Testo dell'articoloVigente
Art. 80 D.Lgs. 151/2001 – Oneri assegno di maternità di base
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Per il finanziamento dell’assegno di maternità di cui all’articolo 74 è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui dotazione è stabilita in lire 25 miliardi per l’anno 1999, in lire 125 miliardi per l’anno 2000 e in lire 150 miliardi a decorrere dall’anno 2001.
2. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all’INPS le relative somme, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.
Testo vigente da Normattiva.
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
→art. 78 MATERNITA (Riduzione degli oneri di maternità)→art. 79 MATERNITA (Oneri contributivi nel lavoro subordinato pr)→art. 81 MATERNITA (Oneri derivanti dall'assegno di maternità pe)→art. 82 MATERNITA (Oneri derivanti dal trattamento di maternità)→art. 37 Cost. (Donna lavoratrice)→art. 31 Cost. (Famiglia)→art. 3 L. 104/1992 (Soggetti aventi diritto)
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
L'articolo 80 del D.Lgs. 151/2001 istituisce, per finanziare l'assegno di maternità dell'art. 74, un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con dotazione di 25 miliardi di lire per il 1999, 125 miliardi per il 2000 e 150 miliardi a decorrere dal 2001 (comma 1). Le somme sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS, con conguaglio a fine esercizio sulla base di rendicontazione (comma 2).Indice dei contenuti
Ratio della norma
Individua la fonte di finanziamento dell'assegno di maternità di base, che è a carico dello Stato e non dei contributi dei datori di lavoro.
Analisi e struttura
Il comma 1 istituisce il Fondo presso la Presidenza del Consiglio, con dotazione in lire: 25 miliardi per il 1999, 125 miliardi per il 2000, 150 miliardi a decorrere dal 2001. Il comma 2 prevede il trasferimento delle somme dal bilancio dello Stato all'INPS, con conguaglio alla fine di ogni esercizio sulla base di specifica rendicontazione.
Quando si applica
È una norma di finanziamento e non incide direttamente sui diritti delle madri.
Norme correlate
Assegno di maternità di base: art. 74. Assegno per lavori atipici: art. 81.
Casi pratici
Caso 1: Finanziamento
Domande frequenti
Chi finanzia l'assegno di maternità di base?
Un Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 80, comma 1).
Come arrivano i fondi all'INPS?
Sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS, con conguaglio alla fine di ogni esercizio sulla base di rendicontazione (comma 2).
L'importo del Fondo è espresso in euro?
No: il testo indica la dotazione in lire.