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Categoria: TUEL — Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 267/2000)

Articoli del TUEL — Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 267/2000)

  • Art. 218 TUEL — Articolo 218

    Art. 218 TUEL — Articolo 218

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

    1. Il tesoriere annota gli estremi della quietanza direttamente sul mandato o su documentazione meccanografica da consegnare all’ente, unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto.

    2. Su richiesta dell’ente locale il tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita nonché la relativa prova documentale.

  • Art. 219 TUEL — Articolo 219

    Art. 219 TUEL — Articolo 219

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

    1. I mandati interamente o parzialmente non estinti alla data del 31 dicembre sono eseguiti mediante commutazione in assegni postali localizzati o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.

  • Art. 220 TUEL — Articolo 220

    Art. 220 TUEL — Articolo 220

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

    1. A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento di cui all’articolo 206 il tesoriere è tenuto a versare l’importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria dell’indennità di mora in caso di ritardato pagamento.

  • Art. 221 TUEL — Articolo 221

    Art. 221 TUEL — Articolo 221

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

    1. I titoli di proprietà dell’ente, ove consentito dalla legge, sono gestiti dal tesoriere con versamento delle cedole nel conto di tesoreria alle loro rispettive scadenze.

    2. Il tesoriere provvede anche alla riscossione dei depositi effettuati da terzi per spese contrattuali, d’asta e cauzionali a garanzia degli impegni assunti, previo rilascio di apposita ricevuta, diversa dalla quietanza di tesoreria, contenente tutti gli estremi identificativi dell’operazione.

    3. Il regolamento di contabilità dell’ente locale definisce le procedure per i prelievi e per le restituzioni.

  • Art. 222 TUEL — Articolo 222

    Art. 222 TUEL — Articolo 222

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

    1. Il tesoriere, su richiesta dell’ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. 136

    2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall’effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all’articolo 210.

    2-bis. Per gli enti locali in dissesto economico-finanziario ai sensi dell’articolo 246, che abbiano adottato la deliberazione di cui all’articolo 251, comma 1, e che si trovino in condizione di grave indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione, il limite massimo di cui al comma 1 del presente articolo è elevato a cinque dodicesimi fino al raggiungimento dell’equilibrio di cui all’articolo 259 e, comunque, per non oltre cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. È fatto divieto ai suddetti enti di impegnare tali maggiori risorse per spese non obbligatorie per legge e risorse proprie per partecipazione ad eventi o manifestazioni culturali e sportive, sia nazionali che internazionali.

  • Art. 223 TUEL — Articolo 223

    Art. 223 TUEL — Articolo 223

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

    1. L’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente provvede con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili di cui all’articolo 233.

    2. Il regolamento di contabilità può prevedere autonome verifiche di cassa da parte dell’amministrazione dell’ente.

  • Art. 224 TUEL — Articolo 224

    Art. 224 TUEL — Articolo 224

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

    1. Si provvede a verifica straordinaria di cassa a seguito del mutamento della persona del sindaco, del presidente della provincia, del sindaco metropolitano e del presidente della comunità montana. Alle operazioni di verifica intervengono gli amministratori che cessano dalla carica e coloro che la assumono, nonché il segretario, il responsabile del servizio finanziario e l’organo di revisione dell’ente.

    1-bis. Il regolamento di contabilità dell’ente disciplina le modalità di svolgimento della verifica straordinaria di cassa.

    83

  • Art. 225 TUEL — Articolo 225

    Art. 225 TUEL — Articolo 225

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

    1. 1. Il tesoriere è tenuto, nel corso dell’esercizio, ai seguenti adempimenti: a) aggiornamento e conservazione del giornale di cassa; b) conservazione del verbale di verifica di cassa di cui agli articoli 223 e 224; c) conservazione per almeno cinque anni delle rilevazioni … di cassa previste dalla legge. 83

    2. Le modalità e la periodicità di trasmissione della documentazione di cui al comma 1 sono fissate nella convenzione.

  • Art. 226 TUEL — Articolo 226

    Art. 226 TUEL — Articolo 226

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

    1. Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell’articolo 93, rende all’ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto.

    2. 2. Il conto del tesoriere è redatto su modello di cui all’allegato n. 17 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 . Il tesoriere allega al conto la seguente documentazione: a) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 26 OTTOBRE 2019, N. 124 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 DICEMBRE 2019, N. 157 ; b) gli ordinativi di riscossione e di pagamento; c) la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti informatici contenenti gli estremi delle medesime. d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.

  • Art. 227 TUEL — Articolo 227

    Art. 227 TUEL — Articolo 227

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

    1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

    2. Il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile dell’anno successivo dall’organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell’organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell’organo consiliare prima dell’inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità. 95

    2-bis. In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell’anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell’articolo 141. 95

    2-ter. Contestualmente al rendiconto, l’ente approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall’ art. 11, commi 8 e 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni.

    3. Nelle more dell’adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall’art. 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato.

    4. Ai fini del referto di cui all’ articolo 3, commi 4 e 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , e del consolidamento dei conti pubblici, la Sezione enti locali potrà richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti locali.

    5. 5. Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall’ art. 11 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni, ed i seguenti documenti: a) l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell’elenco; b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.

    6. Gli enti locali di cui all’articolo 2 inviano telematicamente alle Sezioni enti locali il rendiconto completo di allegati, le informazioni relative al rispetto del patto di stabilità interno, nonché i certificati del conto preventivo e consuntivo. Tempi, modalità e protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato, città e autonomie locali e la Corte dei conti.

    6-bis. Nel sito internet dell’ente, nella sezione dedicata ai bilanci, è pubblicata la versione integrale del rendiconto della gestione, comprensivo anche della gestione in capitoli, dell’eventuale rendiconto consolidato, comprensivo della gestione in capitoli ed una versione semplificata per il cittadino di entrambi i documenti.

    6-ter. I modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194 . Tali modelli sono aggiornati con le procedure previste per l’aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni.

    6-quater. Contestualmente all’approvazione del rendiconto, la giunta adegua, ove necessario, i residui, le previsioni di cassa e quelle riguardanti il fondo pluriennale vincolato alle risultanze del rendiconto, fermo restando quanto previsto dall’art. 188, comma 1, in caso di disavanzo di amministrazione.

  • Art. 228 TUEL — Articolo 228

    Art. 228 TUEL — Articolo 228

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

    1. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione.

    2. 2. Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma di spesa, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza: a) per l’entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere; b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal fondo pluriennale vincolato.

    3. Prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all’ art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni.

    4. Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato della gestione di competenza e della gestione di cassa e del risultato di amministrazione alla fine dell’esercizio.

    5. Al rendiconto sono allegati la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ed il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 26 OTTOBRE 2019, N. 124 .

    6. Ulteriori parametri di efficacia ed efficienza contenenti indicazioni uniformi possono essere individuati dal regolamento di contabilità dell’ente locale.

    7. Il Ministero dell’interno pubblica un rapporto annuale, con rilevazione dell’andamento triennale a livello di aggregati, riguardante parametri contenuti nella apposita tabella di cui al comma 5. I parametri a livello aggregato risultanti dal rapporto sono resi disponibili mediante pubblicazione nel sito internet del Ministero dell’interno.

    8. I modelli relativi al conto del bilancio sono predisposti secondo lo schema di cui all’allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni.

  • Art. 229 TUEL — Articolo 229

    Art. 229 TUEL — Articolo 229

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

    1. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell’esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale ,nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all’allegato n. 1 e n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni, e rileva il risultato economico dell’esercizio.

    2. Il conto economico è redatto secondo lo schema di cui all’allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni.

    3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118 , COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126 .

    4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118 , COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126 .

    5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118 , COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126 .

    6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118 , COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126 . 7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118 , COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126 . 8. Il regolamento di contabilità può prevedere la compilazione di conti economici di dettaglio per servizi o per centri di costo. 9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118 , COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126 . 10. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118 , COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126 .