Testo dell'articoloVigente
Art. 86 D.Lgs. 151/2001 – Disposizioni abrogate
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653;
b) la legge 26 agosto 1950, n. 860.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni legislative:
a) la legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni;
b) il secondo comma dell’articolo 3; i commi 1 e 2, lettere a) e b), dell’articolo 5; gli articoli 6, 6-bis, 6-ter e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903;
c) la lettera n) del comma 3 dell’articolo 31 e l’articolo 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché le parole “e gli articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano anche agli affidatari di cui al comma precedente” del secondo comma dell’articolo 80 della legge 4 maggio 1983, n. 184;
d) il comma 4 dell’articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
e) la legge 29 dicembre 1987, n. 546;
f) l’articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, così come modificato dall’articolo 3 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433;
g) la legge 11 dicembre 1990, n. 379;
h) l’articolo 8 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166;
i) il comma 1 dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
j) i commi 1 e 3 dell’articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
k) i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
l) il comma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566;
m) l’articolo 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
n) l’articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564;
o) il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645;
p) il comma 15 dell’articolo 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468;
q) l’articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come modificato dagli articoli 50 e 63 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
r) i commi 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dell’articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
s) i commi 2 e 3 dell’articolo 4 e i commi 2 e 3 dell’articolo 5 del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24;
t) il comma 5 dell’articolo 3, il comma 4-bis dell’articolo 4 e l’articolo 10 e i commi 2 e 3 dell’articolo 12, salvo quanto previsto dalla lettera dd) dell’articolo 85 del presente testo unico, e l’articolo 14 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
u) i commi 10 e 11 dell’articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogate le seguenti disposizioni regolamentari:
a) gli articoli 1, 11 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026.
3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 della legge 8 marzo 2000, n. 53, non si applicano con riferimento ai congedi disciplinati dal presente testo unico.
Testo vigente da Normattiva.
In sintesi
L'articolo 86 del D.Lgs. 151/2001 elenca le disposizioni che restano abrogate (comma 1) e quelle abrogate dall'entrata in vigore del testo unico, in particolare la legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulle lavoratrici madri, e numerose altre norme legislative (comma 2). Abroga inoltre gli artt. 1, 11 e 21 del D.P.R. 1026/1976 (comma 3). Il comma 3-bis esclude l'applicazione degli artt. 17 e 18 L. 53/2000 ai congedi disciplinati dal testo unico.Indice dei contenuti
Ratio della norma
Chiude il processo di codificazione, dichiarando espressamente quali norme precedenti non valgono più perché assorbite o superate dal testo unico.
Analisi e struttura
Il comma 1 elenca le disposizioni che restano abrogate: gli artt. 18 e 19 della L. 653/1934 e la L. 860/1950. Il comma 2 abroga dall'entrata in vigore del testo unico, in particolare, la L. 1204/1971 e successive modificazioni, parti della L. 903/1977, della L. 184/1983 e di altre leggi (lettere da a a u), compresi i commi 2 e 3 dell'art. 12 L. 53/2000, salvo quanto previsto dall'art. 85, lettera dd). Il comma 3 abroga gli artt. 1, 11 e 21 del D.P.R. 1026/1976. Il comma 3-bis stabilisce che gli artt. 17 e 18 L. 53/2000 non si applicano ai congedi disciplinati dal testo unico.
Quando si applica
È una norma di coordinamento storico: serve a leggere correttamente i rinvii normativi precedenti al 2001.
Norme correlate
Disposizioni in vigore: art. 85. Regolamenti di attuazione: art. 87.
Casi pratici
Caso 1: Legge 1204/1971
Caso 2: Legge 53/2000
Domande frequenti
La legge 1204/1971 è abrogata?
Sì: l'art. 86, comma 2, lettera a), abroga la legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni dall'entrata in vigore del testo unico.
Quali articoli del D.P.R. 1026/1976 sono abrogati?
Gli articoli 1, 11 e 21 (art. 86, comma 3).
Gli artt. 17 e 18 della L. 53/2000 valgono per i congedi del testo unico?
No: il comma 3-bis esclude la loro applicazione ai congedi disciplinati dal testo unico.