Testo dell'articoloVigente
Art. 79 D.Lgs. 151/2001 – Oneri contributivi nel lavoro subordinato
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente testo unico relativi alle lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato e in attuazione della riduzione degli oneri di cui all’articolo 78, è dovuto dai datori di lavoro un contributo sulle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti nelle seguenti misure:
a) dello 0,46 per cento sulla retribuzione per il settore dell’industria, del credito, dell’assicurazione, dell’artigianato, marittimi, spettacolo;
b) dello 0,24 per cento sulla retribuzione per il settore del terziario e servizi, proprietari di fabbricati e servizi di culto;
c) dello 0,13 per cento sulla retribuzione per il settore dei servizi tributari appaltati;
d) dello 0,03 per cento per gli operai agricoli e dello 0,43 per cento per gli impiegati agricoli. Il contributo è calcolato, per gli operai a tempo indeterminato secondo le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, per gli operai agricoli a tempo determinato secondo le disposizioni del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146; e per i piccoli coloni e compartecipanti familiari prendendo a riferimento i salari medi convenzionali di cui all’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;
e) dello 0,01 per cento per gli allievi dei cantieri scuola e lavoro di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 418.
2. Per gli apprendisti è dovuto un contributo di lire 32 settimanali.
3. Per i giornalisti iscritti all’Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani “Giovanni Amendola” è dovuto un contributo pari allo 0,65 per cento della retribuzione.
4. In relazione al versamento dei contributi di cui al presente articolo, alle trasgressioni degli obblighi relativi ed a quanto altro concerne il contributo medesimo, si applicano le disposizioni relative ai contributi obbligatori.
5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, la misura dei contributi stabiliti dal presente articolo può essere modificata in relazione alle effettive esigenze delle relative gestioni.
Testo vigente da Normattiva.
In sintesi
L'articolo 79 del D.Lgs. 151/2001 pone a carico dei datori di lavoro, per coprire gli oneri del testo unico nel lavoro subordinato privato, un contributo sulle retribuzioni di tutti i dipendenti: 0,46% per industria, credito, assicurazione, artigianato, marittimi e spettacolo; 0,24% per terziario e servizi, proprietari di fabbricati e servizi di culto; 0,13% per i servizi tributari appaltati; 0,03% per gli operai agricoli e 0,43% per gli impiegati agricoli; 0,01% per gli allievi dei cantieri scuola e lavoro (comma 1). Per gli apprendisti il contributo è di 32 lire settimanali (comma 2); per i giornalisti iscritti all'INPGI è dello 0,65% (comma 3).Indice dei contenuti
Ratio della norma
Definisce chi paga la maternità nel lavoro dipendente privato: un contributo a carico dei datori, modulato per settore.
Analisi e struttura
Il comma 1 elenca le aliquote: a) 0,46% per industria, credito, assicurazione, artigianato, marittimi, spettacolo; b) 0,24% per terziario e servizi, proprietari di fabbricati e servizi di culto; c) 0,13% per i servizi tributari appaltati; d) 0,03% per gli operai agricoli e 0,43% per gli impiegati agricoli, con regole particolari di calcolo per i tempi indeterminati, i tempi determinati e i piccoli coloni e compartecipanti; e) 0,01% per gli allievi dei cantieri scuola e lavoro. Il comma 2 prevede per gli apprendisti un contributo di lire 32 settimanali. Il comma 3 fissa per i giornalisti iscritti all'INPGI «Giovanni Amendola» lo 0,65% della retribuzione. Il comma 4 applica le regole sui contributi obbligatori a versamento, trasgressioni e altro. Il comma 5 consente di modificare la misura dei contributi con D.P.R., in relazione alle effettive esigenze delle gestioni.
Quando si applica
Ai datori di lavoro privati. Le aliquote sono quelle del testo originario: eventuali modifiche successive vanno verificate nelle disposizioni INPS in vigore.
Norme correlate
Riduzione degli oneri: art. 78. Assegni di maternità: artt. 74-75.
Casi pratici
Caso 1: Azienda industriale
Caso 2: Impiegati agricoli
Domande frequenti
Quale aliquota paga un'azienda del terziario?
Lo 0,24% sulla retribuzione (art. 79, comma 1, lettera b).
E l'industria?
Lo 0,46% (comma 1, lettera a).
Le aliquote possono cambiare?
Sì: il comma 5 consente di modificarne la misura con D.P.R. in relazione alle effettive esigenze delle gestioni.