Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 82 D.Lgs. 151/2001 – Oneri maternità lavoratrici autonome

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del Capo XI, si provvede con un contributo annuo di lire 14.500 per ogni iscritto all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia e superstiti per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali.

1-bis. Il contributo annuo previsto al comma 1 si applica, altresì alle persone che esercitano, per proprio conto, quale esclusiva e prevalente attività lavorativa, la piccola pesca marittima e delle acque interne, iscritte al fondo di cui all’articolo 12, terzo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 250.

2. Al fine di assicurare l’equilibrio delle singole gestioni previdenziali, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell’INPS, con proprio decreto stabilisce le variazioni dei contributi previsti ai commi 1 e 1-bis, in misura percentuale uguale alle variazioni delle corrispettive indennità.

Testo vigente da Normattiva.

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In sintesi

L'articolo 82 del D.Lgs. 151/2001 finanzia gli oneri del Capo XI (lavoratrici autonome) con un contributo annuo di 14.500 lire per ogni iscritto all'assicurazione generale obbligatoria per le gestioni di coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali (comma 1), esteso ai piccoli pescatori iscritti al fondo dell'art. 12 L. 250/1958 (comma 1-bis). Un decreto ministeriale può variare i contributi in misura percentuale uguale alle variazioni delle indennità (comma 2).
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Ratio della norma

Fa gravare il costo dell'indennità di maternità delle autonome sulle stesse categorie, con un contributo fisso per ciascun iscritto.

Analisi e struttura

Il comma 1 prevede un contributo annuo di lire 14.500 per ogni iscritto all'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti nelle gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali. Il comma 1-bis lo applica anche a chi esercita, per proprio conto e come attività esclusiva e prevalente, la piccola pesca marittima e delle acque interne, iscritto al fondo dell'art. 12, terzo comma, L. 250/1958. Il comma 2 attribuisce al Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro e sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, di stabilire con decreto le variazioni dei contributi, in misura percentuale uguale alle variazioni delle corrispettive indennità, per assicurare l'equilibrio delle gestioni.

Quando si applica

Agli iscritti alle gestioni autonome INPS richiamate. L'importo in lire è quello del testo originario.

Norme correlate

Indennità delle autonome: artt. 66 e 68. Oneri delle libere professioniste: art. 83.

Casi pratici

Caso 1: Artigiano iscritto alla gestione INPS

Caso 2: Piccola pesca

Domande frequenti

Chi finanzia la maternità delle lavoratrici autonome?

Gli iscritti alle gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani e commercianti, con un contributo annuo di lire 14.500 per ogni iscritto (art. 82, comma 1).

Il contributo cambia nel tempo?

Il Ministro del lavoro può variarlo con decreto in misura percentuale uguale alle variazioni delle indennità (comma 2).

Riguarda anche i pescatori?

Sì, i piccoli pescatori iscritti al fondo dell'art. 12 L. 250/1958 (comma 1-bis).

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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