Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 198 Bis TUEL – Articolo 198-bis

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

1. Nell’ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall’articolo 198, anche alla Corte dei conti.

In sintesi

  • La struttura del controllo di gestione trasmette le conclusioni anche alla Corte dei conti.
  • La trasmissione si aggiunge alle comunicazioni ad amministratori e responsabili dei servizi.
  • Rafforza il sistema di controllo collaborativo tra enti e magistratura contabile.
  • Concorre alla verifica esterna della sana gestione finanziaria.
  • È la norma di chiusura della disciplina dei controlli interni di gestione.
Indice dei contenuti

L'articolo 198-bis TUEL, introdotto per consolidare il sistema dei controlli collaborativi tra enti locali e magistratura contabile, estende i destinatari del referto del controllo di gestione: oltre agli amministratori e ai responsabili dei servizi, le conclusioni vanno trasmesse anche alla Corte dei conti. Una piccola modifica testuale con un grande impatto culturale, perché formalizza il legame tra controllo interno e controllo esterno collaborativo.

La logica del controllo collaborativo

La Corte dei conti, accanto alle tradizionali funzioni giurisdizionali e di controllo di legittimità, svolge da decenni un ruolo di controllo collaborativo sugli enti territoriali, attraverso le sezioni regionali. Tale funzione si basa sull'analisi di dati gestionali, sulle audizioni, sui pareri consultivi e sull'esame dei questionari sui rendiconti. L'articolo 198-bis si inserisce in questo quadro, alimentando la magistratura contabile con i dati prodotti internamente dagli enti.

La portata della trasmissione

La trasmissione riguarda le conclusioni del controllo di gestione, ossia il referto strutturato che contiene i dati su efficacia, efficienza ed economicità. Non si tratta di un mero adempimento formale: i dati confluiscono nelle analisi delle sezioni regionali, che li utilizzano per individuare aree di criticità sistemiche, indirizzare i controlli mirati e produrre i propri rapporti annuali. La qualità del referto incide quindi direttamente sulla qualità del controllo esterno.

Effetti sull'organizzazione interna

La consapevolezza che il referto raggiunge anche la Corte dei conti incentiva gli enti a innalzare la qualità del controllo di gestione. Sotto questo profilo, l'art. 198-bis svolge una funzione di stimolo: trasforma un adempimento potenzialmente ritualistico in una produzione documentale che ha effetti esterni, con possibili conseguenze in termini di richiamo, pronunce, raccomandazioni della magistratura contabile.

Coordinamento con gli altri obblighi informativi

L'articolo si coordina con altri obblighi informativi degli enti locali nei confronti della Corte dei conti: la trasmissione del rendiconto, dei questionari, delle relazioni dei revisori, dei dati BDAP. Il referto del controllo di gestione si inserisce in questo flusso, offrendo una prospettiva specifica sulla performance gestionale, complementare ai dati strettamente contabili.

Il ruolo dei revisori

Anche se la trasmissione è formalmente affidata alla struttura del controllo di gestione, il collegio dei revisori (o il revisore unico) ha un ruolo importante nel monitorare la qualità del referto e nel segnalare eventuali criticità nella sua predisposizione. La sinergia tra controllo di gestione, revisione contabile e Corte dei conti compone il quadro complessivo del controllo sull'ente locale.

Casi pratici

Caso 1: invio strutturato

Il Comune di Tizio invia annualmente alla sezione regionale della Corte dei conti il referto del controllo di gestione, integrandolo con la relazione del responsabile finanziario sui parametri di deficitarietà. La sezione regionale lo esamina nell'ambito dell'analisi del rendiconto, formulando alcune raccomandazioni sul servizio rifiuti.

Caso 2: referto carente

Il Comune di Caio trasmette un referto sintetico, privo di indicatori misurabili. La sezione regionale, in sede di audizione, richiama l'ente sulla necessità di un sistema di controllo più strutturato. Nell'esercizio successivo l'ente adotta una procedura più analitica, evitando ulteriori rilievi.

Domande frequenti

A chi va trasmesso il referto secondo l'art. 198-bis?

Oltre agli amministratori e ai responsabili dei servizi (art. 198), la struttura del controllo di gestione trasmette le conclusioni anche alla Corte dei conti, nel quadro del controllo collaborativo.

Qual è la funzione della trasmissione alla Corte dei conti?

Alimentare il controllo collaborativo svolto dalle sezioni regionali della magistratura contabile, che utilizza i dati per individuare criticità, indirizzare le proprie analisi e produrre i rapporti annuali sulla finanza locale.

Quali effetti pratici ha l'art. 198-bis sulla qualità del controllo?

La consapevolezza che il referto raggiunge anche la Corte dei conti incentiva gli enti a curarne maggiormente la qualità. La norma stimola dunque l'effettività del controllo di gestione, evitando che si riduca a un mero adempimento formale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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