Art. 73 D.Lgs. 151/2001 – Indennità per interruzione gravidanza professioniste
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. In caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza, l’indennità di cui all’articolo 70 è corrisposta nella misura pari all’80 per cento di una mensilità del reddito o della retribuzione determinati ai sensi dei commi 2 e 3 del citato articolo 70.
2. La domanda deve essere corredata da certificato medico, rilasciato dalla U.S.L. che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante il giorno dell’avvenuta interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, e deve essere presentata al competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data dell’interruzione della gravidanza.
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In sintesi
L'articolo 73 del D.Lgs. 151/2001 stabilisce che, in caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria nei casi della L. 194/1978, non prima del terzo mese, alla libera professionista spetta l'indennità dell'art. 70 nella misura dell'80% di una mensilità del reddito determinato ai sensi dei commi 2 e 3 dello stesso art. 70 (comma 1). La domanda, con certificato medico che comprovi il giorno dell'interruzione, va presentata all'ente previdenziale entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'interruzione (comma 2).
Indice dei contenuti
Ratio della norma
Riconosce alle professioniste una tutela economica ridotta in caso di interruzione della gravidanza, rapportata a una sola mensilità.
Analisi e struttura
Il comma 1 si applica all'interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria nei casi degli artt. 4, 5 e 6 L. 194/1978, verificatasi non prima del terzo mese: l'indennità è pari all'80% di una mensilità del reddito o della retribuzione determinati ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 70. Il comma 2 richiede il certificato medico rilasciato dalla U.S.L. con il giorno dell'interruzione e la presentazione della domanda all'ente previdenziale entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'interruzione.
Quando si applica
Per interruzioni non prima del terzo mese. Per l'interruzione dopo il sesto mese di gravidanza l'art. 71, comma 3, riconosce invece l'indennità in misura intera.
Norme correlate
Indennità: art. 70. Domanda: art. 71. Interruzione della gravidanza come malattia: art. 19.
Casi pratici
Caso 1: Aborto spontaneo al quarto mese
Caso 2: Termine della domanda
Domande frequenti
Quanto spetta in caso di interruzione della gravidanza?
L'80% di una mensilità del reddito determinato ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 70 (art. 73, comma 1).
Da quando spetta?
Se l'interruzione si verifica non prima del terzo mese di gravidanza.
Entro quando si presenta la domanda?
Entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data dell'interruzione, con certificato medico che comprovi il giorno dell'avvenuta interruzione (comma 2).
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
L'articolo 73 del D.Lgs. 151/2001 stabilisce che, in caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria nei casi della L. 194/1978, non prima del terzo mese, alla libera professionista spetta l'indennità dell'art. 70 nella misura dell'80% di una mensilità del reddito determinato ai sensi dei commi 2 e 3 dello stesso art. 70 (comma 1). La domanda, con certificato medico che comprovi il giorno dell'interruzione, va presentata all'ente previdenziale entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'interruzione (comma 2).Indice dei contenuti
Ratio della norma
Riconosce alle professioniste una tutela economica ridotta in caso di interruzione della gravidanza, rapportata a una sola mensilità.
Analisi e struttura
Il comma 1 si applica all'interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria nei casi degli artt. 4, 5 e 6 L. 194/1978, verificatasi non prima del terzo mese: l'indennità è pari all'80% di una mensilità del reddito o della retribuzione determinati ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 70. Il comma 2 richiede il certificato medico rilasciato dalla U.S.L. con il giorno dell'interruzione e la presentazione della domanda all'ente previdenziale entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'interruzione.
Quando si applica
Per interruzioni non prima del terzo mese. Per l'interruzione dopo il sesto mese di gravidanza l'art. 71, comma 3, riconosce invece l'indennità in misura intera.
Norme correlate
Indennità: art. 70. Domanda: art. 71. Interruzione della gravidanza come malattia: art. 19.
Casi pratici
Caso 1: Aborto spontaneo al quarto mese
Caso 2: Termine della domanda
Domande frequenti
Quanto spetta in caso di interruzione della gravidanza?
L'80% di una mensilità del reddito determinato ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 70 (art. 73, comma 1).
Da quando spetta?
Se l'interruzione si verifica non prima del terzo mese di gravidanza.
Entro quando si presenta la domanda?
Entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data dell'interruzione, con certificato medico che comprovi il giorno dell'avvenuta interruzione (comma 2).