- Comuni capoluogo, province e città metropolitane affidano la tesoreria a banche autorizzate ai sensi del TUB.
- Comuni non capoluogo, comunità montane e unioni possono affidarsi anche a società per azioni a determinate condizioni.
- Altri soggetti abilitati per legge possono svolgere il servizio.
- Il capitale sociale richiesto per le S.p.A. è di almeno 500.000 euro.
- È norma di apertura sulla soggettività bancaria e parabancaria.
Testo dell'articoloVigente
Art. 208 TUEL — Articolo 208
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato
1. 1. Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che può essere affidato: a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le città metropolitane, ad una banca autorizzata, a svolgere l’attività di cui all’ articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ; b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunità montane e le unioni di comuni, anche a società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a cinquecentomila euro , aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo; 83 c) altri soggetti abilitati per legge.
Commento
L'articolo 208 TUEL apre la disciplina del servizio di tesoreria degli enti locali, individuando i soggetti che possono essere affidatari del servizio. La scelta del tesoriere è momento qualificante per ogni ente, perché incide sulla qualità del servizio finanziario, sulle condizioni economiche dei rapporti bancari e sulla stessa operatività gestionale.
La graduazione soggettiva
La norma distingue due regimi. Per i comuni capoluogo di provincia, le province e le città metropolitane il servizio di tesoreria può essere svolto solo da banche autorizzate all'attività bancaria ai sensi del D.Lgs. 385/1993 (TUB). È una scelta prudenziale, coerente con la maggiore complessità e con il maggiore volume delle operazioni che caratterizzano questi enti.
L'apertura a soggetti diversi
Per i comuni non capoluogo, le comunità montane e le unioni di comuni la disciplina è più aperta: oltre alle banche, possono accedere anche società per azioni regolarmente costituite, con un capitale sociale minimo di 500.000 euro. La ratio è di consentire una maggiore concorrenza nei mercati locali, dove la presenza bancaria può essere meno articolata e dove soggetti non bancari ma adeguatamente patrimonializzati possono offrire un servizio efficiente.
Altri soggetti abilitati
Il comma 1, lett. c) include anche altri soggetti abilitati per legge. La formula consente di ricomprendere figure come Poste Italiane (per le tesorerie postali), enti previdenziali in casi specifici, o soggetti che leggi successive possano abilitare. È una clausola di flessibilità che evita di dover modificare il TUEL ogni volta che la normativa speciale interviene sui soggetti del mercato finanziario.
I requisiti soggettivi
Oltre alle qualifiche giuridiche soggettive, i soggetti affidatari devono possedere requisiti generali di affidabilità (assenza di procedure concorsuali, regolarità contributiva e tributaria, requisiti di onorabilità dei rappresentanti legali). Tali requisiti sono verificati in sede di affidamento del servizio, secondo la disciplina dell'art. 210 TUEL e del Codice dei contratti pubblici.
Implicazioni operative
La scelta del soggetto affidatario incide profondamente sulla qualità del servizio. Le banche di maggiori dimensioni offrono ordinariamente piattaforme tecnologiche evolute, integrate con SIOPE+ e con i sistemi di pagamento elettronico. Soggetti più piccoli possono offrire condizioni economiche più favorevoli ma con servizi accessori più limitati. La valutazione comparativa, in sede di affidamento, deve considerare tutti questi profili.
Domande frequenti
Chi può svolgere il servizio di tesoreria nei comuni capoluogo?
Solo banche autorizzate all'attività bancaria ai sensi del Testo Unico Bancario. La scelta è prudenziale, coerente con la complessità delle operazioni di questi enti.
Le società per azioni possono fare il tesoriere?
Sì, ma solo per comuni non capoluogo, comunità montane e unioni di comuni, e a condizione di avere un capitale sociale minimo di 500.000 euro. La regola apre alla concorrenza nei mercati locali.
Quali requisiti deve avere il soggetto affidatario?
Oltre alla qualifica soggettiva (banca, S.p.A., altro soggetto abilitato), deve possedere requisiti generali di affidabilità, regolarità contributiva e tributaria e requisiti di onorabilità dei rappresentanti legali.
Vedi anche