In sintesi
L'articolo 73 del D.Lgs. 151/2001 tutela le libere professioniste nell'ipotesi di interruzione della gravidanza — sia spontanea (aborto naturale) sia volontaria ai sensi della L. 194/1978 — verificatasi non prima del terzo mese di gestazione. In questa specifica condizione, la professionista ha diritto all'indennità di maternità limitatamente al periodo di congedo successivo all'evento, cioè ai tre mesi post che normalmente decorrono dopo il parto. La norma non attribuisce i due mesi ante parto, poiché — per definizione — l'evento si verifica durante la gravidanza e non esistono mesi successivi «ante». Il presupposto temporale del terzo mese (novantesimo giorno di gestazione) è fondamentale: un'interruzione nei primi tre mesi non dà diritto ad alcuna indennità. La tutela riflette l'esigenza di riconoscere alle professioniste il medesimo supporto economico garantito alle lavoratrici dipendenti dall'art. 19 del medesimo decreto, seppure con gli adattamenti necessari alla diversa struttura previdenziale.
Testo dell'articoloVigente
Art. 73 D.Lgs. 151/2001 — Indennità per interruzione gravidanza professioniste
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. In caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, verificatasi non prima del terzo mese di gestazione, le libere professioniste hanno diritto all’indennità di maternità limitatamente al periodo di congedo successivo alla data dell’evento.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio della norma
L'art. 73 risponde a un'esigenza di equità: l'interruzione della gravidanza oltre il terzo mese costituisce un evento traumatico — fisicamente e psicologicamente — che giustifica un periodo di recupero assistito economicamente, analogamente a quanto previsto per il parto. L'art. 19 del decreto garantisce questa tutela alle dipendenti; l'art. 73 la estende alle professioniste, evitando che la discontinuità previdenziale del lavoro autonomo si traduca in una penalizzazione aggiuntiva in un momento già difficile. Il limite del terzo mese di gestazione è un criterio di proporzionalità: prima di tale soglia, l'evento è qualificato come aborto precoce, clinicamente meno traumatico, e la legge non prevede indennità.
Analisi e struttura
La norma individua tre elementi essenziali: il soggetto beneficiario (libera professionista iscritta a cassa di previdenza professionale), il presupposto (interruzione spontanea o volontaria non prima del terzo mese di gestazione), e la misura della prestazione (indennità per il solo periodo di congedo post-evento). L'indennità è calcolata con gli stessi criteri dell'art. 70 — 80% di cinque dodicesimi del reddito dell'anno precedente — ma limitata ai tre mesi successivi all'interruzione, non all'intero quinquennio canonico. Le modalità di domanda seguono le regole dell'art. 71: presentazione alla cassa professionale entro centottanta giorni dall'evento.
Quando si applica
Si applica alle libere professioniste iscritte a casse di previdenza professionale. Il presupposto temporale — terzo mese di gestazione — corrisponde a novanta giorni dall'inizio della gravidanza. L'interruzione deve essere documentata con certificazione medica (cartella clinica ospedaliera, certificato del medico curante). Sia l'interruzione spontanea sia quella volontaria rientrano nella tutela, senza distinzione circa le cause o le circostanze dell'evento.
Confronto e norme correlate
Per le lavoratrici dipendenti, l'art. 19 prevede che l'interruzione dopo il centottantesimo giorno di gravidanza non comporti la perdita del congedo di maternità. L'art. 73 adotta una soglia più favorevole per le professioniste: già dal terzo mese (novantesimo giorno) scatta la tutela, non dal sesto mese. Questa differenza di soglie rispetto all'art. 19 è un punto di maggior favore per le professioniste rispetto alle dipendenti. Per le autonome artigiane e commercianti, non esiste una norma analoga esplicita nell'art. 67-69; in via interpretativa, l'INPS applica tuttavia principi analoghi.
Problemi applicativi
Un problema frequente riguarda la documentazione richiesta dalla cassa: alcune casse possono richiedere la cartella clinica ospedaliera o il referto del pronto soccorso, documenti che la professionista potrebbe non avere prontamente disponibili. È consigliabile richiedere tutta la documentazione medica al momento del ricovero o della visita. Un secondo aspetto critico riguarda il computo del termine del terzo mese: la gestazione è calcolata in settimane ostettriche (dalla data dell'ultima mestruazione), e il confine del terzo mese può cadere tra la dodicesima e la tredicesima settimana. La cassa verificherà la documentazione medica per stabilire se il presupposto è soddisfatto.
Casi pratici
Caso 1: Interruzione spontanea al quarto mese
Caso 2: Interruzione al secondo mese: nessuna indennità
Caso 3: Interruzione volontaria oltre il terzo mese
Domande frequenti
Le professioniste hanno diritto all'indennità in caso di aborto?
Sì, ma solo se l'interruzione della gravidanza — spontanea o volontaria — avviene dopo il terzo mese di gestazione. In tal caso, l'art. 73 riconosce l'indennità di maternità per i tre mesi successivi all'evento, calcolata con gli stessi criteri dell'art. 70.
Cosa succede se l'interruzione avviene prima del terzo mese?
Se l'interruzione avviene prima del novantesimo giorno di gravidanza, l'art. 73 non si applica e non spetta alcuna indennità di maternità. La professionista potrà eventualmente ottenere certificati di malattia per il periodo di convalescenza.
Dove si presenta la domanda e entro quando?
La domanda va presentata alla propria cassa di previdenza professionale (Cassa Forense, ENPAM, INARCASSA ecc.) entro centottanta giorni dall'evento, allegando la documentazione medica che attesti l'interruzione e la settimana di gestazione al momento dell'evento.
L'indennità copre solo i tre mesi post o anche quelli ante parto?
Solo i tre mesi successivi all'interruzione. I due mesi «ante parto» previsti dall'art. 70 non si applicano perché l'evento si verifica durante la gravidanza. L'indennità è quindi parametrata sui soli tre mesi del periodo di congedo posteriore.
Vedi anche