Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 86 D.Lgs. 151/2001 – Disposizioni abrogate

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. Restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653;

b) la legge 26 agosto 1950, n. 860.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni legislative:

a) la legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni;

b) il secondo comma dell’articolo 3; i commi 1 e 2, lettere a) e b), dell’articolo 5; gli articoli 6, 6-bis, 6-ter e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903;

c) la lettera n) del comma 3 dell’articolo 31 e l’articolo 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché le parole “e gli articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano anche agli affidatari di cui al comma precedente” del secondo comma dell’articolo 80 della legge 4 maggio 1983, n. 184;

d) il comma 4 dell’articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

e) la legge 29 dicembre 1987, n. 546;

f) l’articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, così come modificato dall’articolo 3 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433;

g) la legge 11 dicembre 1990, n. 379;

h) l’articolo 8 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166;

i) il comma 1 dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

j) i commi 1 e 3 dell’articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;

k) i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

l) il comma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566;

m) l’articolo 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

n) l’articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564;

o) il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645;

p) il comma 15 dell’articolo 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468;

q) l’articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come modificato dagli articoli 50 e 63 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

r) i commi 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dell’articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

s) i commi 2 e 3 dell’articolo 4 e i commi 2 e 3 dell’articolo 5 del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24;

t) il comma 5 dell’articolo 3, il comma 4-bis dell’articolo 4 e l’articolo 10 e i commi 2 e 3 dell’articolo 12, salvo quanto previsto dalla lettera dd) dell’articolo 85 del presente testo unico, e l’articolo 14 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

u) i commi 10 e 11 dell’articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogate le seguenti disposizioni regolamentari:

a) gli articoli 1, 11 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026.

3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 della legge 8 marzo 2000, n. 53, non si applicano con riferimento ai congedi disciplinati dal presente testo unico.

Testo vigente da Normattiva.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →

In sintesi

L'articolo 86 del D.Lgs. 151/2001 elenca le disposizioni che restano abrogate (comma 1) e quelle abrogate dall'entrata in vigore del testo unico, in particolare la legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulle lavoratrici madri, e numerose altre norme legislative (comma 2). Abroga inoltre gli artt. 1, 11 e 21 del D.P.R. 1026/1976 (comma 3). Il comma 3-bis esclude l'applicazione degli artt. 17 e 18 L. 53/2000 ai congedi disciplinati dal testo unico.
Indice dei contenuti

Ratio della norma

Chiude il processo di codificazione, dichiarando espressamente quali norme precedenti non valgono più perché assorbite o superate dal testo unico.

Analisi e struttura

Il comma 1 elenca le disposizioni che restano abrogate: gli artt. 18 e 19 della L. 653/1934 e la L. 860/1950. Il comma 2 abroga dall'entrata in vigore del testo unico, in particolare, la L. 1204/1971 e successive modificazioni, parti della L. 903/1977, della L. 184/1983 e di altre leggi (lettere da a a u), compresi i commi 2 e 3 dell'art. 12 L. 53/2000, salvo quanto previsto dall'art. 85, lettera dd). Il comma 3 abroga gli artt. 1, 11 e 21 del D.P.R. 1026/1976. Il comma 3-bis stabilisce che gli artt. 17 e 18 L. 53/2000 non si applicano ai congedi disciplinati dal testo unico.

Quando si applica

È una norma di coordinamento storico: serve a leggere correttamente i rinvii normativi precedenti al 2001.

Norme correlate

Disposizioni in vigore: art. 85. Regolamenti di attuazione: art. 87.

Casi pratici

Caso 1: Legge 1204/1971

Caso 2: Legge 53/2000

Domande frequenti

La legge 1204/1971 è abrogata?

Sì: l'art. 86, comma 2, lettera a), abroga la legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni dall'entrata in vigore del testo unico.

Quali articoli del D.P.R. 1026/1976 sono abrogati?

Gli articoli 1, 11 e 21 (art. 86, comma 3).

Gli artt. 17 e 18 della L. 53/2000 valgono per i congedi del testo unico?

No: il comma 3-bis esclude la loro applicazione ai congedi disciplinati dal testo unico.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.