Art. 76 D.Lgs. 151/2001 – Documentazione per gli assegni di maternità
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Al rilascio dei certificati medici di cui al presente testo unico, salvo i casi di ulteriore specificazione, sono abilitati i medici del Servizio sanitario nazionale.
2. Qualora i certificati siano redatti da medici diversi da quelli di cui al comma 1, il datore di lavoro o l’istituto presso il quale la lavoratrice è assicurata per il trattamento di maternità hanno facoltà di accettare i certificati stessi ovvero di richiederne la regolarizzazione alla lavoratrice interessata.
3. I medici dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro hanno facoltà di controllo.
4. Tutti i documenti occorrenti per l’applicazione del presente testo unico sono esenti da ogni imposta, tassa, diritto o spesa di qualsiasi specie e natura.
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In sintesi
L'articolo 76 del D.Lgs. 151/2001 abilita al rilascio dei certificati medici previsti dal testo unico i medici del Servizio sanitario nazionale, salvi i casi di ulteriore specificazione (comma 1). Se i certificati sono redatti da altri medici, il datore di lavoro o l'istituto assicuratore possono accettarli o richiederne la regolarizzazione (comma 2). I medici dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro hanno facoltà di controllo (comma 3). Tutti i documenti occorrenti sono esenti da ogni imposta, tassa, diritto o spesa (comma 4).
Indice dei contenuti
Ratio della norma
Stabilisce chi può certificare gravidanza, parto e malattia del figlio e alleggerisce i costi documentali per chi chiede le tutele del testo unico.
Analisi e struttura
Il comma 1 abilita i medici del SSN al rilascio dei certificati del testo unico, salvo ulteriori specificazioni. Il comma 2 attribuisce al datore di lavoro o all'istituto presso cui la lavoratrice è assicurata per la maternità la facoltà di accettare i certificati di altri medici o di chiederne la regolarizzazione. Il comma 3 dà ai medici dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro la facoltà di controllo. Il comma 4 esenta da imposte, tasse, diritti o spese di ogni specie tutti i documenti occorrenti per applicare il testo unico.
Quando si applica
A tutti i certificati richiesti dal testo unico. Alcune norme specificano modalità particolari: ad esempio l'invio telematico dei certificati di gravidanza e di parto (art. 21) e della malattia del figlio (art. 47, comma 3).
Norme correlate
Documentazione del congedo di maternità: art. 21. Documentazione della malattia del figlio: art. 51. Vigilanza: art. 77.
Casi pratici
Caso 1: Certificato di un medico privato
Caso 2: Spese per i documenti
Domande frequenti
Quali medici rilasciano i certificati?
I medici del Servizio sanitario nazionale, salvi i casi di ulteriore specificazione (art. 76, comma 1).
Il datore di lavoro può rifiutare un certificato di altro medico?
Ha la facoltà di accettarlo oppure di richiederne la regolarizzazione alla lavoratrice (comma 2).
I documenti si pagano?
No: sono esenti da ogni imposta, tassa, diritto o spesa di qualsiasi specie e natura (comma 4).
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
L'articolo 76 del D.Lgs. 151/2001 abilita al rilascio dei certificati medici previsti dal testo unico i medici del Servizio sanitario nazionale, salvi i casi di ulteriore specificazione (comma 1). Se i certificati sono redatti da altri medici, il datore di lavoro o l'istituto assicuratore possono accettarli o richiederne la regolarizzazione (comma 2). I medici dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro hanno facoltà di controllo (comma 3). Tutti i documenti occorrenti sono esenti da ogni imposta, tassa, diritto o spesa (comma 4).Indice dei contenuti
Ratio della norma
Stabilisce chi può certificare gravidanza, parto e malattia del figlio e alleggerisce i costi documentali per chi chiede le tutele del testo unico.
Analisi e struttura
Il comma 1 abilita i medici del SSN al rilascio dei certificati del testo unico, salvo ulteriori specificazioni. Il comma 2 attribuisce al datore di lavoro o all'istituto presso cui la lavoratrice è assicurata per la maternità la facoltà di accettare i certificati di altri medici o di chiederne la regolarizzazione. Il comma 3 dà ai medici dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro la facoltà di controllo. Il comma 4 esenta da imposte, tasse, diritti o spese di ogni specie tutti i documenti occorrenti per applicare il testo unico.
Quando si applica
A tutti i certificati richiesti dal testo unico. Alcune norme specificano modalità particolari: ad esempio l'invio telematico dei certificati di gravidanza e di parto (art. 21) e della malattia del figlio (art. 47, comma 3).
Norme correlate
Documentazione del congedo di maternità: art. 21. Documentazione della malattia del figlio: art. 51. Vigilanza: art. 77.
Casi pratici
Caso 1: Certificato di un medico privato
Caso 2: Spese per i documenti
Domande frequenti
Quali medici rilasciano i certificati?
I medici del Servizio sanitario nazionale, salvi i casi di ulteriore specificazione (art. 76, comma 1).
Il datore di lavoro può rifiutare un certificato di altro medico?
Ha la facoltà di accettarlo oppure di richiederne la regolarizzazione alla lavoratrice (comma 2).
I documenti si pagano?
No: sono esenti da ogni imposta, tassa, diritto o spesa di qualsiasi specie e natura (comma 4).