Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 87 D.Lgs. 151/2001 – Disposizioni regolamentari di attuazione

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. Fino all’entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di attuazione del presente testo unico, emanate ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, salvo quanto stabilito dall’articolo 86 del presente testo unico.

2. Le disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, che fanno riferimento alla disciplina della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono da intendersi riferite alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico.

Testo vigente da Normattiva.

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In sintesi

L'articolo 87 del D.Lgs. 151/2001 stabilisce che, fino all'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di attuazione del testo unico, emanate ai sensi dell'art. 17, comma 1, L. 400/1988, si applicano le disposizioni del D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026, salvo quanto stabilito dall'art. 86 (comma 1). Le disposizioni del D.P.R. che rinviano alla L. 1204/1971 sono da intendersi riferite alle corrispondenti norme del testo unico (comma 2).
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Ratio della norma

Evita vuoti normativi: il regolamento del 1976 continua a valere finché non ne arrivi uno nuovo, ma va letto con il rinvio alle norme del testo unico.

Analisi e struttura

Il comma 1 dispone che, fino all'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di attuazione, emanate ai sensi dell'art. 17, comma 1, L. 400/1988, si applichi il D.P.R. 1026/1976, salvo quanto stabilito dall'art. 86 (che abroga gli artt. 1, 11 e 21). Il comma 2 precisa che le disposizioni del D.P.R. che si riferiscono alla L. 1204/1971 vanno lette come riferite alle corrispondenti disposizioni del testo unico.

Quando si applica

In assenza di regolamenti di attuazione, per le parti del D.P.R. 1026/1976 non abrogate.

Norme correlate

Lavori vietati: art. 7 (richiama l'art. 5 D.P.R. 1026/1976). Disposizioni in vigore e abrogate: artt. 85 e 86.

Casi pratici

Caso 1: Rinvio alla vecchia legge

Domande frequenti

Quale regolamento si applica?

Fino ai regolamenti di attuazione, il D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026, salvo quanto stabilito dall'art. 86 (art. 87, comma 1).

Come si leggono i rinvii alla L. 1204/1971?

Come riferiti alle corrispondenti disposizioni del testo unico (comma 2).

Tutti gli articoli del D.P.R. 1026/1976 restano in vigore?

No: gli articoli 1, 11 e 21 sono abrogati dall'art. 86, comma 3.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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