← Torna a TUEL — Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 267/2000)
Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il tesoriere può concedere anticipazioni entro tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno.
  • Per enti in dissesto il limite può salire a cinque dodicesimi a specifiche condizioni.
  • Gli interessi decorrono dall'effettivo utilizzo, secondo la convenzione di tesoreria.
  • L'anticipazione è strumento di gestione delle tensioni di cassa, non di disavanzo strutturale.
  • Il rientro deve avvenire entro il 31 dicembre dell'esercizio.

Testo dell'articoloVigente

Art. 222 TUEL — Articolo 222

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

1. Il tesoriere, su richiesta dell’ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. 136

2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall’effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all’articolo 210.

2-bis. Per gli enti locali in dissesto economico-finanziario ai sensi dell’articolo 246, che abbiano adottato la deliberazione di cui all’articolo 251, comma 1, e che si trovino in condizione di grave indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione, il limite massimo di cui al comma 1 del presente articolo è elevato a cinque dodicesimi fino al raggiungimento dell’equilibrio di cui all’articolo 259 e, comunque, per non oltre cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. È fatto divieto ai suddetti enti di impegnare tali maggiori risorse per spese non obbligatorie per legge e risorse proprie per partecipazione ad eventi o manifestazioni culturali e sportive, sia nazionali che internazionali.

Commento

L'articolo 222 TUEL disciplina l'anticipazione di tesoreria, strumento di flessibilità nella gestione della liquidità degli enti locali. Si tratta di una linea di credito che il tesoriere mette a disposizione dell'ente per fronteggiare temporanee tensioni di cassa, da utilizzare entro limiti precisi e da rientrare entro la fine dell'esercizio.

Il limite ordinario

Il limite massimo dell'anticipazione è fissato in tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno, ossia in linea generale il 25% delle entrate ordinarie. È un limite quantitativo prudenziale: l'anticipazione è uno strumento di gestione della liquidità, non di copertura di disavanzi strutturali. La quantificazione dell'importo massimo viene fatta annualmente dal responsabile finanziario sulla base dell'ultimo rendiconto approvato.

Il limite straordinario per gli enti in dissesto

Per gli enti in stato di dissesto finanziario, il limite può essere elevato fino a cinque dodicesimi delle entrate correnti, alle condizioni e con le procedure stabilite dalla legge. È una previsione di favore che riconosce la maggiore difficoltà di cassa di questi enti, ma che si accompagna a maggiori vincoli procedurali e a monitoraggi più stringenti da parte della commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno.

La decorrenza degli interessi

Gli interessi decorrono dall'effettivo utilizzo dell'anticipazione, secondo le condizioni stabilite nella convenzione di tesoreria. È una previsione di favore per l'ente: a differenza dei mutui, dove gli interessi maturano sull'intera somma erogata, sull'anticipazione si pagano interessi solo sulle somme effettivamente prelevate. La convenzione di tesoreria definisce il tasso (in genere ancorato all'Euribor con spread) e la modalità di calcolo.

L'obbligo di rientro

L'anticipazione deve essere rientrata entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario. È una regola fondamentale che presidia la natura temporanea dello strumento. Il mancato rientro entro fine anno qualificherebbe l'anticipazione come una vera e propria forma di indebitamento per spesa corrente, in violazione della golden rule dell'art. 119, c. 6, Cost. Per questo l'art. 195 prevede meccanismi alternativi di utilizzo delle entrate vincolate, sostitutivi dell'anticipazione.

Il monitoraggio della Corte dei conti

L'utilizzo continuativo dell'anticipazione di tesoreria è uno degli indicatori monitorati dalle sezioni regionali della Corte dei conti come segnale di precrisi finanziaria. Un ente che utilizza sistematicamente l'anticipazione, magari fino al limite massimo, sta evidentemente vivendo una cronica difficoltà di cassa che può preludere a problemi più strutturali. Le sezioni regionali, attraverso i questionari sui rendiconti, intervengono con richiami e raccomandazioni in tali situazioni.

Domande frequenti

Qual è il limite ordinario dell'anticipazione di tesoreria?

Tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno, ossia in linea generale il 25% delle entrate ordinarie. Il limite è quantificato annualmente dal responsabile finanziario sulla base dell'ultimo rendiconto.

Quando gli interessi decorrono?

Dall'effettivo utilizzo, secondo le condizioni della convenzione di tesoreria. L'ente paga interessi solo sulle somme effettivamente prelevate, non sull'intera linea concessa: è una previsione di favore rispetto al mutuo.

Cosa succede se l'anticipazione non viene rientrata entro fine anno?

Si configura una violazione del divieto di indebitamento per spesa corrente. L'utilizzo continuativo è segnale di precrisi monitorato dalla Corte dei conti, che interviene con richiami e raccomandazioni.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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