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Categoria: TUEL — Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 267/2000)

Articoli del TUEL — Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 267/2000)

  • Art. 206 TUEL — Articolo 206

    Art. 206 TUEL — Articolo 206

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

    1. Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti gli enti locali possono rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118 , COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126 .

    2. L’atto di delega, non soggetto ad accettazione, è notificato al tesoriere da parte dell’ente locale e costituisce titolo esecutivo.

  • Art. 207 TUEL — Articolo 207

    Art. 207 TUEL — Articolo 207

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

    1. I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l’assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall’ art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350 . 83

    1-bis. A fronte di operazioni di emissione di prestiti obbligazionari effettuate congiuntamente da più enti locali, gli enti capofila possono procedere al rilascio di garanzia fideiussoria riferita all’ insieme delle operazioni stesse. Contestualmente gli altri enti emittenti rilasciano garanzia fideiussoria a favore dell’ente capofila in relazione alla quota parte dei prestiti di propria competenza. Ai fini dell’applicazione del comma 4, la garanzia prestata dall’ente capofila concorre alla formazione del limite di indebitamento solo per la quota parte dei prestiti obbligazionari di competenza dell’ente stesso.

    2. La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore della società di capitali, costituite ai sensi dell’articolo 113 ), comma 1, lettera e), per l’assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all’articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell’entrata in funzione dell’opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

    3. 3. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi , che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall’ art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , per l’assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell’ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni: 83 a) il progetto sia stato approvato dall’ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale; b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell’ente al termine della concessione; c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturatone dell’opera.

    4. Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell’articolo 204 e non possono impegnare più di un quinto di tale limite.

    4-bis. Con il regolamento di contabilità l’ente può limitare la possibilità di rilasciare fideiussioni.

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  • Art. 208 TUEL — Articolo 208

    Art. 208 TUEL — Articolo 208

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

    1. 1. Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che può essere affidato: a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le città metropolitane, ad una banca autorizzata, a svolgere l’attività di cui all’ articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ; b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunità montane e le unioni di comuni, anche a società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a cinquecentomila euro , aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo; 83 c) altri soggetti abilitati per legge.

  • Art. 209 TUEL — Articolo 209

    Art. 209 TUEL — Articolo 209

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

    1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell’ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell’ente o da norme pattizie.

    2. Il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto della legge 29 ottobre 1984, n. 720 , e successive modificazioni.

    3. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all’ente locale e viene gestito dal tesoriere.

    3-bis. Il tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi di cui all’art. 180, comma 3, lettera d). I prelievi di tali risorse sono consentiti solo con i mandati di pagamento di cui all’art. 185, comma 2, lettera i). È consentito l’utilizzo di risorse vincolate secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 195.

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  • Art. 210 TUEL — Articolo 210

    Art. 210 TUEL — Articolo 210

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

    1. L’affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l’ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.

    2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall’organo consiliare dell’ente.

    2-bis. La convenzione di cui al comma 2 può prevedere l’obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall’ente ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2

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  • Art. 211 TUEL — Articolo 211

    Art. 211 TUEL — Articolo 211

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

    1. Per eventuali danni causati all’ente affidante o a terzi il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

    2. Il tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all’ente.

  • Art. 212 TUEL — Articolo 212

    Art. 212 TUEL — Articolo 212

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

    1. I soggetti di cui all’articolo 208 che gestiscono il servizio di tesoreria per conto di più enti locali devono tenere contabilità distinte e separate per ciascuno di essi.

  • Art. 213 TUEL — Articolo 213

    Art. 213 TUEL — Articolo 213

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

    1. Qualora l’organizzazione dell’ente e del tesoriere lo consentano il servizio di tesoreria può essere gestito con modalità e criteri informatici e con l’uso di ordinativi di pagamento e di riscossione informatici, in luogo di quelli cartacei, le cui evidenze informatiche valgono a fini di documentazione, ivi compresa la resa del conto del tesoriere di cui all’articolo 226.

    2. La convenzione di tesoreria di cui all’articolo 210 può prevedere che la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possano essere effettuati, oltre che per contanti presso gli sportelli di tesoreria, anche con le modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

    3. Gli incassi effettuati dal tesoriere mediante i servizi elettronici interbancari danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore; le somme rivenienti dai predetti incassi sono versate alle casse dell’ente, con rilascio della quietanza di cui all’articolo 214, non appena si rendono liquide ed esigibili in relazione ai servizi elettronici adottati e comunque nei tempi previsti nella predetta convenzione di tesoreria.

  • Art. 214 TUEL — Articolo 214

    Art. 214 TUEL — Articolo 214

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

    1. Per ogni somma riscossa il tesoriere rilascia quietanza, numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario.

  • Art. 215 TUEL — Articolo 215

    Art. 215 TUEL — Articolo 215

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

    1. Il regolamento di contabilità dell’ente stabilisce le procedure per la fornitura dei modelli e per la registrazione delle entrate; disciplina, altresì le modalità per la comunicazione delle operazioni di riscossione eseguite, nonché la relativa prova documentale.

    1-bis. Il tesoriere non gestisce i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , inseriti nei campi liberi dell’ordinativo a disposizione dell’ente.

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  • Art. 216 TUEL — Articolo 216

    Art. 216 TUEL — Articolo 216

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

    1. COMMA ABROGATO DAL D.L. 26 OTTOBRE 2019, N. 124 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 DICEMBRE 2019, N. 157 .

    2. Nessun mandato di pagamento può essere estinto dal tesoriere se privo della codifica,compresa la codifica SIOPE di cui all’ art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 . Il tesoriere non gestisce i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , inseriti nei campi liberi del mandato a disposizione dell’ente.

    3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 26 OTTOBRE 2019, N. 124 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 DICEMBRE 2019, N. 157 .

  • Art. 217 TUEL — Articolo 217

    Art. 217 TUEL — Articolo 217

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

    1. L’estinzione dei mandati da parte del tesoriere avviene nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall’ente, con assunzione di responsabilità da parte del tesoriere, che ne risponde con tutto il proprio patrimonio sia nei confronti dell’ente locale ordinante sia dei terzi creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.