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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 86 del D.Lgs. 151/2001 determina l'abrogazione delle disposizioni elencate nell'allegato B al testo unico, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Si tratta della classica norma di coordinamento finale dei testi unici: la codificazione e il riordino della materia rendono necessario eliminare esplicitamente le norme precedenti che vengono ora assorbite e sostituite dal corpus organico del decreto. Fanno eccezione le disposizioni che disciplinano le materie degli allegati A, C e D, che restano in vigore nella misura in cui regolano profili non pienamente disciplinati dal testo unico. L'effetto pratico per le lavoratrici è nullo: le norme abrogate erano già state riversate nel testo unico, sicché nessun diritto viene soppresso ma solo razionalizzato all'interno di un unico testo organico.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 86 D.Lgs. 151/2001 — Disposizioni abrogate

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. Sono abrogate le disposizioni elencate nell’allegato B al presente testo unico, le quali cessano di produrre effetti dalla data di entrata in vigore del medesimo, con esclusione di quelle che disciplinano le materie degli allegati A, C, D.

Commento

Ratio della norma

La norma di abrogazione esplicita è strutturalmente necessaria in ogni testo unico di riordino: senza una clausola abrogatoria puntuale, le norme previgenti continuerebbero formalmente a coesistere con il nuovo decreto, creando potenziali conflitti interpretativi su quale fonte sia vigente in caso di discrepanza. Prima del D.Lgs. 151/2001, la disciplina della maternità e della paternità era disseminata in una pluralità di fonti: la L. 1204/1971 (tutela della lavoratrice madre), la L. 903/1977 (parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), la L. 379/1990 (indennità di maternità per le libere professioniste), e numerose norme settoriali. L'allegato B elenca in modo tassativo tutte le disposizioni che il legislatore ha considerato definitivamente assorbite dal testo unico, garantendo certezza giuridica agli operatori e ai cittadini.

Analisi e struttura

La norma opera attraverso un rinvio all'allegato B, che costituisce la lista tassativa delle disposizioni abrogate. L'effetto è ex nunc: le norme elencate cessano di produrre effetti a partire dal 26 ottobre 2001 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 151/2001), mentre restano valide le situazioni giuridiche sorte sotto la vigenza delle norme abrogate — ad esempio, un'indennità di maternità già maturata e non ancora liquidata ai sensi della L. 1204/1971 rimane dovuta e va liquidata secondo quella legge. L'eccezione per gli allegati A, C e D è fondamentale: il legislatore ha identificato alcune materie che il testo unico non disciplina in modo esaustivo e che quindi mantenevano la propria regolamentazione previgente, almeno finché non fossero emanati i regolamenti di attuazione dell'art. 87. Gli allegati C e D riguardano specifiche categorie di lavoratori e di settori produttivi per i quali le norme previgenti continuano ad applicarsi in quanto non pienamente assorbite dalla disciplina generale.

Quando si applica

La norma si applica a livello sistematico e non crea diritti soggettivi individuali per le lavoratrici. Consente agli operatori del diritto — avvocati, consulenti del lavoro, patronati, uffici HR — di individuare con certezza il corpus normativo vigente in materia di maternità e paternità, eliminando la necessità di consultare una pluralità di fonti previgenti stratificate su trent'anni di legislazione. Per le lavoratrici, l'art. 86 è irrilevante in termini di diritti sostanziali: tutti i diritti previsti dalle norme abrogate sono stati riversati nel testo unico, e spesso migliorati. Il momento rilevante per l'art. 86 è quando si verificano questioni di diritto intertemporale: ad esempio, un congedo di maternità iniziato prima del 26 ottobre 2001 e concluso dopo quella data è disciplinato dalla norma vigente al momento di ciascun atto.

Confronto e norme correlate

La tecnica del testo unico con abrogazione esplicita delle norme previgenti attraverso un allegato tassativo è la metodologia codificata nell'art. 17-bis della L. 400/1988 e nelle direttive sulla qualità della regolazione. Il D.Lgs. 151/2001 si inserisce in un programma più ampio di riordino normativo avviato con la legge Bassanini (L. 59/1997) e il successivo D.Lgs. 281/1999 sulla delega al Governo per il riordino della normativa in materia di lavoro. Analoghe clausole abrogative si trovano in altri testi unici coevi: il T.U. sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), il T.U. sull'immigrazione (D.Lgs. 286/1998), il T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione (D.Lgs. 297/1994).

Problemi applicativi

Il principale rischio applicativo riguarda il diritto intertemporale: l'identificazione della norma applicabile alle situazioni giuridiche in corso al momento dell'entrata in vigore del decreto può richiedere un'analisi puntuale della legislazione previgente. Per i casi ordinari — congedi iniziati e conclusi sotto la vigenza del testo unico — il problema non si pone. Può invece porsi per le prestazioni maturate sotto la vigenza della L. 1204/1971 e richieste successivamente, o per controversie pendenti che abbiano ad oggetto fatti antecedenti al 2001. Un secondo profilo problematico riguarda le norme degli allegati A, C e D che restano in vigore: poiché il testo unico non le riporta, gli operatori devono averne consapevolezza per non ritenere erroneamente che la materia sia interamente disciplinata dal solo D.Lgs. 151/2001. In particolare, le disposizioni dell'allegato C riguardanti categorie speciali di lavoratori possono ancora trovare applicazione in ambiti specifici che il decreto generale non ha pienamente assorbito.

Casi pratici

Caso 1: Ricerca di una norma previgente

Caso 2: Il giurista che verifica la fonte vigente

Caso 3: Disposizioni residuali degli allegati A, C, D

Domande frequenti

Cosa fa l'art. 86 del D.Lgs. 151/2001?

Abroga esplicitamente tutte le disposizioni elencate nell'allegato B al testo unico, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto. In questo modo elimina la coesistenza di norme previgenti con il nuovo corpus organico, garantendo certezza giuridica in materia di maternità e paternità.

Le leggi prima del 2001 sulla maternità sono ancora applicabili?

Le leggi elencate nell'allegato B sono state abrogate e non si applicano più. Alcune disposizioni relative alle materie degli allegati A, C e D restano invece in vigore nella misura in cui non pienamente assorbite dal testo unico. La banca dati normativa di riferimento è il D.Lgs. 151/2001.

Come faccio a sapere se una vecchia norma sulla maternità è ancora vigente?

Verificare nell'allegato B se la norma è elencata tra quelle abrogate. Se sì, occorre riferirsi alla corrispondente disposizione del D.Lgs. 151/2001. Se non è nell'elenco, potrebbe essere ancora vigente per le materie degli allegati A, C e D, ma è opportuno verificare eventuali successive abrogazioni.

L'abrogazione dell'art. 86 ha eliminato diritti alle lavoratrici?

No. Le norme abrogate erano già state integralmente riversate nel testo unico. L'abrogazione ha solo eliminato la duplicazione normativa, razionalizzando il sistema. Nessun diritto sostanziale delle lavoratrici è stato soppresso dalla norma abrogatrice.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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