingresso del minore. Il comma 4 rivaluta l'importo ogni 1° gennaio. I commi 5 e 6 rinviano a decreti per i casi di corresponsione al padre o all'adottante e per le disposizioni attuative.
Quando si applica
Per i figli nati o i minori entrati in famiglia dal 2 luglio 2000. L'importo nel testo è in lire; il valore aggiornato è rivalutato annualmente.
Norme correlate
Assegno di base: art. 74. Indennità: artt. 22, 66 e 70.
Casi pratici
Caso 1: Contratto terminato in gravidanza
Caso 2: Termine di domanda
Domande frequenti
Chi concede l'assegno dell'art. 75?
L'INPS, su domanda in carta semplice (art. 75, comma 3).
Entro quando va chiesto?
Nel termine perentorio di sei mesi dalla nascita o dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare (comma 3).
L'importo è ancora in lire?
Il testo indica 3 milioni di lire; l'importo è rivalutato ogni 1° gennaio sulla base dell'indice ISTAT (comma 4).
Posso averlo se ho lasciato il lavoro in gravidanza?
Sì, nel caso di recesso, anche volontario, durante la gravidanza, se si possono far valere tre mesi di contribuzione tra i diciotto e i nove mesi antecedenti la nascita (comma 1, lettera c).