Testo dell'articoloVigente
Art. 78 D.Lgs. 151/2001 – Riduzione degli oneri di maternità
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti intervenuti successivamente al 1 luglio 2000 per i quali è riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria, il complessivo importo della prestazione dovuta se inferiore a lire 3 milioni, ovvero una quota fino a lire 3 milioni se il predetto complessivo importo risulta pari o superiore a tale valore, è posto a carico del bilancio dello Stato. Conseguentemente, e, quanto agli anni successivi al 2001, subordinatamente all’adozione dei decreti di cui al comma 2 dell’articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono ridotti gli oneri contributivi per maternità, a carico dei datori di lavoro, per 0,20 punti percentuali.
2. Gli oneri contributivi per maternità, a carico dei datori di lavoro del settore dei pubblici servizi di trasporto e nel settore elettrico, sono ridotti dello 0,57 per cento.
3. L’importo della quota di cui al comma 1 è rivalutato al 1 gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’ISTAT.
Testo vigente da Normattiva.
In sintesi
L'articolo 78 del D.Lgs. 151/2001 pone a carico del bilancio dello Stato, per i parti, le adozioni e gli affidamenti successivi al 1° luglio 2000, l'intero importo della prestazione se inferiore a 3 milioni di lire, o una quota fino a 3 milioni se è pari o superiore; conseguentemente riduce di 0,20 punti percentuali gli oneri contributivi di maternità a carico dei datori (comma 1), subordinatamente ai decreti dell'art. 49, comma 2, L. 488/1999 per gli anni successivi al 2001. Per i datori dei pubblici servizi di trasporto e del settore elettrico la riduzione è dello 0,57% (comma 2). La quota è rivalutata ogni 1° gennaio (comma 3).Indice dei contenuti
Ratio della norma
Alleggerisce il costo contributivo della maternità per i datori di lavoro, spostando una parte dell'onere sul bilancio dello Stato.
Analisi e struttura
Il comma 1 riguarda parti, adozioni e affidamenti successivi al 1° luglio 2000 per cui è riconosciuta la tutela previdenziale obbligatoria: l'importo della prestazione se inferiore a 3 milioni di lire, o una quota fino a 3 milioni, è a carico dello Stato; sono ridotti di 0,20 punti percentuali gli oneri contributivi per maternità dei datori (per gli anni successivi al 2001, subordinatamente ai decreti dell'art. 49, comma 2, L. 488/1999). Il comma 2 riduce dello 0,57% gli oneri contributivi dei datori dei pubblici servizi di trasporto e del settore elettrico. Il comma 3 rivaluta la quota ogni 1° gennaio sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.
Quando si applica
È una norma di finanziamento, che riguarda INPS e datori di lavoro e non attribuisce diritti diretti alle lavoratrici.
Norme correlate
Contributi nel lavoro subordinato privato: art. 79. Assegni di maternità: artt. 74-75.
Casi pratici
Caso 1: Prestazione sotto i tre milioni
Domande frequenti
Che cosa prevede l'art. 78?
Che una quota della prestazione di maternità, fino a 3 milioni di lire, sia a carico del bilancio dello Stato e che siano ridotti gli oneri contributivi dei datori di lavoro.
Di quanto sono ridotti i contributi?
Di 0,20 punti percentuali in generale (comma 1) e dello 0,57% per i pubblici servizi di trasporto e il settore elettrico (comma 2).
La quota di 3 milioni di lire è fissa?
No: è rivalutata ogni 1° gennaio in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo (comma 3).