Testo dell'articoloVigente
Art. 83 D.Lgs. 151/2001 – Oneri maternità libere professioniste
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del Capo XII, si provvede con un contributo annuo a carico di ogni iscritto a casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti. Il contributo è annualmente rivalutato con lo stesso indice di aumento dei contributi dovuti in misura fissa di cui all’articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni.
2. A seguito della riduzione degli oneri di maternità di cui all’articolo 78, per gli enti comunque denominati che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti, la ridefinizione dei contributi dovuti dagli iscritti ai fini del trattamento di maternità avviene mediante delibera degli enti medesimi, approvata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, nonché con gli altri Ministeri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza sul relativo ente.
3. Ai fini dell’approvazione della delibera di cui al comma 2, gli enti presentano ai Ministeri vigilanti idonea documentazione che attesti la situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni erogate.
Testo vigente da Normattiva.
In sintesi
L'articolo 83 del D.Lgs. 151/2001 finanzia gli oneri del Capo XII (libere professioniste) con un contributo annuo a carico di ogni iscritto alle casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti, rivalutato annualmente con lo stesso indice dei contributi in misura fissa dell'art. 22 L. 160/1975 (comma 1). Dopo la riduzione degli oneri dell'art. 78, la ridefinizione dei contributi avviene con delibera degli enti, approvata dai ministeri competenti (comma 2), sulla base della documentazione che attesti l'equilibrio tra contributi e prestazioni (comma 3).Indice dei contenuti
Ratio della norma
Garantisce che l'indennità di maternità delle professioniste sia sostenuta dagli iscritti alle casse, con controllo ministeriale sull'equilibrio finanziario.
Analisi e struttura
Il comma 1 pone un contributo annuo a carico di ogni iscritto alle casse di previdenza e assistenza dei liberi professionisti, rivalutato con lo stesso indice dei contributi fissi dell'art. 22 L. 160/1975. Il comma 2 stabilisce che, a seguito della riduzione degli oneri dell'art. 78, gli enti ridefiniscano i contributi con delibera approvata dal Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'economia e con gli altri ministeri vigilanti. Il comma 3 richiede agli enti di presentare ai ministeri vigilanti idonea documentazione che attesti l'equilibrio tra contributi versati e prestazioni erogate.
Quando si applica
Agli enti previdenziali dei liberi professionisti e ai loro iscritti.
Norme correlate
Indennità delle libere professioniste: artt. 70-73. Riduzione degli oneri: art. 78.
Casi pratici
Caso 1: Delibera della cassa
Domande frequenti
Chi paga la maternità delle libere professioniste?
Gli iscritti alle casse di previdenza e assistenza dei liberi professionisti, con un contributo annuo (art. 83, comma 1).
Chi decide la misura del contributo?
Gli enti, con delibera approvata dal Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'economia e con gli altri ministeri vigilanti (comma 2).
Che documentazione serve?
Idonea documentazione che attesti la situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni erogate (comma 3).