Testo dell'articoloVigente
Art. 77 D.Lgs. 151/2001 – Vigilanza sull’applicazione del testo unico
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. L’autorità competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative previste dal presente testo unico e ad emettere l’ordinanza di ingiunzione è il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.
2. La vigilanza sul presente testo unico, ad eccezione dei Capi XI, XII e XIII, è demandata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita attraverso i servizi ispettivi.
3. La vigilanza in materia di controlli di carattere sanitario spetta alle regioni, e per esse al Servizio sanitario nazionale.
Testo vigente da Normattiva.
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Vedi anche
→art. 75 MATERNITA (Assegno di maternità per lavori atipici e di)→art. 76 MATERNITA (Documentazione)→art. 78 MATERNITA (Riduzione degli oneri di maternità)→art. 79 MATERNITA (Oneri contributivi nel lavoro subordinato pr)→art. 37 Cost. (Donna lavoratrice)→art. 31 Cost. (Famiglia)→art. 3 L. 104/1992 (Soggetti aventi diritto)
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In sintesi
L'articolo 77 del D.Lgs. 151/2001 individua nel servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, l'autorità che riceve il rapporto per le violazioni amministrative e emette l'ordinanza di ingiunzione (comma 1). La vigilanza sul testo unico, esclusi i Capi XI, XII e XIII, è demandata al Ministero del lavoro tramite i servizi ispettivi (comma 2); quella sui controlli sanitari spetta alle regioni e al Servizio sanitario nazionale (comma 3).Indice dei contenuti
Ratio della norma
Indica chi controlla il rispetto del testo unico e chi irroga le sanzioni amministrative, distinguendo la vigilanza ordinaria da quella sanitaria.
Analisi e struttura
Il comma 1 attribuisce al servizio ispettivo del Ministero del lavoro territorialmente competente il ruolo di autorità che riceve il rapporto per le violazioni amministrative e emette l'ordinanza di ingiunzione. Il comma 2 demanda la vigilanza al Ministero del lavoro, tramite i servizi ispettivi, con esclusione dei Capi XI, XII e XIII. Il comma 3 riserva alle regioni, e per esse al SSN, la vigilanza in materia di controlli di carattere sanitario.
Quando si applica
Alle violazioni amministrative previste dal testo unico, per le quali l'ingiunzione è emessa dal servizio ispettivo.
Norme correlate
Sanzioni: artt. 18, 31-bis, 38, 46, 52, 54. Capi esclusi dalla vigilanza ministeriale: lavoratrici autonome (XI), libere professioniste (XII) e Capo XIII.
Casi pratici
Caso 1: Sanzione amministrativa
Caso 2: Controlli sanitari
Domande frequenti
Chi irroga le sanzioni amministrative?
Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio (art. 77, comma 1).
Chi vigila sul testo unico?
Il Ministero del lavoro tramite i servizi ispettivi, tranne che per i Capi XI, XII e XIII (comma 2).
Chi vigila sui controlli sanitari?
Le regioni, e per esse il Servizio sanitario nazionale (comma 3).