- Comuni, province e città metropolitane possono rilasciare fideiussioni a favore di aziende dipendenti, consorzi, comunità montane.
- La garanzia copre mutui per investimenti e altre operazioni di indebitamento dei soggetti elencati.
- È previsto un meccanismo per emissioni obbligazionarie congiunte con ente capofila.
- Il rilascio richiede deliberazione consiliare con motivazione analitica.
- Le garanzie concorrono al limite di indebitamento ex art. 204.
Testo dell'articoloVigente
Art. 207 TUEL — Articolo 207
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato
1. I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l’assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall’ art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350 . 83
1-bis. A fronte di operazioni di emissione di prestiti obbligazionari effettuate congiuntamente da più enti locali, gli enti capofila possono procedere al rilascio di garanzia fideiussoria riferita all’ insieme delle operazioni stesse. Contestualmente gli altri enti emittenti rilasciano garanzia fideiussoria a favore dell’ente capofila in relazione alla quota parte dei prestiti di propria competenza. Ai fini dell’applicazione del comma 4, la garanzia prestata dall’ente capofila concorre alla formazione del limite di indebitamento solo per la quota parte dei prestiti obbligazionari di competenza dell’ente stesso.
2. La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore della società di capitali, costituite ai sensi dell’articolo 113 ), comma 1, lettera e), per l’assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all’articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell’entrata in funzione dell’opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.
3. 3. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi , che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall’ art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , per l’assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell’ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni: 83 a) il progetto sia stato approvato dall’ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale; b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell’ente al termine della concessione; c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturatone dell’opera.
4. Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell’articolo 204 e non possono impegnare più di un quinto di tale limite.
4-bis. Con il regolamento di contabilità l’ente può limitare la possibilità di rilasciare fideiussioni.
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Commento
L'articolo 207 TUEL disciplina lo strumento delle garanzie fideiussorie rilasciate dagli enti locali a favore di soggetti collegati: aziende speciali, consorzi, comunità montane, società partecipate. Si tratta di un istituto che ha conosciuto vicende alterne, oggetto nel tempo di restrizioni successive a esperienze negative, ma che mantiene la sua importanza nel sistema di finanziamento degli enti strumentali.
La logica delle garanzie
Le aziende speciali, i consorzi e gli organismi strumentali degli enti locali hanno spesso difficoltà ad accedere al credito a condizioni vantaggiose: il loro rating è generalmente inferiore a quello dell'ente comunale, perché le loro entrate sono meno stabili o perché operano in settori specifici. La garanzia dell'ente locale consente loro di ottenere finanziamenti a tassi più favorevoli, traslando in capo all'ente il rischio finanziario dell'operazione.
L'ambito soggettivo e oggettivo
I soggetti che possono rilasciare garanzia sono comuni, province e città metropolitane. I beneficiari sono aziende dipendenti, consorzi cui partecipano, comunità montane di appartenenza. Le operazioni garantite sono i mutui per investimenti e altre forme di indebitamento. La norma disegna un perimetro chiuso, volto a evitare che lo strumento si presti a usi impropri o a sostegno di soggetti privi di legami funzionali con l'ente.
Il procedimento
Il rilascio della garanzia richiede deliberazione consiliare, con motivazione che dia conto del beneficio per l'ente o della funzionalità rispetto ai compiti istituzionali. Il responsabile finanziario deve attestare la sostenibilità della garanzia rispetto al bilancio dell'ente, considerando l'impatto sul limite di indebitamento. La trasparenza dell'iter è essenziale, perché si tratta di operazioni che possono avere rilevanti effetti sui bilanci futuri.
L'inclusione nel limite di indebitamento
Le garanzie fideiussorie concorrono al calcolo del limite di indebitamento dell'art. 204. La ratio è chiara: in caso di escussione, l'ente diventerebbe responsabile di pagare gli interessi e le rate del soggetto garantito. È quindi prudente che l'esposizione potenziale pesi sul limite, evitando di scaricare di fatto sull'ente debiti che formalmente sono di altri soggetti. Il calcolo dell'incidenza segue regole tecniche precise.
Le emissioni obbligazionarie congiunte
La norma prevede un meccanismo specifico per le emissioni obbligazionarie congiunte fra ente capofila e altri soggetti. Si tratta di operazioni di finanza strutturata che consentono di aggregare il fabbisogno di più soggetti, ottenendo economie di scala nelle commissioni di collocamento e maggiore appetibilità per gli investitori. La regola comune resta quella della sostenibilità rispetto ai limiti di indebitamento di ciascun ente partecipante.
Domande frequenti
Chi può rilasciare fideiussione ex art. 207 TUEL?
Comuni, province e città metropolitane, a favore di aziende dipendenti, consorzi cui partecipano e comunità montane di appartenenza. Il perimetro soggettivo è chiuso.
Le garanzie concorrono al limite di indebitamento?
Sì. La quota di interessi sulle operazioni garantite concorre al calcolo del limite del 10% dell'art. 204 TUEL. È una scelta prudenziale che riflette il rischio potenziale per l'ente in caso di escussione.
Quale procedimento serve per rilasciare la garanzia?
Deliberazione consiliare con motivazione che giustifichi il beneficio per l'ente o la funzionalità rispetto ai compiti istituzionali, attestazione del responsabile finanziario sulla sostenibilità e rispetto del limite di indebitamento.
Vedi anche