Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 85 D.Lgs. 151/2001 — Disposizioni in vigore
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Le disposizioni contenute nel presente testo unico sostituiscono, in quanto più favorevoli, quelle dei contratti collettivi e dei regolamenti aziendali in materia di tutela della maternità e della paternità.
2. Restano ferme le disposizioni di contratti collettivi e aziendali che prevedano condizioni di miglior favore rispetto alle disposizioni del presente testo unico.
Stesso numero, altri codici
- Art. 85 Reg. (UE) 2024/1689 — Diritto di presentare un reclamo a un'autorità di vigilanza del mercato
- Art. 85 Cod. Amb. — accertamento della qualità delle acque idonee alla vita dei pesci
- Art. 85 D.Lgs. 159/2011 — Soggetti sottoposti alla verifica antimafia
- Art. 85 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
- Art. 85 D.Lgs. 42/2004 — Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti
- Art. 85 CAD — Articolo abrogato