- Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale dell'ente, con cadenza definita dal regolamento.
- Si articola almeno in tre fasi: predisposizione del PEG, rilevazione di costi e proventi, valutazione dei risultati.
- Si svolge per singoli servizi e centri di costo, ove previsti.
- Misura efficacia, efficienza ed economicità rapportando risorse e costi alle unità di prodotto.
- Si avvale dei parametri gestionali pubblicati dal Ministero dell'interno (art. 228, c. 7).
Testo dell'articoloVigente
Art. 197 TUEL — Articolo 197
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato
1. Il controllo di gestione, di cui all’articolo 147, comma 1 lettera b), ha per oggetto l’intera attività amministrativa e gestionale delle province, dei comuni delle comunità montane, delle unioni dei comuni e delle città metropolitane ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell’ente.
2. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi: a) predisposizione del piano esecutivo di gestione; 83 b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti; c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l’efficacia, l’efficienza ed il grado di economicità dell’azione intrapresa.
3. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.
4. La verifica dell’efficacia, dell’efficienza, e della economicità dell’azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali di cui all’articolo 228, comma 7.
Commento
L'articolo 197 TUEL dà sostanza tecnica al controllo di gestione enunciato dall'articolo precedente, definendo oggetto, articolazione, livelli di analisi e parametri di misurazione. È la disposizione operativa che traduce il principio in procedura, consentendo di costruire un sistema misurabile e verificabile dai vertici dell'ente, dall'organo di revisione e, in ultima analisi, dalla magistratura contabile.
L'ambito oggettivo
Il controllo ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale di province, comuni, comunità montane, unioni di comuni e città metropolitane. Non riguarda dunque solo i servizi a domanda individuale o le attività produttive, ma tutta la macchina amministrativa: dai servizi demografici alla polizia locale, dai lavori pubblici ai servizi sociali. La cadenza periodica è definita dal regolamento di contabilità, in modo da assicurare la continuità del monitoraggio.
Le tre fasi minime
Il controllo si articola almeno in tre fasi. La prima è la predisposizione del piano esecutivo di gestione (PEG), strumento attraverso cui la giunta assegna ai responsabili obiettivi, risorse umane e finanziarie. La seconda è la rilevazione dei dati relativi ai costi, ai proventi e ai risultati raggiunti, da attuare attraverso sistemi informativi adeguati. La terza è la valutazione dei dati raccolti, rapportata al piano degli obiettivi, per verificare lo stato di attuazione e misurare efficacia, efficienza ed economicità. È un ciclo plan-do-check-act applicato al governo dell'ente.
I livelli di analisi: servizi e centri di costo
Il controllo deve svolgersi per singoli servizi e centri di costo, ove previsti. La logica dei centri di costo, mutuata dalla contabilità analitica delle imprese, consente di disaggregare l'analisi e di responsabilizzare i diversi livelli organizzativi. Per i servizi a carattere produttivo (es. servizi cimiteriali a pagamento, mense scolastiche, impianti sportivi) si esaminano anche i ricavi, costruendo un vero conto economico di servizio.
I tre parametri: efficacia, efficienza, economicità
La verifica si fonda su tre indicatori classici dell'analisi manageriale. L'efficacia misura il grado di raggiungimento degli obiettivi attesi. L'efficienza rapporta gli output ottenuti alle risorse impiegate (es. costo unitario di un servizio). L'economicità valuta la capacità di durare nel tempo mantenendo l'equilibrio fra risorse e impieghi. La combinazione dei tre parametri offre un quadro completo della performance dell'ente.
Il rapporto annuale ministeriale
L'articolo richiama i parametri gestionali dei servizi degli enti locali pubblicati dal Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 228, comma 7. Tali parametri, frutto di rilevazioni periodiche, costituiscono benchmark cui ogni ente può rapportare i propri dati, individuando posizionamento e margini di miglioramento. È una logica di confronto territoriale che, se ben utilizzata, supera l'autoreferenzialità del singolo ente.
Domande frequenti
Quali sono le tre fasi minime del controllo di gestione?
Predisposizione del piano esecutivo di gestione (PEG); rilevazione dei dati su costi, proventi e risultati; valutazione dei dati rispetto al piano degli obiettivi per misurare efficacia, efficienza ed economicità.
Su quali livelli si svolge il controllo?
Per singoli servizi e centri di costo, ove previsti, in modo da disaggregare l'analisi e responsabilizzare i livelli organizzativi. Per i servizi a carattere produttivo si esaminano anche i ricavi.
Cosa sono i parametri gestionali ministeriali?
Indicatori pubblicati dal Ministero dell'interno sulla base delle rilevazioni periodiche dei servizi degli enti locali. Forniscono benchmark di confronto, utili per posizionare l'ente rispetto alla media nazionale e per individuare aree di miglioramento.
Vedi anche