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Categoria: TUEL — Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 267/2000)

Articoli del TUEL — Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 267/2000)

  • Art. 196 TUEL — Articolo 196

    Art. 196 TUEL — Articolo 196

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

    1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell’azione amministrativa, gli enti locali , ad esclusione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal presente titolo, dai propri statuti e regolamenti di contabilità.

    2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmanti e, attraverso l’analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell’organizzazione dell’ente, l’efficacia, l’efficienza ed il livello di economicità nell’attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

  • Art. 197 TUEL — Articolo 197

    Art. 197 TUEL — Articolo 197

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

    1. Il controllo di gestione, di cui all’articolo 147, comma 1 lettera b), ha per oggetto l’intera attività amministrativa e gestionale delle province, dei comuni delle comunità montane, delle unioni dei comuni e delle città metropolitane ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell’ente.

    2. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi: a) predisposizione del piano esecutivo di gestione; 83 b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti; c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l’efficacia, l’efficienza ed il grado di economicità dell’azione intrapresa.

    3. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

    4. La verifica dell’efficacia, dell’efficienza, e della economicità dell’azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali di cui all’articolo 228, comma 7.

  • Art. 198 bis TUEL — Articolo 198-bis

    Art. 198 Bis TUEL — Articolo 198-bis

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

    1. Nell’ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall’articolo 198, anche alla Corte dei conti.

  • Art. 198 TUEL — Articolo 198

    Art. 198 TUEL — Articolo 198

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

    1. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione dei controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinchè questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l’andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.

  • Art. 199 TUEL — Articolo 199

    Art. 199 TUEL — Articolo 199

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

    1. 1. Per l’attivazione degli investimenti gli enti locali possono utilizzare: a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti; b) avanzo di parte corrente del bilancio, costituito da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti: 83 c) entrate derivanti dall’alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni; d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali; e) avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate dall’articolo 187; f) mutui passivi; g) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.

    1-bis. Le entrate di cui al comma 1, lettere a), c), d) ed f) sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento e non possono essere impiegate per la spesa corrente.

  • Art. 200 TUEL — Articolo 200

    Art. 200 TUEL — Articolo 200

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

    1. Per tutti gli investimenti degli enti locali, comunque finanziati, l’organo deliberante, nell’approvare il progetto od il piano esecutivo dell’investimento, dà atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso nel bilancio di previsione ed assume impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri, delle quali è redatto apposito elenco.

    1-bis. 1-bis. La copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi è costituita: a) da risorse accertate esigibili nell’esercizio in corso di gestione, confluite nel fondo pluriennale vincolato accantonato per gli esercizi successivi; b) da risorse accertate esigibili negli esercizi successivi, la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell’ente o di altra pubblica amministrazione; c) dall’utilizzo del risultato di amministrazione nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 187. Il risultato di amministrazione può confluire nel fondo pluriennale vincolato accantonato per gli esercizi successivi. c-bis) da altre fonti di finanziamento individuate nei principi contabili allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni.

    1-ter. Per l’attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, deve essere dato specificamente atto, al momento dell’attivazione del primo impegno, di aver predisposto la copertura finanziaria per l’effettuazione della complessiva spesa dell’investimento, anche se la forma di copertura è stata già indicata nell’elenco annuale del programma triennale dei lavori pubblici previsto dall’ articolo 21 del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 .

  • Art. 201 TUEL — Articolo 201

    Art. 201 TUEL — Articolo 201

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

    1. Gli enti locali e le aziende speciali sono autorizzate , nel rispetto dei limiti imposti dall’ordinamento alla possibilità di indebitamento, ad assumere mutui, anche se assistiti da contributi dello Stato o delle regioni, per il finanziamento di opere pubbliche destinate all’esercizio di servizi pubblici, soltanto se i contratti di appalto sono realizzati sulla base di progetti “chiavi in mano” ed a prezzo non modificabile in aumento, con procedura di evidenza pubblica e con esclusione della trattativa privata. 83

    2. Per le nuove opere di cui al comma 1 il cui progetto generale comporti una spesa superiore a cinquecentomila euro , gli enti di cui al comma 1 approvano un piano economico-finanziario diretto ad accertare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della connessa gestione, anche in relazione agli introiti previsti ed al fine della determinazione delle tariffe. 83

    3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 DICEMBRE 2000, N. 392 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 2001, N. 26 .

    4. 4. Le tariffe dei servizi pubblici di cui al comma 1 sono determinati in base ai seguenti criteri: a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario; b) l’equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito; c) l’entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio.

  • Art. 202 TUEL — Articolo 202

    Art. 202 TUEL — Articolo 202

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

    1. Il ricorso all’indebitamento da parte degli enti locali è ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti. Può essere fatto ricorso a mutui passivi per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all’articolo 194 e per altre destinazioni di legge.

    2. Le relative entrate hanno destinazione vincolata.

  • Art. 203 TUEL — Articolo 203

    Art. 203 TUEL — Articolo 203

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

    1. 1. Il ricorso all’indebitamento è possibile solo se sussistono le seguenti condizioni : a) avvenuta approvazione del rendiconto dell’esercito del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento; b) avvenuta deliberazione del bilancio di previsione nel quale sono iscritti i relativi stanziamenti . 83

    2. Ove nel corso dell’esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli già in atto, l’organo consiliare adotta apposita variazione al bilancio di previsione , fermo restando l’adempimento degli obblighi di cui al comma 1. Contestualmente adegua il documento unico di programmazione e di conseguenza le previsioni del bilancio degli esercizi successivi per la copertura degli oneri derivanti dall’indebitamento e per la copertura delle spese di gestione. 83

  • Art. 204 TUEL — Articolo 204

    Art. 204 TUEL — Articolo 204

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

    1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 203, l’ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l’importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell’articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l’anno 2011, l’8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall’anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l’assunzione dei mutui. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118 , COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126 . Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione. Il rispetto del limite è verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i finanziamenti contratti e imputati contabilmente agli esercizi successivi. Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l’ente ha accantonato l’intero importo del debito garantito.

    2. 2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, e dall’Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni: a) l’ammortamento non può avere durata inferiore ai cinque anni; b) la decorrenza dell’ammortamento deve essere fissata al 1 gennaio dell’anno successivo a quello della stipula del contratto. In alternativa, la decorrenza dell’ammortamento può essere posticipata al 1 luglio seguente o al 1 gen- naio dell’anno successivo e, per i contratti stipulati nel primo semestre dell’anno, può essere anticipata al 1 luglio dello stesso anno; c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno della quota capitale e della quota interessi; d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono devono, essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento gravati degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio dell’ammortamento e sino alla scadenza della prima rata. Qualora l’ammortamento del mutuo decorra dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la stipula del contratto, gli interessi di preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del mutuo dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre successivo e dovranno essere versati dall’ente mutuatario con la medesima valuta 31 dicembre successivo; e) deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell’investimento, dato atto dell’intervenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica o esecutivo, secondo le norme vigenti; f) deve essere rispettata la misura massima del tasso di interesse applicabile ai mutui, determinato periodicamente dal dal Ministro dell’economia e delle finanze con proprio decreto.

    2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano, ove compatibili, alle altre forme di indebitamento cui l’ente locale acceda.

    3. L’ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo sulla base dei documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118 , COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126 .

  • Art. 205 bis TUEL — Articolo 205-bis

    Art. 205 Bis TUEL — Articolo 205-bis

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

    1. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre aperture di credito nel rispetto della disciplina di cui al presente articolo.

    2. L’utilizzo del ricavato dell’operazione è sottoposto alla disciplina di cui all’articolo 204, comma 3.

    3. 3. I contratti di apertura di credito devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni: a) la banca è tenuta ad effettuare erogazioni, totali o parziali, dell’importo del contratto in base alle richieste di volta in volta inoltrate dall’ente e previo rilascio da parte di quest’ultimo delle relative delegazioni di pagamento ai sensi dell’articolo 206. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118 , COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126 , A SUA VOLTA MODIFICATO DALL’AVVISO DI RETTIFICA IN G.U. 10/03/2015, N. 57 b) gli interessi sulle aperture di credito devono riferirsi ai soli importi erogati. L’ammortamento di tali importi deve avere una durata non inferiore a cinque anni con decorrenza dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivi alla data dell’erogazione; c) le rate di ammortamento devono essere comprensive, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi; d) unitamente alla prima rata di ammortamento delle somme erogate devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi decorrenti dalla data di inizio dell’ammortamento e sino alla scadenza della prima rata; e) deve essere indicata la natura delle spese da finanziare e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell’investimento, dato atto dell’intervenuta approvazione del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi, secondo le norme vigenti; f) deve essere rispettata la misura massima di tasso applicabile alle aperture di credito i cui criteri di determinazione sono demandati ad apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno.

    3-bis. Il contratto di cui al comma 3 può prevedere l’erogazione dei singoli tiraggi sulla base di scritture private ovvero di atti di quietanza, fermo restando, al termine di periodi di tempo contrattualmente predeterminati, la formalizzazione dell’insieme dei tiraggi effettuati con unico atto pubblico.

    4. Le aperture di credito sono soggette, al pari delle altre forme di indebitamento, al monitoraggio di cui all’ articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 , nei termini e nelle modalità previsti dal relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° dicembre 2003, n. 389 .

  • Art. 205 TUEL — Articolo 205

    Art. 205 TUEL — Articolo 205

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

    1. Gli enti locali sono autorizzati ad attivare prestiti obbligazionari nelle forme consentite dalla legge.